[Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 111 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Gli onorevoli Mortati e Codacci Pisanelli hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«Sostituirlo col seguente:

«Il ricorso in Cassazione è sempre ammesso, secondo le norme di legge, contro le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ordinari.

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica».

L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Signor Presidente, questo articolo 102 si deve esaminare sotto due punti di vista: non solo, cioè, per il contenuto consacrato nel progetto, ma anche in ordine agli emendamenti che sono stati presentati, così da me come da altri colleghi, circa l'unicità della Cassazione.

[...]

Questo significa dunque che, come dicevo, fra i due argomenti vi sono dei nessi così intimi che il procedere ad un esame distinto potrebbe condurre a delle disarmonie o per lo meno potrebbe farci prolungare oltre l'indispensabile la discussione. La mia proposta sarebbe, pertanto, quella di limitare per ora la discussione alla sola questione relativa all'unicità della Cassazione, rinviando l'altra in sede di esame di tutto ciò che si riferisce alla Corte costituzionale.

[...]

Per quanto riguarda l'altra parte del mio primo emendamento circa la unicità della Cassazione, dirò brevissime parole, anche perché penso che vi saranno molti altri oratori dell'Assemblea che interverranno su questo punto.

Vorrei semplicemente notare che le ragioni che sono state addotte in ordine alla pluralità delle Cassazioni e che sono state desunte dal carattere decentrato che è venuto ad assumere il nostro Stato, non hanno ragione d'essere, non giustificano, non danno alcuna nuova giustificazione maggiore di quelle tradizionalmente addotte in passato a favore della pluralità delle Cassazioni. Infatti noi abbiamo escluso che il decentramento potesse estendersi alla funzione giudiziaria, il che mi pare trovi la sua ragione d'essere nella considerazione che il decentramento attuato non è un decentramento di carattere federalistico e, quindi, non tocca e non può toccare l'esercizio della funzione giurisdizionale. D'altra parte, se si prendesse a pretesto della moltiplicazione delle giurisdizioni il principio regionalistico, la logica vorrebbe che questo principio fosse esteso a tutte le Regioni, ed ognuna di esse avesse la sua Corte di cassazione.

Ripristinare le quattro vecchie Cassazioni abolite nel 1923 non troverebbe una giustificazione dal riferimento al decentramento regionale.

Questa innovazione nella nostra Costituzione non solo non può essere invocata per giustificare la reintegrazione della pluralità delle Cassazioni ma, a mio avviso, fa sorgere nuovi motivi per rafforzare l'accentramento, divenendo più sentita l'esigenza dell'unità di interpretazione delle leggi. Allora rimangono le altre ragioni, le ragioni che si adducevano in passato contro la unicità e sono ragioni di varia natura. Qualcuno dice che la Cassazione unica accentrata in Roma, e avente il monopolio del diritto, può subire più facilmente delle pressioni da parte del Governo.

Ma queste ragioni non possono più valere dopo le garanzie di indipendenza della Magistratura che abbiamo sancito e che dovrebbero servire a garantire i magistrati da inframmettenze di carattere politico, e soprattutto da parte del potere esecutivo.

Si dice anche che il decentramento della Cassazione può essere utile ad avvicinare questi organi alla coscienza popolare, quale si manifesta nelle varie zone del territorio, e quindi può assicurare una maggiore aderenza di questi organi a quelle che sono le esigenze dello spirito popolare manifestantisi nelle varie parti del territorio. Ma anche questa non mi pare una ragione che possa fare accogliere la tesi criticata, perché questa esigenza, della quale riconosco la grande importanza, di mettere il giudice (che non è una macchina che dice il diritto nel singolo caso, ma un organismo vivente) nella condizione di interpretare le leggi in piena concordanza con lo spirito popolare e, quindi, con piena sensibilità e aderenza alle esigenze popolari, questa esigenza deve essere soddisfatta attraverso la formazione, la scelta, la selezione del giudice e non attraverso lo sparpagliamento di esso, nel territorio, in quel momento della pronuncia del diritto che esige il massimo di unità, proprio del giudizio di Cassazione. La molteplicità della Cassazione non trova nessun precedente in nessun paese del mondo, e da noi era stata mantenuta per le ragioni storiche che ben conosciamo. Neppure appaiono fondate le ragioni che sono desunte dalla constatazione del non soddisfacente funzionamento della Cassazione unica di Roma, perché se può essere vero che l'unificazione della Cassazione operata nel 1923 non ha prodotto tutti quei risultati utili che se ne ripromettevano nel senso della uniformità delle pronunce, ciò può addebitarsi ad un difetto di organizzazione cui si potrebbe facilmente ovviare.

In sostanza, a me pare che il ritorno alle Cassazioni multiple, mentre contrasta con quella che è la prassi di tutta la legislazione moderna, non trova altra vera giustificazione se non l'utilità di qualche gruppo di appartenenti al ceto forense, utilità che, per quanto degna di considerazione, non mi pare che possa ispirare una riforma come quella che si vuole introdurre.

Per questi motivi penso si debba riaffermare il principio della unicità della Cassazione.

Presidente Terracini. [...] I seguenti emendamenti sono già stati svolti:

[...]

«Aggiungere il seguente comma:

«La Cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica.

«Persico».

Anche il seguente emendamento è stato svolto:

«Aggiungere il seguente comma:

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica, con sezioni distaccate, in materia civile e penale, a Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

«Crispo, Badini Confalonieri, Bellavista».

Tuttavia ora l'onorevole Crispo presenta questo emendamento aggiuntivo al suo precedente emendamento:

«La legge determina le forme e gli istituti atti a garentire la uniformità della interpretazione giurisprudenziale».

L'onorevole Crispo ha facoltà di svolgerlo.

Crispo. Con il mio emendamento aggiuntivo io mi sono proposto una evidente finalità. Fra la tendenza per la quale la Cassazione dovrebbe essere unica e la tendenza radicalmente opposta, che propugna la pluralità delle Corti di cassazione, con il mio emendamento mi pongo nel mezzo, stabilendo, cioè, che, se la Cassazione deve essere unica per tutto lo Stato, questo principio non vieterebbe, ai fini del decentramento della Corte di cassazione, di istituire delle sezioni distaccate. E, preoccupandomi del problema dell'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale, con l'emendamento aggiuntivo propongo di stabilire nella Costituzione che gli istituti, che saranno stabiliti per legge allo scopo di integrare il funzionamento della Corte di cassazione, dovrebbero essere destinati a regolare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.

Vorrei permettermi a questo punto di ricordare che questo emendamento ha precedenti innumerevoli. Mi permetto di ricordare il progetto Orlando, che sostenne radicalmente la pluralità delle Corti di cassazione. Nell'articolo 21 del suo progetto, Vittorio Emanuele Orlando, al fine di poter raggiungere l'uniformità della interpretazione giurisprudenziale, stabiliva che ogni certo numero di anni il Ministro di grazia e giustizia dovesse o potesse convocare i presidenti delle varie Corti regionali di cassazione, allo scopo di una intesa sui vari punti discordemente decisi, e ciò allo scopo di poter così raggiungere, attraverso un esame o un riesame dei punti controversi, la finalità di questo organo supremo, dettato a risolvere i contrasti delle magistrature dislocate nelle varie parti del territorio, vale a dire allo scopo di raggiungere l'unità della interpretazione giurisprudenziale. Vorrei anche ricordare il progetto Gianturco-Lessona del 1892 e quello del circolo giuridico di Palermo, e così una serie di progetti con i quali si voleva raggiungere questa finalità; cercare il modo come contemperare la esigenza del principio al quale deve essere informato l'istituto della Cassazione unica con il principio della necessità di decentramento, per evitare questo congestionamento della Cassazione unica.

Ecco perché col mio emendamento, con la modificazione odierna, soggiungo che la legge si preoccuperà di stabilire gli istituti integratori e le forme per la uniformità dell'interpretazione legislativa. Sicché con l'emendamento principale io dico che si mantiene fermo il principio della unità delle Corti di cassazione: la Corte di cassazione unica per tutto il territorio dello Stato, con sezioni distaccate in quelle regioni che erano precedentemente sedi di sezione di Corte di cassazione o di Cassazioni regionali; e propongo che si demandi alla legge il modo di potere, attraverso gli istituti complementari, provvedere alla uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.

[...]

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti, che erano stati rinviati all'articolo 102, sono già stati svolti in sede di discussione dell'articolo 95:

Art. 95-bis.

«La Corte di cassazione è unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali.

«Il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione sono nominati dall'Assemblea generale della Corte stessa.

«Romano».

Art. 95-bis.

La Corte di cassazione è unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali.

«Merlin Umberto».

Anche l'onorevole Grassi aveva allora presentato due emendamenti, del seguente tenore:

Art. 95-bis.

«Al Consiglio di Stato ed agli altri organi della giustizia amministrativa è attribuita funzione giurisdizionale per la tutela degli interessi legittimi e anche, in particolari materie specialmente determinate dalla legge, per la tutela di diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.

«Alla Corte dei conti è attribuita funzione giurisdizionale in materia di pensioni, di conti e di responsabilità per danni arrecati all'erario dello Stato nei casi preveduti dalla legge.

«Le norme sulla Magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sulle attribuzioni giurisdizionali di questi organi sono stabilite con legge approvata nel modo indicato nell'articolo precedente».

Grassi.

Art. 95-ter.

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma».

Grassi.

L'onorevole Grassi ha facoltà di svolgerli.

Grassi. Onorevoli colleghi, io ho inteso il dovere di precisare, e ritengo che sia una di quelle cose necessarie a dirsi in una Carta costituzionale, di fronte ad eventualità di deviazione da una conquista verificatasi nel campo della giurisdizione in Italia, che la Corte di cassazione è unica, per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma.

Sembra a me, e credo anche a molti autorevoli colleghi, e forse in questo campo più autorevoli di me, come l'onorevole Calamandrei, il quale ha presentato un emendamento che suona più o meno nello stesso senso, che non sia possibile trascurare in una Carta costituzionale, la quale si occupi dell'organizzazione della giustizia, questo principio fondamentale che, come poc'anzi dicevo, è una grande conquista che si è raggiunta in Italia. Si potrebbe rinviare l'affermazione di questo principio ad altre disposizioni processuali; ma, dal momento che la questione è stata posta con un ordine del giorno presentato in questa Assemblea, che le regioni le quali hanno già degli statuti incominciano a profilare ed a presentare una richiesta concreta di Cassazioni regionali, io ritengo che sia dovere dell'Assemblea Costituente di affrontare il problema e di risolverlo in maniera definitiva.

Non faccio presente a voi, onorevoli deputati, che conoscete la storia della nostra giurisdizione, come il movimento verso l'unificazione, verso una Cassazione unica, tendente a superare tutte le difficoltà che hanno caratterizzato, anche in questo campo, la unità nazionale, sia stato grave e profondo. Sino dal 1862, non appena cioè questo movimento unitario aveva incominciato a trovare la sua vera consacrazione, nell'epoca in cui — dopo il 1860 — si era incominciato finalmente a considerare che l'unità italiana non era un'espressione geografica o letteraria, ma diventava per forza di pensatori nostri e di uomini d'azione una realtà, questo movimento della Cassazione unificata andò prendendo piede ed un progetto Minghetti, del 1862, proponeva l'unificazione della Cassazione.

In seguito, nel 1863, il grande Ministro Giuseppe Pisanelli, che io ricordo sempre con grande devozione essendo figlio della mia stessa terra, di quel Salento che io sento di onorare e che qui rappresento, presentava il progetto di un nuovo Codice di procedura civile, e nella allegata relazione si legge il proposito di istituire appunto una Corte Suprema regolatrice del diritto in Italia.

Un secondo progetto fu presentato dal Ministro De Falco nel 1872. Siamo adesso alla completa unificazione italiana, al periodo in cui Roma è divenuta effettivamente la capitale d'Italia. In questo progetto, il Ministro De Falco proponeva l'istituzione della Corte di cassazione unica in Roma, salvo a mantenere transitoriamente sezioni ancora a Napoli, a Palermo, a Torino, a titolo temporaneo, per esaurire i ricorsi pendenti.

Quando si dice quindi che è stato il fascismo nel 1923 ad attuare la Cassazione unica in campo civile, si dice un'eresia, perché il movimento della Cassazione unica è stato un movimento coevo al processo dell'unificazione d'Italia.

Si giunse così sino alla ricordata legge del 1875, con la quale il Governo fu autorizzato ad istituire in Roma due sezioni di Corte di cassazione, in attesa che fosse ordinata la suprema Magistratura del nuovo Stato. Con questa legge del 1875 furono create due sezioni di Corte di cassazione, le quali avevano una competenza speciale per tutte le questioni che si riteneva indispensabile che già venissero ad affluire in un unico ordinamento legislativo e giurisdizionale.

Questo è il processo continuo della giurisdizione civile. Per la giurisdizione penale fu più grande ed intenso il bisogno della sua unificazione e, con legge 6 dicembre 1888, in correlazione con la legislazione penale, fu attribuita alla Corte di Roma la competenza a decidere di tutti i ricorsi in materia penale.

Questi sono i precedenti storici del movimento di unificazione. Tale movimento fu appoggiato da tutti i cultori del diritto processuale e principalmente da Ludovico Mortara, che fin dal 1919-20 voleva ottenere l'unificazione della Cassazione civile, che però fu raggiunta soltanto nel 1923.

Ora, come vogliamo rinunciare a tutto quello che è un processo storico che corrisponde ad una esigenza della legislazione, l'esigenza di avere l'unicità della Cassazione? Come possiamo noi pensare di tornare indietro, di tornare a situazioni storiche sorpassate, che furono appunto superate per vincere quegli organismi, quelle incrostazioni di ordine parlamentare ed elettoralistico per cui si mantenevano ancora in vita Cassazioni regionali quando le regioni erano unificate ed era unificata l'Italia?

E un'altra ragione viene a conforto della mia tesi: in nessun Paese del mondo — posso testificarlo! — neanche negli Stati federali, c'è una Cassazione o un ordinamento giudiziario, i quali non abbiano una unità, perché non è possibile che l'ultima parola nel campo del diritto non sia detta dall'ultimo magistrato, che deve essere la Corte regolatrice per tutti!

Questa unificazione si impone di fronte al nuovo volto che abbiamo dato allo Stato italiano, di fronte alla nuova forma repubblicana! Abbiamo cercato di consolidare le Regioni che sono state votate, ma, malgrado queste e con queste, non dobbiamo permettere che la giurisdizione come la legislazione del Paese possano trovare incrinature, perché ciò significherebbe mortificare il diritto e la giustizia e rendere impossibile quella unica linea che il diritto deve avere in un Paese come l'Italia!

Per queste brevi considerazioni (perché io penso che, più che diffondermi in notizie e concetti, è bene precisare questi concetti in maniera chiara e lineare), ritengo che il mio emendamento aggiuntivo debba essere compreso nella Carta costituzionale. (Applausi).

Presidente Terracini. Ricordo che è stato già svolto il seguente articolo 95-bis:

«Sono ripristinate le Cassazioni regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

«Villabruna».

L'onorevole Targetti ha proposto, insieme con gli onorevoli Costa, Fedeli Aldo, Caldera, Faccio, Amadei, Tomba, Bernardi, Merlin Angelina e Pieri il seguente articolo 95-bis:

«La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di cassazione».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Targetti. Anzitutto devo scusarmi con l'Assemblea se riprendo ancora una volta la parola nella stessa giornata, ma la colpa non è mia: la colpa è dell'ordine del giorno.

Il mio emendamento propone di rimandare il regolamento dell'istituto della Cassazione alla legge sull'ordinamento giudiziario. Con questo emendamento noi non facciamo altro che ripetere quello che abbiamo sostenuto, e con fortuna, dinanzi alla Sottocommissione incaricata dello studio di questo Titolo della Carta costituzionale. In quella Sottocommissione il nostro egregio collega, egregio nel significato più vero della parola, l'onorevole Calamandrei, aveva incluso nell'articolo 12 un comma che stabiliva la unicità della Corte di cassazione.

Dopo una brevissima discussione, fu lo stesso onorevole Calamandrei che si indusse a ritirare questo comma. Qualcuno potrebbe sentirsi autorizzato a dire: se oggi l'onorevole Calamandrei presenta un emendamento nel senso dell'affermazione della unicità della Cassazione, l'onorevole Calamandrei si contraddice. Sarebbe questo un appunto addirittura privo di fondamento. L'onorevole Calamandrei, dinanzi alla nostra proposta di non includere nella Carta costituzionale nessuna statuizione relativa alla Corte suprema, aveva ritenuto di potere ritirare la sua proposta; ma oggi, dinanzi al proposito di molti egregi colleghi di liquidare in quattro e quattr'otto, per alzata e seduta la Cassazione unica e con la stessa procedura, la stessa celerità, far risorgere le Corti regionali, l'onorevole Calamandrei ha presentato un emendamento che riproduce alla lettera il comma secondo dell'articolo che egli aveva presentato in sede di Sottocommissione. Cioè: «Al vertice dell'ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, sta la Corte di cassazione». Noi rimaniamo sulla nostra posizione che non abbiamo mai abbandonato e diciamo: concordiamo interamente con i rilievi fatti dall'onorevole Grassi, quando ha detto che è un'eresia parlare della Cassazione unica come di un istituto di carattere fascista. La Cassazione unica è nata in regime fascista, ma non è certo una creazione fascista, nel senso cioè che la sua creazione sia stata una riforma di carattere fascista. Basta ricordare quello che ha già ricordato l'onorevole Grassi: che cioè i sostenitori della Cassazione unica furono egregi uomini politici, ben noti giureconsulti, vissuti, per loro fortuna, molto prima che il nostro disgraziato Paese conoscesse l'onta dell'invasione fascista, ed altri ai quali non si può certo rimproverare di essere stati fascisti, come Lodovico Mortara, sebbene vissuti in pieno fascismo.

Tutti sanno che la unificazione della Corte di cassazione avvenne dopo che se ne fu discusso, in un senso e nell'altro, per diecine di anni; dopo che la Cassazione penale era stata da più di trent'anni unificata. Quello che si può dire è che il regime fascista creò l'istituto, non certo per la convinzione della sua utilità ma, più che per altro, per soddisfare la sua patologica passione accentratrice. Questo però non può influire sul giudizio da darsi sull'istituto stesso.

D'altra parte, onorevoli colleghi, quando si propone all'Assemblea, prima un ordine del giorno e poi un vero e proprio emendamento, per il quale la Costituzione verrebbe, senz'altro, ad abolire la Cassazione unica ed a ripristinare le Corti di cassazione regionali così come erano, si fa una proposta, me lo permettano gli egregi proponenti, si fa cosa molto affrettata, a parte il merito della questione. Tornare alle Cassazioni regionali, regolandole diversamente? Ma in qual modo?

Vi sono vari sistemi. Vi è il sistema delle Cassazioni regionali del tutto autonome; vi è il sistema delle Cassazioni regionali integrate, alcuni dicono corrette, da un altro istituto che starebbe sopra di loro e dovrebbe avere sede in Roma. Vi sono altri che sostengono che accanto alle Cassazioni regionali vi dovrebbero essere le sezioni unite composte di membri delle varie Corti regionali. Vi sono infine quelli che proporrebbero che la Cassazione avesse delle sezioni in quelle città che furono sedi delle antiche Cassazioni od in altre; sezioni della Corte di Roma, della Cassazione unica.

È inutile far perdere tempo all'Assemblea per illustrare tutte le varietà di soluzioni che comporta questo problema per dimostrare come, prima di dichiarare l'abolizione di un istituto esistente, un istituto di tanta importanza, occorrerebbe avere già preparato un progetto di legge che determinasse con grande precisione che cosa a ciò che si vuole abolire si sostituisce. Il semplice ritorno all'antico è... troppo semplice, in materia così complessa.

Arrivato a questo punto (e mi avvicino a grandi passi alla conclusione) io mi permetto, d'altra parte, di fare qualche osservazione ai sostenitori della Cassazione unica. La Cassazione unica non è da considerarsi come un'arca santa alla quale non ci si possa avvicinare se non con religioso rispetto e della quale non si possa discutere, senza commettere un delitto di lesa maestà giuridica. Evidentemente non è così. Si possono avere pareri diversi. Si è detto per esempio da alcuni che la Cassazione unica è nata unica, ma quando si è riconosciuto la necessità di creare una seconda sezione e quando poi, con l'andare del tempo, si è riconosciuto la necessità di crearne anche una terza, la Cassazione ha seguitato a chiamarsi unica, ma il principio dell'unicità, se non è stato ferito, qualche scalfittura l'ha riportata. Si adducono inoltre degli inconvenienti, che non si possono sdegnosamente negare. Fra gli altri quello di allontanare i litiganti da questo stadio ultimo della giurisdizione, con danno dei più modesti. Quando si dice che la resurrezione delle Cassazioni regionali contribuirebbe ad elevare il livello culturale del foro delle varie città d'Italia, si dice forse cosa non inesatta, e ciò per ragioni intuitive. Basta osservare come nella maggior parte dei fori di città diverse da Roma, gli avvocati cassazionisti, come si usa chiamarli, sono delle eccezioni.

Si dice anche che, mentre si rimproverava alla Corte regionale di subire l'influenza dell'ambiente della loro circoscrizione, questo che si indicava come un difetto, ne era e tornerebbe ad esserne un pregio, giacché l'interpretazione della legge ha tutto da guadagnare se, anche in Cassazione, il giudicato non sia del tutto avulso dalla realtà, dalla vita in mezzo alle quali è sorto il rapporto che ha dato origine alla controversia.

Per concludere, le mie pretese si limitano a chiedere che si lasci impregiudicata una questione che se può avere un lato politico, ha un carattere prevalentemente tecnico-giuridico. (Interruzione del deputato Villabruna). No, onorevole Villabruna. Milano non c'entra. E come potrebbe entrarci? Caso mai Firenze, la mia città natale, da dove il fascismo mi bandì nel 1925 e che ora son tornato qui a rappresentare, potrebbe avere interesse al ripristino delle Cassazioni regionali, essendo stata sede di una delle Cassazioni soppresse; ma il nostro dovere è di esaminare le questioni di carattere generale, di esaminarle e risolverle nell'interesse nazionale e non in quello di una città o di una regione.

È per questo che io mi rivolgo ai colleghi difensori strenui dell'unicità della Cassazione come ai fautori della pluralità, invitandoli a convenire che la risoluzione della questione non va presa oggi, dopo una discussione affrettata, con una votazione nella quale può prevalere una tesi sull'altra per una differenza di quattro o cinque voti, come altre volte è già accaduto.

È più opportuno che venga presa dopo un esame approfondito di tutti i suoi lati tecnico-giuridici in altra sede, da altre Assemblee. Dal Parlamento, in sede di approvazione della legge sull'ordinamento giudiziario. Così non si pone alcun limite alla volontà del legislatore di domani. Nulla si pregiudica, nulla si compromette, né in un senso né in un altro.

Presidente Terracini. L'onorevole Calamandrei ha proposto, con gli onorevoli Magrassi, Paolucci, Magrini, Macrelli, Schiavetti, Cianca, Mastino Pietro, Valiani e Perassi il seguente articolo 95-bis:

«Al vertice dell'ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede in Roma la Corte di cassazione, istituita per mantenere l'unità del diritto nazionale attraverso l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze tra i giudici».

L'onorevole Calamandrei ha facoltà di svolgerlo.

Calamandrei. Onorevoli colleghi, ho presentato un emendamento che propone di inserire nella Costituzione un articolo riaffermante l'unicità della Corte di cassazione, solamente perché è stata presentata un'altra proposta di emendamento in senso contrario.

La mia proposta ha avuto quindi un carattere — diciamo così —di rappresaglia; e già questo carattere è stato messo in evidenza dall'onorevole Targetti, il quale è stato una specie di difensore di ufficio del mio emendamento.

Di questo vivamente lo ringrazio, anche perché ha dimostrato così, quasi volendo continuare la discussione svoltasi ieri, che anche i difensori a gratuito patrocinio (poiché io non l'avevo pagato perché mi difendesse) possono essere scelti tra gli avvocati insigni.

Ora, onorevoli colleghi, sulla questione della Cassazione, quelle poche cose che io dirò non le dirò per gli avvocati, che hanno già una loro opinione: una di quelle opinioni che difficilmente si smontano, perché più che sulla ragione sono basate sul sentimento. Molti di noi avvocati, che siamo in questa Aula, abbiamo conosciuto fino al 1924 il funzionamento delle nostre Cassazioni regionali. E quando ricordiamo il modo con cui esse funzionavano, ci sentiamo intenerire. Ricordo come funzionava la Cassazione a Firenze: c'era una udienza la settimana; in ogni udienza c'era soltanto la discussione di un ricorso. Ci si trovava in un'atmosfera tranquilla, discreta, ovattata; l'udienza durava tre ore; ed era quasi un obbligo di buona creanza che gli avvocati discutessero tre ore, perché, se no, quegli egregi magistrati erano dispiacenti di dover andare a casa prima dell'ora consueta. Ma questi ricordi nostalgici lasciamoli da parte.

Ed io, parlando, non agli avvocati, ma a quei colleghi, che, non essendo avvocati, non hanno forse una conoscenza profonda del funzionamento tecnico di questo istituto e, ciò nonostante, hanno tuttavia, alcuni di essi, firmato qualcuno degli ordini del giorno, che propongono il ristabilimento delle Cassazioni regionali (è soprattutto a loro che io mi rivolgo), io vorrei fare intendere che il problema della Cassazione unica o regionale è problema che si deve risolvere secondo la ragione o, direi, secondo il senso comune; perché la Cassazione è un istituto, è un meccanismo, la cui struttura è tale che o la Cassazione è unica, ed allora serve a qualche cosa, o non lo è, ed allora non serve più a niente.

La Cassazione è stata inventata in Francia, dopo secoli di lotte tra il potere monarchico centrale e le tendenze centrifughe delle Corti di appello regionali, ognuna delle quali interpretava a suo modo le ordinanze regie; è stata inventata dalla rivoluzione francese proprio allo scopo di unificare il diritto, di difendere lo Stato nella sua unità, in quanto ordinamento giuridico unitario, scegliendo tra le interpretazioni difformi della stessa legge date da diversi magistrati quella più esatta e annullando tutte le altre. A questo serve la Cassazione; e per servire a questo scopo unificatore bisogna, naturalmente, che sia unica. Se non serve a questo, non serve a nulla. Non so — parlo sempre ai colleghi non avvocati — se avete riflettuto alla singolarità di questo istituto, il quale fa una distinzione (che sotto l'aspetto dell'interesse del litigante non avrebbe senso) tra la questione di diritto e la questione di fatto. Si può ricorrere in Cassazione soltanto per errore di diritto, non per errore di fatto: voi capite che per il litigante che si senta colpito da una sentenza ingiusta, è perfettamente indifferente che tale ingiustizia derivi da un errore di diritto o da un errore di fatto. L'ingiustizia, c'è; e per quel che riguarda il suo concreto interesse personale ci sarebbe ugualmente ragione di dare al soccombente un mezzo di ricorso. Ma la ragione per la quale il ricorso si dà soltanto quando l'ingiustizia, di cui il litigante è stato vittima, derivi da errore di diritto, è che in Cassazione non si va per difendere soltanto l'interesse del litigante, quello che gli antichi giuristi chiamavano jus litigatoris, ma altresì per difendere lo jus constitutionis, che è appunto l'interesse pubblico della difesa del diritto e della sua unità, messa in pericolo dalla pluralità delle interpretazioni disformi ed aberranti, le quali sono contagiose anche per l'avvenire. Appunto per evitare questo contagio, è bene che tutte le interpretazioni della norma giuridica, date dai giudici distribuiti sul territorio nello Stato, abbiano un apice, un vertice comune, e ad esso affluiscano per poter essere sottoposte a un controllo, attraverso il quale si possa stabilire quale è la interpretazione più plausibile, destinata a rimanere e a prevalere. In altre parole la Cassazione è un organo istituzionalmente unico, come sarebbe il re nella monarchia od il presidente della repubblica nella repubblica. Non credo che a nessun monarchico, neanche al più convinto e appassionato, all'amico Fabbri, per esempio, verrebbe in mente di sostenere che per meglio attuar la monarchia, dei re ce ne debbano essere cinque, o tanti re quante sono le regioni... Il re è uno: la Cassazione è una. Voler parlare di una Cassazione plurima è una mostruosità!

Sicignano. Che c'entra questo con la Cassazione? Sono due cose profondamente diverse!

Calamandrei. Io posso essere anche d'accordo nel senso di sopprimere la Cassazione, se si ritiene che la funzione di unificazione del diritto non abbia importanza o che non sia praticamente realizzabile; ma non posso essere d'accordo nel trasformare la Cassazione unica in Cassazione plurima, il che significherebbe dar vita all'uomo con cinque teste, una specie di fenomeno come quelli che si vedono nei baracconi, un fenomeno mostruoso, che non ha alcuna coerenza nel principio giuridico che ispira questo istituto. (Vivi applausi al centro e a destra).

Io capisco che sono logici coloro i quali hanno sostenuto che la divisione fra questioni di diritto e questioni di fatto è una divisione artificiosa, che non può essere praticamente attuata, e che hanno sostenuto per questo l'abolizione del sistema della Cassazione e la sostituzione della Cassazione unica con Corti di terza istanza regionale. Questa sarebbe una proposta coerente. Ma voler mantenere la Cassazione, che vuol dire organo unificatore appositamente costituito per servire a questo scopo di unità, e insieme moltiplicare il numero delle Cassazioni, cioè degli organi istituzionalmente unificatori, è una proposta incoerente ed assurda perché trasforma in strumento ufficiale di disformità della giurisprudenza l'Organo creato per unificarla.

Si dice: ma cinque Cassazioni c'erano e sono durate fino al 1924, e funzionavano discretamente; perché non ritornare a quella situazione che c'era prima del 1924? Perché, onorevoli colleghi, le cinque Cassazioni, come già hanno spiegato autorevolmente alcuni oratori che mi hanno preceduto, erano un residuo storico, il residuo di una unificazione non ancora perfettamente compiuta. Al momento della unificazione italiana, ognuno dei piccoli Stati, dai quali venne fuori l'Italia, aveva una sua Corte Suprema, e mal sopportava di vederla abolita. In tale situazione, per procedere gradualmente, si lasciarono sussistere nelle varie ex capitali queste Corti Supreme, trasformandole in Corti di cassazione, le quali dovevano rappresentare uno stadio provvisorio per poi arrivare in un secondo tempo alla unificazione compiuta e definitiva. Tutti i progetti che si susseguirono fino al 1924, e che furono — se non erro — diciannove o venti, furono la espressione di questa provvisorietà che si avvertiva in quella situazione. Si capiva che le cose non potevano continuare così, e che questo stadio transitorio doveva sboccare prima o poi in una soluzione stabile. Tra le varie soluzioni proposte da quei progetti (tra i quali tenne un posto a sé quello presentato dall'onorevole Orlando, quando fu Guardasigilli, che risolutamente proponeva di dare alle Corti regionali esistenza autonoma senza alcun collegamento col centro) alcune ebbero carattere transattivo ed intermedio, in quanto, come ha ricordato l'onorevole Crispo, mantenevano le Cassazioni regionali, ma le coordinavano con una Corte unificatrice al centro. Ma tutti questi progetti a tendenza mediatrice però furono alla fine superati da quelli che miravano decisamente all'unificazione: e chi riuscì a compiere il primo passo deciso verso tale unificazione fu un grande parlamentare, il cui ricordo è caro a tutti gli italiani, Giuseppe Zanardelli, il quale nel 1888 procedette alla unificazione, che si sentiva specialmente urgente, della Cassazione penale. E se poi poté essere unificata nel 1924 anche la Cassazione civile, ciò fu soprattutto per l'insegnamento e per l'opera di un altro grande giurista, ugualmente caro a tutti noi, Ludovico Mortara.

Volete dunque, facendo risorgere le Cassazioni regionali, mandare indietro di cento anni la lancetta della storia, e rimettere in piedi residui, rovine di antiche divisioni di sovranità, sopravvivenze di vecchie Corti locali quali furono le Cassazioni regionali fino al 1924? Ma, si dice, ora c'è una novità, c'è la Regione, lo Stato regionale, il decentramento; e quindi bisogna decentrare anche la Cassazione unica. Orbene, colleghi, l'esistenza delle Regioni e dello Stato regionale è una ragione di più per mantenere e rafforzare la Cassazione unica; è una ragione decisiva per la quale se la Cassazione non fosse unica bisognerebbe proprio oggi unificarla. In proposito esempi istruttivi si trovano negli ordinamenti stranieri a tipo federale. È inutile entrare in particolare: tutti sanno che in Svizzera, nella Germania del secolo scorso, negli Stati Uniti d'America, c'è, al vertice, come necessario complemento e correttivo dell'autonomia che hanno gli Stati componenti la Federazione, un organo giurisdizionale centrale unico (la Corte federale, il Reichsgericht, ecc.) posto come moderatore delle forze centrifughe, e che rappresenta una specie di ingabbiatura giuridica destinata a tenere insieme gli elementi componenti e ad impedire che essi si assumano, attraverso la disformità della giurisprudenza, poteri legislativi più ampi di quelli permessi dalla Costituzione.

Ma si obietta anche che l'unificazione della giurisprudenza è un'utopia. Si dice: Voi vi illudete di unificare la giurisprudenza, ma in realtà non la unificate. Ora io mi rivolgo qui anche ai colleghi avvocati: ma è proprio vero che è un'utopia? Bisogna distinguere l'unificazione nello spazio e l'unificazione nel tempo. La giurisprudenza non si unifica nel tempo, e non si deve unificare nel tempo, perché non è bene che la vita del diritto diventi immobile e statica, e si cristallizzi. Il diritto, diceva benissimo qualche giorno fa il collega Gullo, è una forza viva; l'interpretazione delle leggi è un po' come la critica della poesia: ognuno, leggendo una poesia, ci mette dentro l'anima sua e la interpreta a modo suo e la ricrea. Ogni epoca interpreta e ricrea la stessa legge in modo diverso; per questo, le leggi, rimanendo ferme nella lettera, si evolvono nello spirito ed è appunto l'evoluzione storica delle leggi che naturalmente si rispecchia nella giurisprudenza.

Ma, quello che si deve invece difendere — ed è la Cassazione unica che l'ha difesa e la difende — è l'unicità della giurisprudenza nello spazio; non deve cioè accadere quello che accadeva fino al 1924, che, contemporaneamente, nello stesso giorno, la stessa norma giuridica potesse essere interpretata in maniera diversa in diverse Regioni: il che portava in realtà, a far sì che ogni Regione avesse una propria giurisprudenza e quindi, in sostanza, una propria legislazione, in quanto poteva avvenire, attraverso diverse interpretazioni giurisprudenziali, che lo stesso fatto fosse nello stesso giorno considerato reato in Lombardia, e non in Toscana, o che un certo tipo di contratto fosse considerato valido in Sicilia e non in Sardegna.

Ora, il compito della unificazione della giurisprudenza nello spazio, la Cassazione lo adempie egregiamente, con appositi congegni che gli avvocati conoscono; mentre non adempie, e non deve adempiere, quello della unificazione della giurisprudenza nei tempo. Devo dirvi a questo proposito, onorevoli colleghi, che molto mi meravigliai, qualche giorno fa, quando a sostegno della pluralità delle cassazioni udii parlare il collega Gullo. Non so se l'opinione che egli espresse sia una sua opinione personale o sia l'opinione del suo partito. Se fosse questo, la meraviglia sarebbe anche maggiore, perché durante tutti i lavori della Commissione per la Costituzione ho sentito i colleghi del partito comunista difendere animosamente l'unità dello Stato contro il pericolo della forza centrifuga dell'ordinamento regionale. Essi hanno cercato di limitare il più possibile l'ambito delle materie sulle quali è ammessa una legislazione regionale, e di estendere al massimo il campo della legislazione nazionale, preoccupati soprattutto di tener ferma la compagnie unitaria dello Stato. E nonostante questo ho poi sentito dire dal collega Gullo che non si deve conservare la Cassazione unica, e che invece è bene che in ogni Regione ci sia un centro di unificazione giurisprudenziale, una fonte di giurisprudenza regionale, perché è desiderabile che le leggi siano interpretate in modo diverso in ogni Regione, secondo lo spinto e secondo il costume di ciascuna Regione... Ma questo, cari colleghi comunisti, vuol dire ridurre in frammenti non soltanto la giurisdizione ma anche la legislazione; vuol dire dare all'Italia in pratica una legislazione diversa per ogni Regione, cioè fare il contrario di quello che avete sostenuto allorché avete cercato di limitare la legislazione regionale nel modo che ho detto. E poi, se proprio ritenete che sia utile questa libertà di interpretazione delle leggi affidata ai gusti locali, perché volete istituire cinque Cassazioni, e in questo modo creare cinque limitazioni a questa libertà? Abbiamo allora il coraggio di abolire anche queste cinque Cassazioni e lasciamo che ogni Corte d'appello, ogni tribunale, ogni giudice conciliatore, si crei la sua giurisprudenza e che in questa giurisprudenza si espanda e si sbizzarrisca questo spirito, secondo voi benefico, che varia da provincia a provincia, da comune a comune...

Ma ammettereste voi, colleghi comunisti, che questa varietà si possa tollerare in materia penale e che lo stesso fatto possa essere considerato come reato in una regione e non in un altra? E se non lo ammettete in materia penale (penso che voi ammetterete che almeno le leggi penali debbano essere uniche anche nello Stato regionale) perché vorreste tollerare invece questa pluralità in materia civile?

Il collega Crispo ci ha detto: c'è modo di conciliare tutto: si fanno le Cassazioni regionali e poi sopra di esse la Cassazione unica, e così siamo contenti tutti. Anche questa però è un'esperienza che abbiamo già fatto: perché fino al 1924 c'erano le Cassazioni regionali e c'era insieme anche la Cassazione unica, e le cose si svolgevano in un modo assai singolare, che io voglio descrivere ai colleghi non avvocati, perché lo considerino prima di dare il loro voto. C'era una sentenza di primo grado; contro questa sentenza si ricorreva in appello; contro la sentenza di appello si ricorreva alla Cassazione regionale; poniamo che il ricorso venisse accolto: la causa si rinviava allora ad un altro magistrato di appello. Fase cosiddetta di «rinvio»: poteva darsi che il magistrato di appello a cui la causa era stata rinviata si uniformasse all'opinione espressa dalla Cassazione regionale, e le cose finivano lì; ma poteva anche darsi che il giudice di rinvio «si ribellasse» all'opinione della Cassazione, ed allora contro la sentenza di rinvio che si era ribellata al parere della Cassazione regionale si poteva ricorrere alle Sezioni unite a Roma, le quali Sezioni unite se accoglievano il ricorso (si era già alla quinta fase) annullavano e rinviavano ad un altro giudice di appello che aveva l'obbligo di uniformarsi. Ma se eventualmente nell'uniformarsi incorreva in qualche diverso errore di diritto, di nuovo questa sentenza era soggetta a ricorso dinanzi alla Cassazione regionale, e la trafila ricominciava...

Una voce. Anche adesso avviene la stessa cosa! (Commenti).

Calamandrei. Voi vorreste dunque risuscitare questo sistema che da un giurista francese che studiava quaranta anni fa l'ordinamento giudiziario italiano fu definito come il più ridicolo giuoco cinese, chinoiserie, fra tutti gli ordinamenti giudiziari del mondo?

Un'ultima osservazione ed ho finito: e la spesa? Vi rendete conto che cosa vuol dire creare quattro nuove Cassazioni, o forse più, se si parla di Cassazioni regionali?

Il bilancio della giustizia deve avere a disposizione qualche cosa come due o tre miliardi all'anno. Ho calcolato che per istituire quattro nuove Cassazioni ci vorrebbero circa 300 milioni all'anno, in un momento in cui i magistrati, quelli che ci sono, si trovano in quelle condizioni di fame che voi ben conoscete. E invece di impegnarci a trarre da questo bilancio anemico tutto quanto è possibile per migliorare gli emolumenti dei magistrati oggi in servizio, dovremmo pensare a creare nuovi organi, così costosi, che verrebbero ad assorbire più di un decimo del bilancio della giustizia?

Io ho l'impressione, colleghi, che noi qui talvolta ci lasciamo prendere da una specie di residuo delirio di grandezza, in un momento difficile come quello che attraversiamo. Guardate nelle Università: per far sì che le Università tornino ad insegnare, che si possano avere adeguati mezzi di laboratorio e che gli insegnanti siano retribuiti adeguatamente, bisognerebbe pensare a ridurre, se mai, il numero delle Università o delle facoltà, e non ad aumentarlo. Eppure non c'è Università che non reclami per sé l'istituzione di qualche nuova facoltà...

E i tribunali? Sento dire — mi voglio augurare che non sia vero — che il Ministro della giustizia prepara la ricostituzione ad uno ad uno di quei tribunali anemici di provincia, che opportunamente erano stati aboliti molti anni fa.

Ma, prima di creare questi organi nuovi e di far rivivere quelli da tempo aboliti, pensiamo a mantenere e ad alimentare meno indegnamente quelli che oggi a stento vivono!

Prima di ricostituire cinque Cassazioni, pensiamo a retribuire adeguatamente i consiglieri dell'unica Cassazione che abbiamo, e facciamo in modo che i suoi magistrati possano, senza dover lottare giorno per giorno colla miseria, dedicare con serenità tutte le loro forze alla loro funzione!

Non ricadiamo in quello che è il vizio fondamentale della vita italiana: parere e non essere. Non creiamo questi organi non necessari, che costituirebbero soltanto un lusso burocratico, un fasto apparente concesso alle condizioni locali, e dedichiamo invece tutte le nostre forze alla semplificazione e al rafforzamento degli organi esistenti!

Presidente Terracini. Onorevole Calamandrei, la prego di concludere.

Calamandrei. Ho finito. Però, onorevole signor Presidente, la prego di ricordare che da molti mesi non ho chiesto la parola (Ilarità); se mi intrattengo cinque minuti di più, non credo di essere indiscreto.

Ma voglio terminare subito con un ricordo. Quando, nel 1918, alla fine della guerra, ebbi occasione di trovarmi come ufficiale a Bolzano, vi conobbi un magistrato già appartenente all'amministrazione austriaca, e con lui ebbi occasione di parlare di problemi processuali e giudiziari. Mi ricordo che questo magistrato austriaco si divertiva a pungermi beffando la Cassazione italiana, questo mostro a cinque teste, che egli considerava come un fenomeno che faceva ridere...

Vi debbo dire, onorevoli colleghi, che io non riuscivo allora, quando c'erano ancora le Cassazioni regionali, a trovare argomenti per confutarlo; e il vedere questo straniero che rideva delle nostre leggi era una cosa che mi dava un certo disagio. Ebbene, colleghi, io vorrei che la Costituzione, questa Costituzione alla quale stiamo lavorando e a cui ci sentiamo già affezionati, non facesse ridere! (Applausi).

Presidente Terracini. L'onorevole Della Seta ha presentato il seguente emendamento:

«La Corte di cassazione in materia civile e penale esercita la sua giurisdizione nelle sedi di Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo».

Ha facoltà di svolgerlo.

Della Seta. Parlo a titolo esclusivamente personale. Anch'io, onorevoli colleghi, condanno, con l'onorevole Calamandrei, il delirio di grandezza; anch'io sul parere ho dato sempre la debita prevalenza all'essere. Il che però non mi ha impedito di schierarmi tra i fautori del ripristino delle abolite Corti di Cassazione.

Io non sono né torinese, né fiorentino, né napoletano, né palermitano. Questo per dire che a sostegno della mia tesi non sono stato indotto da nessun personale sentimento prettamente regionalistico.

Modesto cultore anch'io della scienza del diritto non ho mai esercitato, pur potendo esercitarla, la professione dell'avvocatura. Questo per dire che a schierarmi per la pluralità delle Corti non sono stato indotto da nessun larvato interesse di carattere professionale.

E quantunque sia un fatto incontestabile che l'abolizione della Cassazione civile è stato uno dei primi atti della dittatura fascista nella sua politica coerentemente accentratrice. (Commenti).

Persico. È stato un caso fortuito.

Della Seta. Che fortuito! È stato un caso, se caso può nomarsi, che rientra nella logica della dittatura. Il fatto è il fatto; e il fatto è che fu il fascismo, nel 1923, ad abolire le Corti regionali di Cassazione civile.

Persico. Non è neanche vero storicamente.

Della Seta. I precedenti storici non cancellano la data storica che segna l'abolizione delle Corti di cassazione civile avvenuta nel clima logicamente favorevole, nell'orientamento accentratore della dittatura fascista. Ad ogni modo questo io volevo dire che a schierarmi tra i fautori del ripristino delle abolite Corti di cassazione come non sono stato indotto da un personale sentimento regionalistico, né da un larvato interesse professionale, così non sono stato indotto, neppure, per partito preso, dal fatto che è stato il fascismo ad abolirle. Quando sono convinto io accolgo le giuste ragioni da qualsiasi parte esse provengano. Le mie sono ragioni molto più serene ed obiettive. (Commenti).

Tralascio le ragioni estrinseche di ordine pratico. Non mi soffermerò perciò a rilevare come, tutto accentrando in Roma, la lontananza della giustizia — con grave dispendio di tempo e di denaro per gli avvocati, per le parti e per gli stessi magistrati — finisca per tradursi in una mancanza di giustizia, questa finendo per divenire un vero privilegio dei ricchi.

A più alte ragioni io mi appello di ordine psicologico, giuridico e storico.

In verità, se, anziché in sede di emendamenti, noi fossimo oggi in sede di discussione generale — e mi dolgo non essere allora intervenuto — allora, sì, avrei tenuto che, più che la mia modesta parola, voi aveste potuto ascoltare quella autorevolissima di un Nicola Amore, di un Emanuele Gianturco, di un Giovanni Bovio, quando il fiore della cittadinanza napoletana, il 21 novembre 1888, partecipò a quella famosa assemblea nella quale, con calda eloquenza e con forti argomentazioni, fu deplorato il provvedimento zanardelliano che, con un tratto di penna, aveva decretato l'abolizione delle Corti regionali di Cassazione penale. (Commenti).

Io dico anzitutto. Una norma è una norma, un Codice è un Codice, non vi possono essere tanti codici per quante le regioni, né tanto meno vi può essere una concezione regionale del diritto. D'accordo. Ma è altrettanto vero — per chi voglia non rimanere alla superficie, ma andare al fondo — è altrettanto vero che nell'applicazione della norma al fatto specifico, nell'applicare la legge ad un dato quesito pratico di diritto, non può, come criterio valutativo, come punto di orientamento, non subentrare un elemento psicologico — cioè una speciale valutazione soggettiva e di ambiente — onde quella che formalmente sembra essere la stessa causa nel fatto si prospetta diversamente secondo che il medio ambiente sia, ad esempio, il Piemonte o la Sicilia.

Ma, oltreché questa psicologica e sociologica, v'è una più alta ragione di ordine giuridico.

La Cassazione unica, si dice, è unità di giurisprudenza. Contesto il fatto, sia nello spazio come nel tempo. Non nello spazio perché, nella medesima sede, sezioni diverse possono dare, e hanno dato, giudicati diversi. Non nel tempo, perché nella medesima sede la stessa sezione può, successivamente, con magistrati diversi, dare diversi giudicati. In realtà, tre essendo oggi le sezioni della Cassazione civile e questa funzionando nei giorni feriali, si hanno oggi, in Roma, non una, ma diciotto Corti di Cassazione.

D'altra parte la unità della giurisprudenza sol si potrebbe conseguire quando fosse raggiunta la unità della scienza. Diverse essendo le dottrine giuridiche non può alla diversità delle scuole corrispondere la uniformità delle interpretazioni.

E sarebbe forse una tale uniformità auspicabile? Lo neghiamo recisamente. Se il diritto è sostanza e non forma semplicemente, se non è morte ma vita, una tale vita non può scaturire da una uniformità di giudicati, che segnerebbe l'inaridirsi, il cristallizzarsi del diritto, ma bensì da quella varietà di esperienze e da quella diversità di interpretazioni e di soluzioni, che segna il processo di elaborazione attraverso il quale il diritto, come pensiero e come prassi, si modifica e si evolve.

V'è poi un'ultima e più alta ragione, una ragione di ordine storico, di ordine storico morale e politico, dovrei dire più precisamente. Certe Corti supreme di Cassazione si identificano, storicamente, con la stessa vita civile e politica di determinate regioni.

Non parlo della Sicilia per cui dovremmo risalire, forse, all'epoca dello stesso Federico II di Svevia. Parlo di Napoli nobilissima, della Napoli di Vico, di Filangieri, di Pagano e di Vincenzo Coco, di quella Napoli che, nel secolo scorso, fu, con la sua Corte di Cassazione, un faro di sapienza giuridica, che tanta luce irradiò con la mente di un Nicolini, di un Savarese, di un Raffaelli, di un Caravita e di un Gotugno.

Giovanni Bovio, in quel suo memorabile sopracitato discorso del 1888, deplorava melanconicamente come, dopo appena un trentennio di vita italiana, ad altro non si fosse pensato che a soffocare sotto la cappa di piombo di una formale e artificiosa unità quella che doveva essere la mirabile varietà nella comunità italica.

Orbene, anch'io non posso non domandarmi come, in questo primo anno della Repubblica, dopo aver tanto parlato di libertà e di democrazia, dopo aver tanto parlato di decentramento, dopo aver tanto valorizzato l'Ente regione, dopo aver statuito, nella discussione della Costituzione che si trattasse prima della Regione e poi della Magistratura, non posso, dico, anch'io non domandarmi, con quale senso logico, con quale senso storico, con quale senso etico, giuridico e politico, si possa da taluni oggi avere tanta riluttanza ad ammettere, come riconoscimento dell'invocato decentramento, la pluralità delle Corti di Cassazione.

Io non sono sospetto di essere uomo proclive al linguaggio adulatorio. Mi sia concesso perciò con piena serenità il poter dire che se ad Enrico De Nicola, onore e vanto del foro napoletano (Vivi applausi), oggi la Costituente volesse offrire un pegno della sua devozione e gratitudine, altro non dovrebbe fare che restituire alla sua Napoli quella gloriosa Corte di Cassazione, contro la di cui abolizione egli, presente alle manifestazioni del Foro, fu, con spirito antifascista, uno dei primi a protestare (Applausi).

Ho finito. Io, conservando il mio emendamento, dichiaro di votare a favore della pluralità delle Cassazioni. Se sia o non sia consacrata nella Costituzione questa esigenza dipenderà dall'esito della votazione. Ma non sarà da qualche voto di maggioranza o di minoranza che dipenderà la valutazione e la soluzione di un problema di un così alto significato civile. Per me è conforto la coscienza del dovere adempiuto. Per me è conforto aver rivendicato, per talune città nobilissime, un diritto che, consacrato nella storia, si identifica con la stessa causa della libertà e della giustizia. (Applausi).

Togliatti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Togliatti. Onorevoli colleghi, sarò breve. La mia intenzione è soltanto di dare una rapida risposta all'invito che ci è stato rivolto dall'onorevole Calamandrei di spiegare come mai il nostro Gruppo abbia manifestato una opinione favorevole alla molteplicità delle Corti di cassazione. Naturalmente, sarò costretto a introdurre nella mia dichiarazione anche qualche elemento di natura personale, e prego il nostro Presidente di considerare semmai, questa mia dichiarazione anche come una dichiarazione di voto, nel caso si dovesse addivenire a una votazione su questa questione.

In realtà, anche io sono partito dalle considerazioni che l'onorevole Calamandrei ha testé svolto con parola altrettanto autorevole quanto brillante. Ritenevo anch'io che la Corte di cassazione dovesse essere unica essendo questo un mezzo potente per dare unità non soltanto alla giurisprudenza, ma a tutto il diritto, attraverso la più elevata delle sue interpretazioni. Devo aggiungere che tutti i magistrati, o quasi tutti, con i quali ebbi occasione di intrattenermi su questo problema in qualità di Ministro della giustizia, manifestarono un'opinione analoga a quella dell'onorevole Calamandrei. Non ostante ciò, sono nel dovere di dichiarare che la stessa esperienza fatta da me dell'amministrazione della giustizia mi ha convinto che questa opinione non è giusta e che le argomentazioni che vengono addotte a sostegno di essa non sono esatte né accettabili, perché essendo astratte e formali, non toccano il fondo del problema. L'errore consiste nel riferirsi alla unità in modo esteriore, senza considerare per quale cammino si deve arrivare a realizzare, a che cosa deve corrispondere e a che cosa corrisponde di fatto questa unità del diritto.

Lascio quindi da parte le considerazioni sentimentali e le tradizioni, pur riconoscendo che esse sono pure qualcosa di nobile e glorioso e da non trascurarsi. La traccia lasciata dall'attività delle Corti di Torino, Firenze, Napoli, Palermo è una cosa che difficilmente si potrà cancellare e io ricordo che la facoltà di giurisprudenza di Torino, nella quale ho studiato, ritraeva un lustro particolare dal fatto di risiedere in quella città, dove era una Corte di cassazione.

Ma lasciamo da parte i riflessi e ricordi sentimentali. L'onorevole Calamandrei ha posto al centro del suo intervento questa affermazione: «Si tratta di un residuo del passato». Di quale passato e di quale sorta di residuo? Quando si fece l'unità d'Italia la situazione del nostro Paese, per ciò che si riferisce al diritto e alla sua interpretazione, era molto difettosa. Non vi era unità, poiché esistevano Codici diversi, giurisprudenze diverse, erano organi diversi di interpretazione di diverse legislazioni. Partendo da quella situazione siamo arrivati all'unità. Assieme all'unità dello Stato abbiamo creato l'unità del diritto. Ma chi ha creato questa unità del diritto? L'hanno creata le Cassazioni plurime non la Cassazione unica, e le Cassazioni plurime hanno potuto creare l'unità del diritto appunto perché erano molteplici, cioè perché la loro attività era direttamente collegata con quelle particolari condizioni di fatto a cui erano legate la differente legislazione, la differente codificazione e la differente giurisprudenza. Lavorando nel diverso, e poiché lavoravano nel diverso, le Corti plurime fecero l'unità. Questo fu il grande merito di queste Corti di cassazione, né credo che se fosse esistita in quel periodo una Cassazione unica avremmo ottenuto nello stesso tempo un risultato così rapido non solo di unificazione, ma anche di arricchimento della scienza giuridica. Fu in quel periodo che sezioni intiere della scienza giuridica sono state sviluppate. Basti pensare agli sviluppi del diritto commerciale che, legati direttamente a quelli dell'industria e dei traffici del Nord, ricevettero notevole impulso dai giudicati delle Corti di appello e della Corte di cassazione settentrionali, mentre tale impulso difficilmente avrebbe potuto essere dato dai giudicati delle Corti di appello e di Cassazione meridionali. Assai diverso era infatti in quel tempo lo sviluppo stesso dell'economia e quindi dei rapporti fondamentali della vita civile nelle diverse parti del nostro Paese.

E qui credo si venga al fondo della questione. Le Cassazioni plurime sono soltanto un residuo del passato, oppure la situazione del nostro Paese è tale che giustifichi anche ora la molteplicità delle Corti di cassazione? Unità, sì! Ma unità non vuol dire sempre unicità, non vuol dire sempre completa uniformità. Ancora adesso, nel nostro Paese, esiste tra una parte e l'altra una grande diversità di sviluppo economico e delle condizioni della vita civile. È inevitabile, ad esempio, che lo sviluppo della giurisprudenza e quindi del diritto sia legato in una parte del Paese in particolare alla industria o al commercio ad essa legato, in altra parte d'Italia invece, sia legato in prevalenza alla elaborazione di quella parte del diritto privato che considera i rapporti di proprietà sulla terra. Questa diversità esiste ancora; non è superata, perché il nostro Paese non è così uniforme, come sono altri Paesi d'Europa, e noi dobbiamo concedere qualche cosa a questa diversità di sviluppo, se vogliamo che il diritto, e quella superiore elaborazione di esso, che è la giurisprudenza della Corte di cassazione, mantenga un legame vivo col popolo.

Si sente dire talvolta, e in senso dispregiativo, che il popolo italiano sarebbe un popolo di legulei. Non credo però si possa considerare con spregio quella qualità del nostro popolo che è l'interesse ch'esso dimostra per i problemi del diritto. Certo è che non solo nel nostro Paese, ma in generale, le questioni giuridiche non possono essere considerate separatamente dallo sviluppo di tutta la vita nazionale, della vita cioè di tutto il popolo. Questo però vuol dire che quanto più noi organizzeremo gli organi della giurisdizione, anche nella sfera suprema, in modo da rendere possibile un loro contatto più diretto con la vita immediata della Nazione, tanto più avremo fatto progredire la elaborazione stessa della scienza giuridica e del diritto in senso unitario. E questo è l'argomento fondamentale.

L'onorevole Calamandrei ci ha terrorizzati, dicendo che in questo modo si ammette che un fatto possa essere reato in una parte d'Italia e non in un'altra parte.

No! Un fatto sarà reato dappertutto dove ha vigore quel Codice, che lo qualifica come reato.

Una voce. C'è l'interpretazione.

Togliatti. Interpretazione di applicazione. E a questo proposito permettetemi di ricordare un episodio della recente nostra attività giurisdizionale: l'esistenza per un periodo di sei mesi circa di una sezione staccata penale della Corte di cassazione, la quale funzionò a Milano, dopo la liberazione, con lo scopo di rivedere in sede di seconda istanza le sentenze pronunziate dalle Corti straordinarie del Nord. Il lavoro era difficile, delicatissimo. Si trattava non solo di temperare, ma di elaborare giuridicamente, sulla base di una legge d'eccezione, quella che in determinati pronunziati di Corti straordinarie era stata spesso soltanto la legittima e spontanea reazione immediata del sentimento nazionale offeso dai crimini fascisti. Opera, ripeto, delicatissima. Ebbene, quest'opera venne compiuta assai bene sino a che quella Corte risiedette a Milano, in condizioni materiali terribili, mentre mancavano i locali, ed era difficile perfino l'approvvigionamento dei magistrati. Quella Corte ad ogni modo adempì, brillantemente al proprio compito fino a che risiedette e funzionò in Milano. Non posso dire che lo stesso sia avvenuto, quando quella stessa Corte incominciò a funzionare a Roma. Immediatamente si notò il contrasto fra due ambienti e due mentalità diverse. Venne proseguita l'opera iniziata, ma in uno spirito, che non era più quello di prima, sibbene l'opposto. L'animo del giudice non era più a contatto con l'animo del popolo, da cui erano sorti giudizi che si trattava di rivedere. Ma l'animo del popolo corrispondeva esattamente, invece, all'animo del legislatore, autore delle leggi che si trattava di applicare, mentre lo stesso non si può dire dello spirito che prevaleva in determinati ambienti politici romani.

Si tratta di un episodio, che però dimostra che anche nel campo penale l'esperienza del decentramento di una sezione della Corte non è stata negativa.

Si dice che con la pluralità delle Cassazioni si distruggerebbe l'unità giurisprudenziale. Ma questa unità non esiste nemmeno con la Cassazione unica, perché la giurisprudenza varia da sezione a sezione.

Una voce a destra. No, no!

Togliatti. Senza dubbio.

Una voce a destra. C'è il massimario.

Togliatti. Quando la Cassazione non si pronunzia a sezioni unite, la giurisprudenza varia da sezione a sezione e da presidente di sezione a presidente di sezione. Questo sanno tutti coloro che conoscono qualche cosa della evoluzione del nostro diritto.

Ma io sostengo che la diversità di giurisprudenza, la quale si potrà senza dubbio creare esistendo parecchie Corti di cassazione, così come esistette quando le Corti di cassazione erano cinque, sarà qualcosa di positivo, e lo sarà perché rifletterà un'elaborazione giuridica più vicina alla realtà, alle esigenze della vita nazionale. Attraverso questa diversità la giurisprudenza dimostrerà di essere vicina al polso della nazione, dimostrerà che i problemi della terra e dello sviluppo del commercio e dell'industria, e quindi del diritto, saranno sentiti e risolti in relazione con l'ambiente in cui essi sono sorti, e il diritto si svilupperà veramente come deve svilupparsi, cioè a contatto con la vita reale del Paese.

L'argomento della spesa, secondo me, nemmeno ha valore. La spesa deve essere considerata non soltanto nel quadro del bilancio dello Stato, ma nel quadro generale delle spese della nazione. La spesa che deve sostenere un avvocato per venire da Palermo a Roma per patrocinare in Cassazione, è una spesa inutile per la nazione, è un puro passivo per il Paese; le economie che in tal senso si verranno a realizzare, compenseranno ampiamente il passivo che si avrà nel bilancio dello Stato.

C'è infine un altro argomento, che voglio portare, sulla base dell'esperienza. È mia convinzione che la esistenza della Cassazione unica a Roma disorganizza, o per lo meno contribuisce alla cattiva organizzazione della Magistratura italiana. È un fatto innegabile: tutti i magistrati guardano a Roma, tutti, indistintamente, perché vogliono arrivare, com'è legittimo, alla Cassazione. Soltanto quando sono arrivati alla Cassazione i magistrati intelligenti, bravi, valorosi, giustamente ritengono di aver raggiunto quello che è l'obiettivo della loro attività intellettuale e della loro carriera.

Questo crea uno squilibrio nell'organizzazione della Magistratura, uno squilibrio che si manifesta in tutti i campi, come potrebbe confermare, se presente, anche l'attuale Guardasigilli. Si è arrivati al punto che il Guardasigilli si trova in serie difficoltà quando deve trasferire da Roma degli alti magistrati per dirigere una Corte del Nord. Si vuol rimanere a Roma, non perché a Roma sono i Ministeri e nemmeno perché Roma sia il centro della vita politica, ma perché Roma è il centro della Magistratura, dato che qui esiste la Cassazione unica. Questo è un fattore negativo, che pesa su tutta l'organizzazione della Magistratura italiana, e che si fa sentire deteriormente data la struttura del nostro Paese, alla quale non corrisponde l'organizzazione della Magistratura. Il nostro Paese è policentrico. Abbiamo per questo creato l'organizzazione regionale...

Una voce al centro. Anche voi?

Togliatti. Ma sì, anche noi, e vi abbiamo contribuito con più serietà e intelligenza di voi. Il nostro Paese, ripeto, è policentrico. Esso ha quindi bisogno di una organizzazione la quale, riflettendo questa sua struttura, permetta di far aderire alla realtà vivente della vita nazionale non solo l'attività politica e quella amministrativa, ma anche l'evoluzione del diritto attraverso la stessa giurisprudenza. Orbene, la Cassazione unica a Roma non permette di organizzare la Magistratura italiana in modo adeguato allo sviluppo di un'attività giuridica che aderisca alle necessità del Paese.

Questi sono i motivi per i quali personalmente mi sono convinto che è giusto ritornare al sistema delle cinque Corti di cassazione, essendo questo ritorno coerente con tutto l'indirizzo della nostra Costituzione, e coerente soprattutto con la concezione che noi abbiamo del diritto, della sua origine, che è nel popolo, della sua fonte, che è nella coscienza popolare e nello sviluppo delle molteplici attività nazionali.

Per tutti questi motivi il nostro Gruppo darà la sua approvazione agli emendamenti che propongono la restaurazione delle cinque Corti di cassazione. (Vivi applausi a sinistra Congratulazioni).

Orlando Vittorio Emanuele. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Orlando Vittorio Emanuele. Onorevoli colleghi, io debbo insistere su quella mia pregiudiziale, che concerne il retto uso dei suoi poteri da parte dell'Assemblea Costituente. Ciò che noi abbiamo fatto, e continuiamo a fare, potrebbe definirsi la confisca del potere legislativo futuro. Noi dobbiamo fare la Costituzione, che è determinazione degli organi sovrani dello Stato e questa nostra competenza, che è la sola che veramente ci spetta, procede, naturalmente, sub specie aeternitatis, perché ogni forma di regime deve augurare a se stessa una durata indefinita, e quindi tutto quello che tocca la Costituzione in questo senso come la Presidenza della Repubblica, le due Camere, i rapporti fra loro, e così via ha carattere permanente. Ma, poi, c'è tutta la zona legislativa, la quale può mutare ogni momento; mentre noi, invece, pretendiamo — per così dire — di imbalsamarla. Io non so come il futuro potere legislativo si condurrà verso questi limiti che gli sono imposti, per cui ad esso non è riservato altro compito che quello di fare il regolamento, mentre la legge la stiamo facendo noi, per conto di tutti i legislatori di là da venire. Or io non credo che essi si adatteranno; e non lo credo, perché non riconosceranno in noi questa specie di diritto divino di stabilire, per conto loro, quelle norme che hanno la pretesa di essere le linee direttive, obbligatorie, intangibili, della futura legislazione.

Il caso attuale è tipico, non solo perché la Cassazione attiene a quegli ordinamenti che hanno propriamente carattere legislativo, in quanto non derivano dalla Costituzione, di cui fa, invece, parte il potere giudiziario nel suo complesso, ma anche per un'altra ragione: e cioè, che parlare della Cassazione, prescindendo da quello che potrà essere l'ordinamento giudiziario, è un assurdo. Lo diceva molto bene l'onorevole Calamandrei or ora, da quel maestro che è: per intendere l'istituto della Cassazione, bisogna avere una conoscenza dei vari gradi dell'ordinamento giudiziario. Da quel maestro che è, si è scelto l'esempio che più gli è convenuto, naturalmente; e, dicendo che parlava a colleghi non avvocati, ci ha presentato una specie di manuale, a tiro rapidissimo, di procedura civile. Ora, qui noi siamo tutti eguali di fronte alle conoscenze che ci occorrono; dobbiamo essere tutti eguali: non ci sono dotti professionali, né — diciamo — indotti professionali. Però, in fondo, l'onorevole Calamandrei ha ragione in ciò; come si può giudicare di un istituto in cui si assomma l'ordinamento giudiziario, quando si prescinda dalla conoscenza dei vari suoi gradi? E, difatti, egli supponeva una Cassazione come la pensa lui, come la vuole lui, che è un maestro, non solo in genere della procedura civile, ma anche, e soprattutto, in questo argomento speciale, perché un volume fondamentale sulla Cassazione si deve a lui. Ma, d'altra parte, taluno potrebbe osservargli di concepire in modo diverso l'istituto della Cassazione, o addirittura di non crederci affatto. Perché ognuna di queste opinioni dovrebbe trovare un ostacolo pregiudiziale nella Costituzione?

Non sarò, certo, io a sostenere, sul tema della Cassazione alcuna tesi estrema o nichilista: non io. Tutto quello che io valgo in diritto, lo debbo alla Cassazione, e precisamente a quella di Palermo, dalla quale appresi; ma la questione, nondimeno, si pone e s'impone, e la stessa Cassazione consente maniere del tutto diverse di considerarla.

Io ho riportato la curiosa sensazione (almeno, così mi è sembrato nell'ascoltare il discorso del mio amico e collega Calamandrei) che egli vi abbia parlato della Cassazione come di una specie di sublimazione del diritto. Egli vi ha detto — ed altri l'avevano pur detto — che la unificazione della Cassazione è il presupposto della unificazione del diritto, e quindi contribuisce alla unificazione nazionale, ecc. come se l'unità nazionale, sia pure nel campo del diritto, si potesse raggiungere solo attraverso una riforma voluta ed attuata dal fascismo.

Ora, io, nella realtà concreta, non so separare il diritto dal fatto in maniera così assoluta. Quindi, questa formulazione della Cassazione come una specie di isolamento superbo (quello che in Inghilterra si dice splendid isolation) del diritto, non è nel mio temperamento, né risponde al mio pensiero. Ad ogni modo, prescindiamone. Questo, però, dimostra soltanto come l'argomento si espanda, si irradii, si innalzi o si approfondisca, e tutto questo noi dovremmo condensare e fissare ora con un piccolo emendamento!

Ad ogni modo, a proposito di opinioni sospette o non sospette, mi sia permesso ricordare che io difesi la pluralità delle Cassazioni in una orazione — che fu poi pubblicata, e quindi c'è la data certa — da me pronunciata nell'Aula magna della Università di Palermo, nel 1889 (la maggioranza di voi, a quel tempo, non era ancora nata). Ebbene, allora come ora, io ho sempre avuto questa opinione, apertamente professata in contrasto con la Cassazione unica.

Per me, quindi, la questione, per se stessa, si presentò da primi come tecnica, non politica. Comunque, su quelli che sono i presupposti tecnici di essa, io non vedo una distinzione di partiti politici. C'è il lato politico, naturalmente, (dove non entra la politica?) e questo fu colto acutamente dall'onorevole Togliatti; ma il problema, per sé, resta squisitamente tecnico, perché in sostanza si tratta di sapere: questo diritto dove si elabora?

Io avrei voluto dirlo, se fossi intervenuto nella discussione, a proposito della giuria: chi veramente crea questo diritto? dove e come nasce? A questo proposito, la mia idea è questa: la tendenza dei giuristi teorici è di rendere il diritto inaccessibile al profanum vulgus. Perciò vi dico: diffidate dei dotti, diffidate dei professori (sono professore anche io e non posso dire di essere con ciò ingeneroso coi miei colleghi); il diritto lo fa il popolo, perché se c'è qualche cosa di squisitamente popolare, è il diritto. Due cose vengono dal popolo immediatamente: il linguaggio ed il diritto. Credere che il diritto si faccia attraverso i cervelli dei grandi maestri, siano dei grandi giureconsulti siano magistrati, è un errore, com'è un errore il credere che la lingua la facciano gli accademici che redigono il vocabolario della Crusca. Or quanto più vasto è lo spazio, dove si alimentano le radici di questa creazione popolare per eccellenza, e quanto più queste radici si accostano al popolo, in tutti i suoi strati, in tutte le sue forme, in tutte le sue regioni, tanto meglio!

Nel campo tecnico, si parla di unità del diritto, di immobilità o di consolidazione. L'amico Calamandrei, mettendo in giuoco i due concetti di spazio e di tempo, si è preparata sempre la possibilità di darmi torto; perché egli diceva: «Certo, non si deve immobilizzare il diritto; ma questa esigenza non si riferisce già allo spazio, bensì al tempo». Ma il diritto — rispondo io — si muove e si muove sempre, e nello spazio e nel tempo. Spazio e tempo non sono due elementi separabili. Comunque, l'immobilizzazione o la consolidazione del diritto — che pure è l'argomento principe a favore dell'unità della Cassazione — i tecnici stessi finiscono con l'ammettere che non è poi un assoluto vantaggio, e che, ad ogni modo, non si riesce a conseguirlo. Ma è il caso di aggiungere qualche cosa di più.

È qui — scusatemi — è proprio qui che lo spazio ci giuoca dei tiri veramente birboni. Noi abbiamo a Roma la Cassazione unica: di quanti magistrati si compone? In civile, le sezioni sono tre; ma è un'apparenza; in realtà, saranno sette od otto, perché, dato il numero totale dei consiglieri, essi ragionevolmente, per sopportare il peso del lavoro, debbono fare dei turni nella sezione. Quindi, effettivamente, le sezioni civili, che siedono a Roma, sono sette od otto.

Ebbene, si potrà con piena coscienza affermare che se questi egregi magistrati si riuniscono a Roma in giorni successivi, la certezza del diritto, la giusta unità del diritto è assicurata; mentre, invece, se si riunissero, oltre che a Roma, a Napoli, a Torino, a Firenze, a Palermo, allora addio unità del diritto! Spunterebbe, allora, il mostro a cinque teste.

Certo, quei magistrati che pronunciano sentenze in sedi diverse possono dissentire dall'una all'altra sede; ma, del resto, dissentire possono anche qui a Roma; e, comunque, si possono trovare dei modi di ovviare a tali dissensi, di ricondurre immediatamente il fatto a quella che deve essere la sua giusta regola; sebbene, a tal proposito, è utile e prudente tener presente che ogni figura giuridica corrisponde ad una figura specifica di fatto.

Ora, francamente, io sono un cassazionista, perché — come or ora ho detto — io studiai in Cassazione: è, infatti, là che si apprende il diritto. Quindi, è ben lungi da me la intenzione di mancare di rispetto alla Cassazione unica; però, una constatazione obiettiva mi sia lecito farla. Allorché si determini un dissenso tra Palermo e Torino, passi: è una cosa che si comprende, quantunque contro di essa si scaglino poi gli anatemi degli unitari. Ma quando è la stessa Cassazione unica, questa a cui vi affidate, la quale nello spazio e nel tempo si contraddice, allora l'impressione — diciamo pure — di scandalo è assai maggiore. Io ricordo — e vi partecipai — la battaglia sulla questione della validità della clausola oro. Ebbene, vi fu un procuratore generale, ora morto, magnifica figura di giurista, il quale, di fronte alla manifesta disposizione d'animo dei giudicanti nel senso di modificare quella che era stata la giurisprudenza sino ad un mese prima, ad un certo punto concluse per la conferma della giurisprudenza, che era stata acquisita. E con felice volo oratorio, disse: «Ci fu qualcuno che si affidò a voi. Orbene, c'è, per l'appunto, in questione una gentildonna ungherese, la quale aveva in Italia un mutuo. Poiché v'era stata una sentenza della Cassazione, la quale aveva ritenuto la validità della clausola oro, questa gentildonna è venuta in Italia ed ha fatto grandi concessioni al debitore, perché avesse acconsentito ad inserire nel contratto la clausola. Quale sarà, ora, la sua sorte?».

Fin qui, mi sono intrattenuto sul lato tecnico: e su di esso si può discettare indefinitamente. Sono cose ormai note. Ma c'è pure il lato politico. E qual è il lato politico di questa questione? Vi dirò che mi sorprendo, sotto questo riguardo, di quanto ha detto il mio caro amico Grassi: «È un'eresia l'affermare che la Cassazione unica sia di istituzione fascista». Sta bene: non nego che anche prima del fascismo essa fosse stata invocata, fosse stata proposta; ma chi fu ad attuarla? La Cassazione unica, dunque, in senso stretto — ossia, non nella discussione teorica, ma nell'attuazione pratica — è una istituzione fascista.

Ora vediamo: perché lo ha fatto? Una ragione c'è; prima se ne era tanto parlato, e non si era potuta attuare. Si dice: è venuto finalmente il fascismo, che, benemerito, l'ha attuata. Ah, no, amici! La ragione fu politica e fu fascista. Perché? Perché il fascismo fu accentratore e rimproverava di debolezza il Parlamento; quanti rimproveri al Parlamento! È incapace — così lo si accusava — di abolire una Corte d'appello, incapace di abolire un'Università, incapace di abolire una Prefettura, una Provincia, a causa delle pressioni delle clientele locali, per la paura che i deputati hanno del collegio loro, ecc. Si dovrà, dunque, dire che l'abolizione delle quattro Cassazioni fu un atto di coraggio del fascismo? Ah no! E perché? Perché la verità è che nel periodo fascista, a parte la soppressione delle Cassazioni, non fu soppressa una Corte d'appello, non fu soppressa una Prefettura, non fu soppressa un'Università: anzi, furono moltiplicate le Prefetture, le Università e le Corti d'appello. Il motivo fu esclusivamente politico; non fu già di sfrondare, di semplificare, di assicurare il diritto. E quale fu il motivo politico? l'accentramento. Or, sotto questo aspetto, bisogna riconoscere che il mezzo giovava è fu intelligentemente scelto. Però, una così fatta unificazione di pensiero giuridico è contro natura, perché ogni ambiente può foggiare a se stesso le proprie maniere di concezione giuridica, le quali poi, fondendosi, possono dar vita ad una figura nuova. Come in tutte le sue imprese, così anche in questa, e specialmente in questa, la rettorica si prestava a coprire il meditato disegno di un accentramento a fine politico: ci voleva Roma, la via imperiale; Roma, la via dei trionfi; Roma, che deteneva essa questa specie di privilegio, di monopolio rappresentativo del diritto — essa, madre e maestra del diritto. E così fu compiuta una ingiustizia, una ingiustizia assai grave, che si risolveva tutta a danno del diritto.

Il mio amico Calamandrei, con quella sensibilità che lo distingue, ha cominciato il suo dire con un'osservazione giusta: cioè, che questa è materia di sentimento, è una questione sentimentale. Anche io ne convengo; e da parte mia, non ho potuto sentire, senza protestare, che quelle vecchie Cassazioni fossero delle macerie, dei ruderi. Non fo confronti, perché sono odiosi; ma dico e riaffermo che il periodo della Cassazione unica, dal punto di vista del valore dei contributi al diritto ed alla sua scienza, non supera, certo, quello delle soppresse gloriose Cassazioni, attraverso le quali si affermò il progresso giuridico in Italia. In questo breve periodo fascistico non certamente il valore giuridico italiano si è innovato e rafforzato; che, anzi, è indubbiamente retrocesso. Il progresso del diritto nostro, di cui possiamo essere fieri, non si deve forse — ripeto — proprio a quelle Cassazioni?

Per tutte queste ragioni, per coerenza alle mie convinzioni e per riverenza al nostro glorioso passato, io voterò tutto ciò che meno si allontanerà da questa idea, (perché qui vi è abbondanza di emendamenti e di formule); voterò — ripeto — tutto ciò che si dimostrerà di più avvicinarsi alla ricostituzione di quei centri di cultura.

Badate bene: si dice che le città tengano, e fieramente, a questi loro centri, e perché? Non certo per quella quantità di carne o di pasta, che consumi un ristretto numero di magistrati — modesta gente, ma grande, gloriosa gente — oppure per il numero dei clienti, che arrivano e che possono affollare alberghi e trattorie.

Andiamo: sono città troppo grandi, per essere sospettate di così piccole miserie; ma esse sentono con tutta intensità che là dove c'è la Cassazione, ivi esiste un fecondo, magnifico centro di cultura giuridica. E, veramente, erano centri mirabili di cultura giuridica; veramente, Napoli e Torino, Firenze e Palermo possono vantarsi di essere state, in virtù delle loro Cassazioni, delle grandi scuole di diritto!

Questa illustre tradizione si è rotta; e non è lieve il danno che ne è derivato. Or, è desiderabile ed augurabile che questa tradizione rinasca, che si ricomponga; ma, in ogni modo, è un potente bisogno dell'animo mio, è un solenne, sacro dovere per me che la commossa parola di commemorazione e di rimpianto di questo vecchio riaffermi la sua gratitudine a quei giganti, che furono i magistrati e gli avvocati dei pubblici ministeri delle Cassazioni regionali! (Vivissimi applausi Congratulazioni).

Romano. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Onorevole Romano, lei propone di offrire dei chiarimenti sull'argomento. Ma evidentemente si tratta qui non di chiarire la questione, ma di esporre eventualmente su essa la propria opinione personale. Forse, avendo parlato già sostenitori dell'una e dell'altra tesi, ove non si potesse portare qualche nuovo argomento, potremmo considerare la discussione di merito conclusa.

Comunque, ha facoltà di parlare.

Romano. Farò brevissime considerazioni. Innanzi tutto, come ebbi a dire in discussione generale, se si dovesse arrivare al ripristino delle Corti di cassazione, noi rivendichiamo anche le Cassazioni di Napoli e Palermo. Ma rilevo questo: che mi pare si sia esagerato, scivolando su un altro argomento molto delicato e che richiede molta ponderatezza.

Abbiamo preso in mano, in uno scorcio di seduta pomeridiana, un istituto delicatissimo, che ha formato oggetto di tanti progetti e discussioni. Quando poi ho inteso parlare di regime fascista, ho sentito il bisogno di dire che la Cassazione unica non può considerarsi istituto fascista, inquantochè la Cassazione unica fu oggetto di numerosi progetti che si riallacciano a nomi come Pisanelli, Pescatore, Martirolo, Quarta, Fadda, Ralli, Minghetti, Taiani, Mortara e di altri. Ora, questi uomini illustri sono per caso divenuti fascisti? Non credo che sia il caso di parlare di fascismo.

E poi, mi pare inesatto parlare di disfunzione della Cassazione unica, perché, prendendo in mano i volumi pubblicati dall'istituto di studi legislativi e che riportano le sentenze emesse dalla Cassazione dal 1943 al 1946, rileviamo come la Cassazione unica funzionò perfettamente. (Commenti).

Sarebbe dunque opportuno soprassedere e considerare più ponderatamente questo istituto così delicato.

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi asterrò dall'intervenire a questa ora nella discussione, dopo che da altri è stato con tanta autorità ed ampiezza arato il campo della materia. Mi limiterò pertanto ad una sola dichiarazione di voto a nome mio e di numerosi colleghi, che come me sentono l'esigenza giuridica e sociale della Cassazione unica.

Presidente Terracini. Forse la dichiarazione di voto sarà più opportuna dopo che l'onorevole Rossi Paolo avrà espresso il parere della Commissione.

Dominedò. Allora parlerò dopo. Sta bene.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Rossi Paolo di esprimere il pensiero della Commissione.

Rossi Paolo. L'Assemblea mi darà atto che, se dovessi rispondere, non dico compiutamente, ma appena decorosamente, o se volete un altro avverbio, decentemente, a tutti gli argomenti che si sono svolti, e non oggi soltanto, intorno alla materia contenuta nelle tre o quattro righe dell'articolo 102 proposto dalla Commissione, non mi basterebbe di certo questo ultimo scorcio di seduta, e forse dovrei chiedere alla vostra pazienza di sentirmi per un tempo altrettanto lungo di quello occupato dai difensori del processo di Frosinone: sei o sette sedute. Soccorrono me e soccorrono voi, onorevoli colleghi, due grandi fortune: la prima, che io non sono materialmente in grado, per difetto di preparazione specifica, di rispondere compiutamente e singolarmente a tutte le argomentazioni fatte valere dagli illustri oratori che mi hanno preceduto, su un tema squisitamente tecnico; e la seconda, onorevoli colleghi, che i vari oratori hanno provveduto benissimo e larghissimamente a confutarsi fra sé!

Abbiamo, per esempio, un emendamento dell'onorevole Costa, che domanda la soppressione dell'articolo 102; ne abbiamo diversi altri che propongono la geminazione di questo articolo. L'onorevole Costa non vuole l'articolo; altri colleghi ne domandano due o tre al posto di uno. L'onorevole Leone col suo emendamento ha confutato ampiamente l'onorevole Mortati; i sostenitori delle Cassazioni plurime hanno confutato i sostenitori della Cassazione unica e viceversa.

[...]

E vengo adesso alla questione più grave e scottante di cui hanno discusso, oserei dire, senza far torto a nessuno, i più illustri parlamentari italiani: quella della molteplicità o della unicità della Corte di cassazione. Il parere della Commissione, a grande maggioranza, è questo: che non convenga risolvere questa questione nella Carta costituzionale, e che sia meglio votare la proposta dell'onorevole Targetti. Questo, formalmente; sostanzialmente, il parere della maggioranza dei membri della Commissione è che, se si dovesse risolvere la questione, bisognerebbe risolverla con l'affermazione risoluta della unicità della Corte di cassazione. Io ho sentito con estrema attenzione le opinioni svolte in contro dagli onorevoli Togliatti e Orlando. L'onorevole Togliatti ha cominciato con un argomento di ordine sentimentale, dicendoci che la città di Torino, in cui egli era studente, ritraeva un gran lustro dalla presenza a Palazzo Madama (mi ricordo le sale parate di arazzi e di ritratti dei Savoia) della Corte di cassazione.

Con lo stesso argomento l'onorevole Orlando ha chiuso la sua appassionata perorazione. L'uno rimpiangeva la Corte di Torino, che dava lustro alla vecchia città Sabauda; l'altro rimpiangeva la Cassazione di Palermo che dava lustro alla vecchia città borbonica.

Ora, questo argomento — me lo consentano entrambi gli illustri oratori — è di estrema debolezza. Che cosa ha dato lustro alla città di Urbino, che sarebbe altrimenti un piccolo villaggio sperso sui monti? Il fatto che i Duchi di Montefeltro hanno speso una quantità di denaro per costruire una magnifica reggia, dove hanno chiamato i più grandi pittori. Così Lucca, così le sedi di piccoli principati, ducati, signorie da cui principi, duchi e signori hanno dovuto fare valigia e andarsene.

Questi argomenti, mi consentano gli illustri contraddittori, non sono validi per nulla. Sono argomenti che provano il contrario della tesi che vorrebbero dimostrare.

Il secondo argomento dell'onorevole Togliatti è quello della varietà orografica, della varietà economica, della varietà multiforme del nostro Paese, che si snoda così lungo dalle Alpi fino alla Sicilia.

Ora — mi si consenta di dirlo — questo argomento è contraddetto dal fatto. Noi siamo praticamente un piccolo Paese; ci sono Paesi, come l'America, la Russia e l'Impero Inglese, infinitamente più grandi della nostra penisola, che si può rapidamente percorrere in qualche ora; e quei Paesi hanno interessi infinitamente diversi: essi si affacciano all'oceano glaciale da una parte, ad un mare tropicale dall'altro; hanno regioni interamente agricole, altre interamente minerarie, altre interamente mercantili; eppure quelle regioni — prego gli onorevoli contraddittori di citarmi un esempio in contrario — nonostante la enorme disparità di condizioni economiche, geografiche e demografiche, hanno tutte una unica Corte di Cassazione.

Si è parlato di una maggiore aderenza della giurisprudenza della Corte di cassazione agli interessi locali.

Mi pare che questo sia lo snaturamento completo dell'istituto della Corte di cassazione. In questo delicato momento, in cui si istituiscono le Regioni, ma si vuole fermamente mantenere sovrattutto l'unità nazionale, non ci sarebbe niente di peggio che creare un corpo del diritto commerciale milanese ed un corpo del diritto commerciale napoletano.

Quello che l'onorevole Togliatti mostra di desiderare è per me quello che si deve in tutti i modi e con tutte le nostre forze evitare. Guai se ci fosse un diritto agrario della valle Padana ed un diritto agrario della Capitanata; ed una giurisprudenza diversa da una all'altra regione!

Quale enorme problema, e non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine politico, potrebbe nascere da una disparità giurisprudenziale fra la Corte palermitana e quella torinese, in materia agraria, al momento di una grande riforma di carattere nazionale!

L'onorevole Orlando, con la sua squisita finezza, con quell'arte di seduttore di Assemblee che egli possiede, ha sviluppato in parte gli stessi argomenti e ne ha aggiunto un altro, veramente contrario all'istituto della Cassazione.

Vogliamo abolire la Corte di cassazione? Vogliamo arrivare al sistema del diritto libero? Vogliamo applicare il common-law degli anglosassoni? Io sono personalmente d'accordo — non impegno di certo la Commissione su una questione così grave — con l'onorevole Orlando. Vogliamo che la Corte di cassazione decida prevalentemente del fatto, decida in terza istanza del fatto e della equità? Benissimo. Ma se la Corte di cassazione deve restare quella che è e non può restare altrimenti, deve restare come Cassazione unica.

E perché una Corte di cassazione a Torino, onorevoli colleghi, e non una Corte di cassazione a Milano? È una nobile città, ho sentito dire, Torino; è una nobile città Palermo; e la povera Milano, non ha un piccolo titolo di nobiltà? E la povera Genova e la vecchia Venezia dogale? Mi pare che siano anche queste città degne di essere elette a sedi delle Cassazioni regionali. E perché non anche ad Aosta, dove sono vecchi problemi della Nazione?

Un'ultima osservazione, ed è questa. L'argomento dell'onorevole collega, e — se me lo permette — amico Della Seta e dell'onorevole Orlando, soltanto accennato dall'onorevole Togliatti: l'istituzione della Cassazione unica è di marca fascista. No! La Cassazione unica, sia detto chiaramente e forte, non è di marca fascista, ma è di marca internazionale, perché in tutti i Paesi, che non sono stati disonorati dal fascismo, la Cassazione è unica. La Cassazione unica non è di marca fascista, perché risponde all'antico e costante voto di tutti i giuristi italiani (molti dei quali sono stati pure in prigione, nelle galere borboniche, come i giuristi da voi citati, onorevole Della Seta), perché è il coronamento della unità e dell'indipendenza d'Italia.

La Cassazione unica non è quindi un istituto di marca fascista.

E mi sia consentito un ricordo di Anatole France. Sapete che Bergeret aveva un amico che sistematicamente faceva il contrario di Bergeret. Il suo modo di regolarsi era semplice: cosa ha detto Bergeret? Cosa ha scritto o fatto o pensato Bergeret? Ebbene io dico, scrivo, faccio e penso tutto il contrario di Bergeret! Sapete come conclude France? Siccome Bergeret, fatalmente, non aveva sempre torto, ne conseguiva che il suo amico non avesse sempre ragione!

Questa è la verità. Non ci dobbiamo lasciar ipnotizzare dal fatto che la Corte di cassazione in linea storica sia stata unificata sotto il regime fascista; il regime fascista ha completato fatalmente e necessariamente, forse anche contro delle resistenze regionali, un processo inevitabile sotto qualunque regime.

La vostra Commissione per tutte queste ragioni crede di dovervi proporre: se vi par meglio non affrontare la questione in questa sede, votate la proposta dell'onorevole Targetti; se la discussione si vuole, e si deve, forse, affrontare, vogliate approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, con quelle sicure, chiare e serie parole con le quali egli l'ha accompagnato.

Mi pare di aver esaurito l'argomento. Se sorgerà qualche altra questione potrò eventualmente rispondere. (Applausi).

[...]

Presidente Terracini. [...] Gli onorevoli Murgia, Mastino Gesumino, Laconi ed altri, hanno proposto un emendamento per cui, nell'ipotesi che siano ripristinate le quattro Cassazioni regionali, sia istituita una Cassazione anche in Sardegna. (Commenti).

Questi due emendamenti non possono essere più svolti.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti se li conservano.

[...]

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Monticelli, Romano, Varvaro, Merlin Umberto e Grassi, i loro emendamenti si intendono decaduti.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Crispo, mantiene i suoi emendamenti?

Crispo. Li mantengo.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?

Persico. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, mantiene i suoi emendamenti?

Mortati. Mantengo i miei emendamenti. Faccio osservare che il mio primo emendamento risulta dalla trasformazione di un emendamento precedente. Nel caso che la mia ultima formulazione non fosse accettata, io chiederei di far rivivere il precedente emendamento, che rappresenta un'attenuazione del principio voluto affermare nell'ultimo. Se il primo non fosse accolto, manterrei il secondo in via subordinata.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Villabruna, mantiene l'emendamento?

Villabruna. Lo mantengo in linea subordinata, perché penso che deve avere la precedenza l'emendamento dell'onorevole Crispo.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, mantiene l'emendamento?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Calamandrei, mantiene l'emendamento? L'onorevole Calamandrei è assente, ma essendo l'emendamento sottoscritto da altri firmatari, chiedo loro se intendono mantenerlo.

Macrelli. In assenza dell'onorevole Calamandrei, mantengo l'emendamento quale firmatario.

Presidente Terracini. Onorevole Della Seta, mantiene l'emendamento?

Della Seta. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, dobbiamo adesso stabilire in quale modo procederemo alla votazione. Si pone questa questione: l'onorevole Rossi Paolo, ha, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Targetti, espresso l'avviso che esso raccoglierebbe il favore di una grande maggioranza della Commissione. Bisogna però che l'onorevole Rossi precisi in maniera chiara se ciò significa che la Commissione intende far proprio questo emendamento. Preciso subito la ragione di questa richiesta: se l'emendamento dell'onorevole Targetti fosse fatto proprio dalla Commissione, è evidente che esso rappresenterebbe la formulazione base e pertanto l'ordine di votazione dovrebbe essere stabilito in relazione agli altri emendamenti.

Se, invece, la Commissione non lo fa proprio, nella valutazione della precedenza delle votazioni potrebbe avvenire che l'emendamento Targetti anziché per ultimo, fosse votato per primo.

È necessario, pertanto, che la Commissione, valutando questi argomenti, dichiari a che titolo ha espresso il suo favore nei confronti di questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è competenza del Comitato stabilire l'ordine di votazione. Il Comitato non può che confermare il suo pensiero: che se è materia costituzionale il principio che vi sia l'istituto del ricorso in Cassazione, non è necessario che la Costituzione dica come la Cassazione deve essere foggiata. L'emendamento Targetti, che rinvia alla legge per l'ordinamento della Cassazione, equivale al silenzio che vi era nel testo della Commissione, e significa la stessa cosa. Fra le proposte ora avanzate di stabilire l'unicità oppure la plurimità della Cassazione, noi concordiamo con l'emendamento Targetti, che è di rinvio; ma accettiamo tale risultato, tenendo fermo il testo del progetto.

Presidente Terracini. Desideravo sapere se la Commissione include questo emendamento nel proprio testo, in modo da considerarlo parte integrante.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Manteniamo la nostra posizione, che è di silenzio; e coincide in sostanza con l'emendamento Targetti, tanto che, se fosse approvato, potrebbe anche togliersi dalla revisione formale e nulla muterebbe nella sostanza.

Presidente Terracini. Allora, la votazione procederà in questo modo: dapprima voteremo sull'emendamento dell'onorevole Targetti; ove questo emendamento non fosse accolto, penso che occorra dare la precedenza all'emendamento il quale propone la ricostituzione delle Cassazioni regionali, perché evidentemente il termine di confronto deve allora divenire la situazione in atto oggi nel nostro Paese, e la formula che porterebbe la trasformazione più profonda deve essere presa in considerazione per prima.

Successivamente si voterebbe quella proposta che prevede la Cassazione unica, ma con sezioni regionali e, infine, la proposta per la Cassazione unica.

Comunico che sull'emendamento presentato dall'onorevole Targetti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, dagli onorevoli Scalfaro, Coppi, Nicotra Maria, Bianchini Laura, Calamandrei, Bertola, De Maria, Meda, Caronia, Fabbri, Caso, Bosco Lucarelli, Dominedò, Fantoni e altri.

Presidente Terracini. Indico la votazione segreta sul seguente emendamento dell'onorevole Targetti e altri:

«La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di cassazione».

(Segue la votazione).

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione segreta sull'emendato dell'onorevole Targetti:

Presenti e votanti............ 307
Maggioranza.............. 154
Voti favorevoli........... 211
Voti contrari................ 96

(L'Assemblea approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

[...]

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, l'Assemblea ha approvato l'emendamento Targetti, che ha rimesso alla legge futura la fissazione di questi vari organi della struttura della Cassazione. Decadono pertanto tutti gli emendamenti relativi alla Corte di cassazione.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'articolo 102 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

«La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di Cassazione».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti