[L'8 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alla prima sezione di queste appendici per il testo completo della discussione.]

Targetti. [...] Fa osservare che l'indipendenza del giudice dipende in gran parte dall'individuo singolo; se ciò non fosse vero, la Magistratura non avrebbe al suo attivo i bellissimi esempi di resistenza alle infinite pressioni subite durante il regime fascista. Ritiene però che si debbano creare condizioni tali da facilitare questa indipendenza. Migliorare la situazione economica dei magistrati rappresenterebbe un gran passo avanti anche per il loro prestigio. Inoltre il magistrato non dovrebbe aver nulla da temere o da sperare, nella sua carriera, dal potere esecutivo. Siccome l'assegnazione di una sede o un trasferimento hanno grande importanza nella sua vita, occorre sottrarre questo provvedimento all'arbitrio governativo.

[...]

Bozzi ritiene che, oltre all'indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo, ci si debba occupare e preoccupare dell'effettiva indipendenza del Magistrato — comprendendo in tale termine anche il Pubblico Ministero — in quanto questa è forse più importante della prima. A suo avviso, è necessario congegnare un sistema per cui il singolo si senta veramente dipendente solo dalla legge; fare, cioè, in modo che tutto ciò che attiene all'organizzazione della Magistratura (ammissione, avanzamenti, trasferimenti, trattamento economico) sia regolato dagli stessi magistrati, che dovrebbero esser posti tutti su uno stesso piano.

[...]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Dato che già esiste, ed è stata riconosciuta anche nella Costituzione, l'inamovibilità del giudice e che l'ammissione alla carriera giudiziaria è fatta attraverso concorsi e le promozioni avvengono anche per concorso o per anzianità, rimane soltanto la materia disciplinare e la questione dell'autogoverno finanziario. Per la prima è già stato fatto un passo avanti con la legge Togliatti del maggio 1946: mentre per la seconda, a suo avviso, con la creazione del Consiglio Superiore della Magistratura, composto per metà di magistrati e per metà di estranei alla Magistratura stessa, si può senz'altro riconoscere a tale Consiglio la facoltà di amministrare le somme stanziate appositamente dallo Stato. Si verrebbe così a sganciare la carriera dei magistrati, in quella parte in cui dipende tuttora dal potere esecutivo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti