[Il 14 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Poiché stamane l'Assemblea ha deliberato la chiusura della discussione generale, darò ora facoltà di parlare ai relatori sul Titolo IV della parte seconda del progetto di Costituzione.
L'onorevole Leone Giovanni ha facoltà di parlare.
Leone Giovanni. [...] Il pericolo, però, di un autogoverno (così delimitato) staccato del tutto dagli altri poteri statali, come tale suscettibile di instaurare una organizzazione di casta, non poteva essere dissimulato e ad eliminarlo tre congegni si presentavano idonei:
[...]
b) sganciare il pubblico ministero dalla disciplina della Magistratura giudicante, limitandone le guarentige, in modo da tenerlo in più diretto collegamento con il Ministro della giustizia.
Qui devo avvertire che parlo a titolo personale, sia perché questa mia opinione, in una discussione sia pure non ex professo in sede di Sottocommissione, non fu accolta, sia perché non è proprio questa la sede opportuna per l'impostazione del problema. Ma io penso che in un futuro rinnovamento di tutto l'organismo giuridico italiano, che sia sopratutto impostato su basi di armonia e di collegamento, in una visione integrale della riforma della legge penale italiana, il problema del pubblico ministero debba ripresentarsi. E, a mio avviso, il problema del pubblico ministero va risolto così: il pubblico ministero dovrebbe esercitare effettivamente funzioni di polizia giudiziaria, mentre gli dovrebbero essere tolte tutte quelle attribuzioni che in questo momento contende al giudice. Quindi nessuna facoltà per quanto attiene ai provvedimenti della libertà dei cittadini. Il pubblico ministero dovrebbe assicurare la funzione di polizia giudiziaria e sarebbe così utile per la società nella acquisizione, nella ricerca delle prove, nel promuovimento dell'azione penale. Tutte le altre attività, che nel processo penale gli si dovrebbero certamente consentire, dovrebbero essere sempre collegate a questa fondamentale, di essere cioè titolare del diritto di azione penale. Quindi partecipazione al processo penale in veste di titolare di questa azione.
Se così si facesse, noi eviteremmo quel duplicato attuale di funzioni giudiziarie, che talora è inutile, superfluo e che ritarda pure la sollecita amministrazione della giustizia; e costringeremmo il pubblico ministero a tornare alla sua funzione genuina, elementare, primitiva, quella di capo della polizia giudiziaria (un organo dello Stato con garanzie migliori di quelle che possano richiedersi all'organo della polizia giudiziaria); di capo della polizia giudiziaria che, con maggiori garanzie, stia a ricercare le prove con quella immediatezza, con quella serenità, con quella imparzialità, con quella superiore capacità tecnica, che possono garantire la serenità e idoneità delle prime indagini, le quali, per chi ha esperienza di processi penali, sono quelle che circolano in tutto lo sviluppo dei processi penali. Com'è raro che un rapporto redatto dal maresciallo di pubblica sicurezza o dei carabinieri crolli durante il processo; e come è frequente che costituisca la struttura di tutti i successivi sviluppi del processo: e tutte le incertezze, tutte le esitazioni, tutte le imperfezioni, tutte le negligenze, tutti gli errori, tutte le esagerazioni, che nel primo momento si sono profilate, sono rimaste nel processo a pesare su un innocente o a pregiudicare la giustizia!
Perciò io desidererei — ma non è tema che rientra in questa indagine attuale — che al pubblico ministero venissero tolti tutti quei poteri che egli contende al giudice e che esso venisse invece ripristinato in questa sua funzione di capo della polizia giudiziaria e di titolare dell'azione penale. Se così lo congegnassimo, nessuna meraviglia ad accettare questa mia idea, che il pubblico ministero non deve partecipare integralmente alle garanzie che si danno al magistrato, perché organo di Governo, organo del potere esecutivo. Così noi — e torno all'indagine che ci concerne — potremmo avere, in questo altro congegno del pubblico ministero, organo del potere esecutivo, realizzata quella esigenza di contatto fra il potere esecutivo e il potere giudiziario alla cui ricerca noi andiamo muovendo.
A cura di Fabrizio Calzaretti