Evoluzione dell'Articolo
Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di Cassazione».
A cura di Fabrizio Calzaretti