[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la votazione degli ordini del giorno presentati sul Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Ricordo che, a conclusione della discussione generale sul Titolo V della parte II (le Regioni ed i Comuni) l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bonomi Ivanoe, Bozzi, Togliatti, Grieco, Laconi, Lami Starnuti e Molè, fu respinto.
L'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Nitti e Rubilli fu assorbito dalla votazione avvenuta, nel senso che, ponendo esso il problema in termini analoghi, doveva considerarsi pure respinto dall'Assemblea.
L'ordine del giorno Bozzi era già stato respinto e, infine, l'ordine del giorno Grieco-Laconi è stato ritirato.
D'altra parte, gli onorevoli Grieco e Laconi, come anche l'onorevole Bozzi, avevano firmato l'ordine del giorno Bonomi che pure è stato respinto.
Dovrei ora porre in votazione il seguente ordine del giorno dell'onorevole Russo Perez:
«L'Assemblea Costituente ritiene che, ferme restando le autonomie già concesse alla Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta con forme e condizioni particolari, altri gruppi di provincie potranno, mediante normali provvedimenti legislativi, essere costituiti in Regioni secondo le norme del Titolo V della Costituzione, quando esse ne avranno sentito ed espresso il bisogno mediante la richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno i due terzi delle popolazioni interessate e tale proposta sia stata approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».
Poiché l'onorevole Russo Perez non è presente, l'ordine del giorno si intende decaduto.
Restano, pertanto, i seguenti ordini del giorno:
«L'Assemblea Costituente considera la Regione come elemento essenziale della nuova struttura democratica dello Stato italiano, le cui possibilità di vita e di funzionamento dipenderanno specialmente da una immediata e profonda riforma dell'attuale apparato burocratico, ad attuare la quale dovranno essere subito presi i provvedimenti necessari».
Zuccarini.
«L'Assemblea, riconosciuta la necessità di far luogo al decentramento amministrativo dello Stato a mezzo di un Ente autarchico territoriale a carattere regionale, delibera di passare alla discussione degli articoli compresi nel Titolo V della seconda parte del progetto di Costituzione».
Lami Starnuti.
«L'Assemblea Costituente, considerata la decisiva importanza dell'adozione dell'ordinamento regionale per la realizzazione della struttura democratica dello Stato, delibera di passare alla discussione degli articoli».
Conti.
. «L'Assemblea Costituente,
udita la discussione generale sul Titolo V del progetto di Costituzione, che ha portato un notevole contributo al chiarimento del concetto, dei poteri e dei limiti dell'Ente Regione;
ritenuto che è indispensabile che il nuovo Ente trovi il suo fondamento e la sua regolamentazione istituzionale nella Costituzione della Repubblica italiana;
delibera
di passare alla discussione degli articoli del progetto di Costituzione».
Martino Enrico.
«L'Assemblea, esaurita la discussione generale, passa all'esame degli articoli».
Lussu.
Fra questi ordini del giorno, che propongono il passaggio all'esame degli articoli, il più succinto è quello dell'onorevole Lussu.
Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo allora all'esame degli articoli.
Prima di iniziare l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 106, devo fare alcune considerazioni sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Abozzi, Canepa e Caroleo.
L'onorevole Abozzi ha proposto e svolto il seguente emendamento:
«In relazione agli articoli 90-bis e 90-ter proposti al Titolo III, Sezione II, sopprimere l'intero Titolo».
In realtà qui l'onorevole Abozzi ripropone, sotto forma di emendamento, quanto già aveva proposto sotto forma di ordine del giorno, che l'Assemblea ha respinto. L'emendamento Abozzi è quindi superato.
Gli onorevoli Canepa e Pera hanno pure svolta la proposta di modificare l'epigrafe del Titolo nel modo seguente: «Le Regioni, le Provincie, i Comuni»; e l'onorevole Caroleo quella di modificare, l'epigrafe del Titolo nel modo seguente: «Le Provincie e i Comuni».
Ritengo che queste due proposte possano essere esaminate quando sarà terminata la discussione del Titolo, a seconda del contenuto concreto che l'Assemblea darà al Titolo stesso nel corso delle varie votazioni degli articoli.
Passiamo dunque all'esame dell'articolo 106:
[Il seguito della discussione viene riportato a commento degli articoli cui si riferisce, ad eccezione degli emendamenti che propongano di sostituire tutti o quasi gli articoli del Titolo.]
[Per la parte seguente, il testo completo della discussione è riportato a commento dell'articolo 114.]
[...]
Gli onorevoli Bozzi e Grassi avevano presentato il seguente emendamento:
«Sostituire gli articoli dal 107 al 125 col seguente:
«La Repubblica si riparte in Comuni, Provincie e Regioni. Con legge costituzionale saranno stabiliti i confini delle diverse Regioni, nonché i poteri e la competenza, normativa ed amministrativa, dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni e i rapporti fra questi enti e lo Stato».
Gli onorevoli Bozzi e Grassi lo hanno ritirato.
Nobile. Chiedo di farlo mio.
Presidente Terracini. L'onorevole Nobile ha facoltà di svolgerlo.
Nobile. Gli intenti che hanno ispirato questo emendamento sono, per la loro portata chiari, e non avrò bisogno di molte parole per illustrarli.
L'emendamento è pienamente d'accordo con le precedenti deliberazioni dell'Assemblea, che hanno ammesso l'istituzione dell'ente Regione.
Perciò, a mio avviso, anche i fautori più accesi dell'ordinamento regionale potrebbero accettarlo, perché con esso non si pregiudica nessuna delle questioni che ad essi stanno più a cuore. Io non voglio ripetere le argomentazioni che già svolsi davanti all'Assemblea sulla necessità che una riforma così radicale, quale quella che si discute, sia attentamente esaminata.
Ora, discutere seriamente, com'è necessario fare, dei confini, dei poteri e della competenza normativa ed amministrativa del nuovo Ente è cosa che, a mio avviso, richiede molto tempo. Ognuna delle voci elencate negli articoli 109, 110 e 111 implica l'esame di difficili e complesse questioni tecniche. Non meno ampio e profondo dovrebbe essere il dibattito intorno all'articolo 113 che concerne l'autonomia finanziaria. Infine, l'articolo 123 solleva centinaia di questioni complesse, come è provato dalle infinite e contraddittorie manifestazioni che tutti i giorni ci pervengono da ogni parte d'Italia.
Spero, perciò, che i colleghi non vorranno tacciarmi di pessimismo se asserisco che tutta questa complicata, spinosa, controversa materia, richiederebbe mesi e mesi di indagini e di discussioni. Del resto, devo notare che le mie precedenti previsioni in fatto di tempo non sono state smentite dagli avvenimenti. Si dirà che davanti a noi c'è ancora un lungo periodo di tempo per i nostri lavori, ma io non credo che questo tempo sia poi tanto. Il tempo passa presto e l'esperienza ci dovrebbe ammonire che spesso l'Assemblea, in questo difficile momento della vita nazionale, è chiamata a discutere ed a pronunciarsi su altri problemi, che non sono quelli della Costituzione. D'altra parte, credo che non vi sia alcuno fra noi che ritenga che comunque sia necessario fissare ora le attribuzioni, i confini ed i poteri del nuovo Ente. Vi è, se mi è permesso di ricordarlo, un vecchio proverbio, credo napoletano, il quale dice che la gatta per andare troppo in fretta fece i piccoli ciechi. Ora, io non vorrei che questa riforma regionale, la quale è pure cosa seria e dovrebbe essere attentamente esaminata, nascesse morta, gettando così il discredito su tutta la Carta costituzionale.
Procediamo per gradi. Abbiamo sancito e sanciamo, con gli articoli approvati, la creazione del nuovo Ente. Rimandiamo al futuro Parlamento il compito di fissarne il funzionamento. Si tenga anche presente che, a grande maggioranza, l'Assemblea ha deciso che si debba mantenere, anzi potenziare la Provincia. Ed allora direi che, anche per ragioni di euritmia della Costituzione, se si parla di autonomia regionale si dovrebbe parlare, con la stessa ampiezza, di autonomia provinciale e di autonomia comunale; invece, all'autonomia comunale non è dedicato che un solo articolo.
Per queste ragioni, io penso che l'emendamento possa trovare l'accoglimento anche dei fautori più accesi dell'autonomia regionale. Perciò, confido che l'Assemblea vorrà approvarlo.
Zuccarini. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Zuccarini. Desidero precisare che, a mio parere, questo emendamento non può essere posto in votazione.
Presidente Terracini. Le faccio presente, onorevole Zuccarini, che non siamo ancora in sede di votazione; siamo allo svolgimento degli emendamenti.
Zuccarini. Appunto perché siamo in tema di svolgimento degli emendamenti, mi pare che sia il caso di porre questa pregiudiziale: se questo emendamento debba cioè o non debba rientrare nell'articolo 107. Per me la questione la ritengo già superata.
I colleghi Bozzi e Grassi hanno ritirato il loro emendamento, appunto perché presentarono, insieme all'onorevole Bonomi, un ordine del giorno sul quale abbiamo ormai discusso e l'Assemblea ha già votato. Riprendere oggi lo stesso tema mi sembra anche poco riguardoso verso l'Assemblea.
Fuschini. È contro il Regolamento.
Zuccarini. Significherebbe precisamente distruggere quel voto che è stato preso da una Assemblea molto più numerosa di questa e, per la larga discussione fatta, consapevole di ciò che faceva.
Perciò ritengo che questo emendamento, che non riguarda un solo articolo, ma un complesso di articoli, non possa essere messo in votazione. Qui trattiamo ora dell'articolo 107: si propongano pure emendamenti a questo articolo, che si potranno respingere o approvare; ma la richiesta Nobile è tutta altra questione. Mi pare anzi che con essa ci si prenda gioco dell'Assemblea. (Approvazioni al centro).
Presidente Terracini. La prego, onorevole Zuccarini, di limitarsi nei suoi termini e di non aggiungere parole che possono anche colpire dei colleghi.
Persico. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Persico. Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che essendo passati alla discussione degli articoli, ogni deputato ha diritto di proporre quegli emendamenti che crede sui singoli articoli; ma l'emendamento a firma degli onorevoli Bozzi e Grassi fatto proprio poi dall'onorevole Nobile, non è un emendamento ad un articolo, non incide sulla materia, cioè, dell'articolo 107, ma, riguarda tutto il Titolo V e quindi gli articoli da 107 a 125, con una sola affermazione: che la futura Camera stabilirà i confini della Regione ed i poteri dei Comuni, delle Province, nonché i rapporti fra questi Enti e lo Stato. Cioè a dire, nel concetto informatore di questo emendamento, di questo che prima era un ordine del giorno, come era stato presentato dagli onorevoli Bozzi e Grassi, si voleva accantonare la questione della Regione, fare un'affermazione generica nella Carta costituzionale e rimandare al futuro Parlamento tutta la complessa materia diretta alla costituzione dell'ente Regione.
Tutto questo fu superato in base a quella seconda discussione generale che abbiamo fatto a proposito degli ordini del giorno, che furono ampiamente svolti, discussi e votati.
In quella sede gli onorevoli Bozzi e Grassi, ritirarono il loro ordine del giorno e, d'accordo con l'onorevole Bonomi, proposero un altro ordine del giorno, respingendo il quale si è adottata una determinata deliberazione.
Quindi, a mio avviso, sia l'ordine del giorno Nobile, sia quello che viene subito dopo, dell'onorevole Targetti ed altri, non si possono più discutere, perché non sono più emendamenti all'articolo 107, che dice soltanto: «La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni».
Questi due emendamenti possiamo discuterli insieme, se il collega Targetti lo consente: in sostanza, non sono emendamenti, in quanto tendono a riprendere in esame la questione già votata sull'ordine del giorno Bonomi, mentre, d'altra parte, questa mattina è stata approvata la proposta di passare alla discussione dei singoli articoli.
Non si può chiamare emendamento una proposta che tende a sopprimere il Titolo V; ora si possono solo proporre delle modifiche all'articolo 107. Si potrebbe ad esempio proporre questo testo: «La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni», questa è una modifica. Ma gli emendamenti Nobile e Targetti...
Fuschini. Sono un nuovo progetto.
Persico. ...costituiscono appunto un nuovo progetto, in cui rimane soltanto la parola «Regione» come affermazione generica, e rimangono i quattro Statuti autonomi della Valle d'Aosta, della Sardegna, della Sicilia e delle Valli Atesine, che sono già stati approvati.
Quindi, proporrei una mozione d'ordine, nel senso che tanto l'emendamento Targetti quanto quello dell'onorevole Nobile debbano considerarsi fuori del tema della nostra discussione, la quale è limitata soltanto a quegli emendamenti o a quelle modificazioni che attengono al testo dell'articolo 107, che è il solo in discussione.
Noi abbiamo già approvato l'articolo 106; siamo già in pieno nella discussione degli articoli e non possiamo riportare la discussione ad una fase preliminare.
Presidente Terracini. Hanno parlato due oratori a favore della pregiudiziale. Possono parlare due oratori contro la pregiudiziale.
Targetti. Chiedo di parlare contro.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Targetti. Io vorrei chiedere al collega ed amico Persico in qual altro modo si potrebbero avanzare, in questa sede, proposte di modificazione dei vari articoli, se fosse vero che non si potessero svolgere gli emendamenti da noi presentati.
L'Assemblea ha respinto l'ordine del giorno Bonomi, poi ha approvato un ordine del giorno in base al quale si è passati alla discussione degli articoli. Discussione, non approvazione preventiva degli articoli.
Ora, discutere gli articoli vuol dire proporre anche, volta per volta, degli emendamenti agli articoli stessi.
La questione che fa l'onorevole Persico poteva essere fatta e potrebbe essere fatta in sede di votazione, quando il nostro Presidente deciderà come procedere alla votazione di questi emendamenti.
Sarà quello il momento in cui si potrà discutere ed il Presidente deciderà se si possa o meno passare all'approvazione di tutti e quattro gli articoli da sostituire a quelli del Progetto, o se non sia invece più consono allo spirito del Regolamento di mettere a partito articolo per articolo.
Mi pare strano che un deputato, il quale voglia proporre che un determinato articolo in discussione venga modificato in una qualsivoglia maniera, debba sentirsi opporre un diniego proprio perché siamo alla discussione degli articoli, e di ciò non si può più parlare.
Presidente Terracini. Nessun altro chiedendo di parlare contro la pregiudiziale, dobbiamo passare alla votazione della pregiudiziale dall'onorevole Zuccarini nei confronti dell'emendamento fatto proprio dall'onorevole Nobile.
L'onorevole Persico l'ha estesa anche ai seguenti emendamenti presentati dagli onorevoli Targetti, Malagugini, Giacometti:
«Sostituire gli articoli dal 107 al 125 (incluso) con i seguenti:
Art. ...
Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. ...
I Comuni sono autonomi nel proprio ambito.
Art. ...
Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno.
Art. ...
L'ordinamento, le attribuzioni, le circoscrizioni delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni sono stabiliti dalla legge.
Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, le Valli Atesine saranno stabiliti con leggi speciali».
Persico. L'ho estesa al complesso degli emendamenti.
Presidente Terracini. No, onorevole Persico: non si può estendere la pregiudiziale al complesso, in quanto ci troviamo di fronte ad una questione tecnica e non di merito. L'onorevole Targetti presenta quattro articoli, ognuno dei quali può essere contrapposto ad un altro degli articoli del progetto di Costituzione. Mi pare che questo rientri pienamente nelle facoltà dell'onorevole Targetti. E infatti, come l'onorevole Targetti stesso ha tenuto a sottolineare, le sue formulazioni possono essere respinte, ma non possono essere dichiarate a priori non accettabili.
Desidero soltanto, prima di porre in votazione la pregiudiziale, dare un chiarimento per quanto concerne l'emendamento fatto proprio dall'onorevole Nobile. Se si ponesse a raffronto l'ordine del giorno dell'onorevole Bonomi, già respinto dall'Assemblea, con la proposta dell'onorevole Nobile, si vedrebbe chiaramente come fra le due formulazioni non vi sia nulla di comune. La proposta Nobile, se mai, è molto più radicale di quella dell'onorevole Bonomi e questo potrebbe essere, a mio parere, l'argomento da invocarsi.
Nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bonomi, infatti, non solo era previsto che la Costituzione dovesse sancire l'ordinamento regionale, ma anche che si occupasse della limitazione dei poteri e degli organi del nuovo ente. Esso autorizzava quindi anche lo sviluppo di diecine e diecine di articoli, mentre secondo la proposta Nobile tutto questo dovrebbe sparire.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad una proposta, che per la sua radicalità, si distanzia nettamente dall'altra. Tengo a chiarire ciò per spiegare la ragione per cui non ho ritenuto di dover impedire all'onorevole Nobile a priori di svolgere il suo emendamento.
Quanto all'onorevole Targetti, io penso che egli abbia il diritto di presentare la formulazione dei suoi articoli di volta in volta, in contrapposizione a quegli articoli del Progetto che egli designerà.
Pongo pertanto in votazione la pregiudiziale dell'onorevole Zuccarini, in rapporto all'emendamento dell'onorevole Nobile.
(Segue la votazione per alzata e seduta).
Risultando incerto l'esito della votazione, procediamo alla votazione per divisione.
(La pregiudiziale è approvata).
Dobbiamo ora prendere in esame gli emendamenti presentati dagli onorevoli Targetti, Malagugini e Giacometti, di cui è stata data testé lettura. I quattro articoli proposti potrebbero considerarsi come un complesso unico, oppure separatamente in rapporto ai corrispondenti articoli del Progetto. Quale è, in proposito il parere dell'onorevole Targetti?
Targetti. Sarò ingenuo, ma credo poco all'importanza di adottare questa od un'altra procedura. O con l'una o con l'altra, il pensiero dei vari deputati non può cambiare. Non voglio dire cosa poco rispettosa, ma queste schermaglie mi sembrano da museo. Io esprimo il parere del mio Gruppo, su questa questione. Il Presidente deciderà se mettere in votazione un emendamento dietro l'altro o l'insieme dei quattro articoli che noi proponiamo di sostituire agli articoli dal 107 al 125 del Progetto. La modalità della votazione non potrà certo influire sul voto dell'Assemblea. Io sono agli ordini del Presidente.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Si potrebbe fare così: l'articolo primo dell'onorevole Targetti: «Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni» che è stato presentato da una dozzina di altri proponenti può essere trattato ora. Il secondo: «I Comuni sono autonomi nel proprio ambito», non è nuovo, giacché si riferisce a quanto è già considerato all'articolo 121.
Targetti. Non mi fa un complimento ma, per mia fortuna, dice cosa inesatta.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho detto che il suo emendamento sia identico al testo dell'articolo 121; ho detto che il concetto è quello lì.
Targetti. Vi è una sostanziale differenza.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io non desidero discutere ora: dico che l'autonomia dei Comuni nell'ambito delle leggi come dice il Comitato, o nel proprio ambito, come invece propone Lei (ed io non ritengo accettabile tale dizione), è tema dell'articolo 121.
Troviamo poi: «Le Regioni e le Provincie sono enti di decentramento statale», ed il tema attiene all'articolo 107, e può essere trattato in quella sede. L'articolo Targetti che segue: «L'ordinamento, le attribuzioni, le circoscrizioni delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni sono stabiliti dalla legge. Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, le Valli Atesine saranno stabiliti con leggi speciali» attiene all'articolo 108.
Mi sono limitato ad indicare la corrispondenza di argomento fra gli emendamenti testé presentati e gli articoli formulati dalla Commissione: niente altro. L'insieme delle proposte Targetti, che intende essere in tutto sistematico, implica infine la soppressione di tutte le altre disposizioni sulla Regione; ma sulla questione si è già pregiudizialmente pronunciata l'Assemblea.
Presidente Terracini. Io ritengo che questi quattro articoli che lei, onorevole Targetti, ha presentato debbano essere svolti quando si presentano gli articoli corrispondenti del testo della Commissione. Ora è ben chiaro che nel suo pensiero il Titolo dovrebbe ridursi a questi quattro articoli. Ciò implica tutta una serie di proposte soppressive nei confronti di articoli proposti dalla Commissione, ma il modo con cui si manifesta l'intenzione della soppressione è proprio quello di votare contro gli articoli proposti. Pertanto, man mano che gli articoli del testo, che non vengono considerati per la loro materia nella sua formulazione, saranno posti in votazione, lei voterà, se conserva lo stesso atteggiamento, contro quegli articoli; ed è il modo con il quale manifesterà la sua intenzione di sopprimerli.
Targetti. Osservo che l'ultimo articolo da noi proposto, se approvato, determinerebbe la caduta di tutti gli altri articoli del Progetto.
Presidente Terracini. L'Assemblea poco fa ha votato su una pregiudiziale, la quale non era diretta contro la sua formulazione; ma suppongo che l'onorevole Zuccarini, o altri, nel momento in cui si dovesse votare sopra questi quattro articoli, porrebbero una nuova pregiudiziale, e ci ritroveremmo nella stessa situazione di poco fa.
Targetti. Nel momento in cui l'onorevole Zuccarini o altri ponesse la pregiudiziale anche contro i nostri emendamenti, si dovrebbe rinnovare la votazione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se il Presidente lo crede.
Piccioni. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Piccioni. Il Regolamento che disciplina la discussione è alquanto elastico — non si può non riconoscerlo — ma non fino al punto da riproporre articolo per articolo tutto ciò che è stato discusso, votato o respinto precedentemente.
L'articolo 89 del Regolamento — leggo per mia memoria in modo particolare — dice:
«Quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli.
«Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono».
Quindi, discussione e votazione articolo per articolo: non si può, evidentemente, al progetto in discussione contrapporre un altro progetto, sia pure più sintetico o più schematico.
Per conseguenza, gli articoli dell'onorevole Targetti devono essere, come ha già detto l'onorevole Presidente, collocati in corrispondenza dei singoli articoli, ai quali ciascuno di essi si riferisce.
Ma c'è di più. Nell'articolo 89 è detto: «Non si potranno riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale».
Ora — mi consenta l'Assemblea — se si dovesse radicare questo costume, che oggi ha avuto un inizio di applicazione, per cui in sede di emendamenti di articoli si ripropongono, in maniera più o meno larvata o mascherata, gli stessi concetti, gli stessi principî, le stesse definizioni, che hanno costituito oggetto di particolari ordini del giorno respinti, noi ci accingeremmo ad un lavoro di Sisifo, veramente inconcludente ed interminabile, perché, ad ogni piè sospinto, si potrebbe riproporre il siluramento di tutto il progetto dell'ordinamento regionale.
Quindi, è bene sia fissata — mi rivolgo in modo particolare, per quanto non ve ne sia bisogno, all'onorevole Presidente — una prassi precisa, che, d'altra parte, si riallaccia a questa norma specifica del Regolamento e ad una prassi costante delle discussioni parlamentari.
Ritengo che in applicazione del Regolamento, sia un preciso diritto dell'onorevole Presidente, se non pure un dovere, non porre in votazione emendamenti che mascherino ordini del giorno veri e propri.
Per quanto si riferisce all'ultimo articolo proposto dall'onorevole Targetti, formulo senz'altro la pregiudiziale già posta dall'onorevole Zuccarini nei confronti dell'emendamento Nobile, non svolgendone i motivi, perché mi pare che balzino agli occhi di tutti dalla lettura dello stesso articolo proposto dall'onorevole Targetti. (Applausi).
A cura di Fabrizio Calzaretti