[Il 2 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili, avviata dalle relazioni degli onorevoli La Pira e Basso.]
Il Presidente Tupini. [...] Pone in discussione il seguente articolo:
«L'esercizio dei diritti assicurati dalla presente Costituzione non può essere sospeso.
«Tuttavia allorché la Repubblica è proclamata in pericolo tali diritti possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabilite per legge.
«Questo provvedimento non potrà essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà essere rinnovato, nelle medesime forme.
«Chiunque ne avrà abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizio ai diritti materiali o morali altrui, assumerà personale responsabilità.
«Al termine del periodo di emergenza chiunque si riterrà arbitrariamente leso nella persona, o nei beni potrà reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali».
Basso, Relatore, fa presente che i Relatori hanno ricavato questo articolo dalla traduzione dell'articolo 19 della Costituzione francese. Dichiara che, pur presentando questo articolo, i relatori sono un po' incerti sulla formulazione, e ritengono pertanto necessaria una approfondita discussione al riguardo.
Mastrojanni fa rilevare che con questo articolo si vorrebbe stabilire il diritto dello Stato di proclamare, in caso di pericolo, lo stato di assedio. Ritiene che vi sia una contraddizione tra il primo e il secondo capoverso.
Il Presidente Tupini osserva che si tratta di una questione di forma.
Mastrojanni esprime il desiderio che l'articolo venga formulato in termini più precisi.
Togliatti si dichiara contrario all'articolo. Poiché l'onorevole Mastrojanni ha ricordato lo stato d'assedio, l'oratore fa presente che questo stato d'assedio è stato proclamato molte volte a scopo di sopprimere la libertà ed impedire lo sviluppo della democrazia. Una volta soltanto è stato proclamato in funzione antifascista ed è durato tre quarti d'ora. Queste esperienze non devono essere dimenticate.
Per queste ragioni è contrario a che questo articolo sia introdotto nella Costituzione. I casi in cui si possono limitare i diritti del cittadino sono stati già enunciati, e in modo così abbondante, che aggiungere un altro articolo per dare la possibilità di ulteriori soppressioni è cosa che non può essere accettata.
Lucifero si dichiara d'accordo con l'onorevole Togliatti. Fa però presente il caso dello stato di guerra. Indubbiamente in caso di guerra ci sono dei diritti, tra quelli proclamati, che necessariamente debbono subire delle limitazioni: per esempio, la libertà di stampa per quello che riguarda le notizie militari.
Quindi non può approvare l'articolo, così com'è ora, ma pensa che alla fine, quando si avrà sott'occhio tutto il testo della Costituzione, si potrà riesaminare questo articolo per il solo caso di guerra.
Togliatti concorda con l'onorevole Lucifero.
Dossetti osserva che l'articolo è pericoloso: esso può portare alla soppressione totale di tutte le libertà costituzionali, di tutte le garanzie. È quindi d'accordo con gli onorevoli Togliatti e Lucifero che, prima di sancire un articolo di questo genere, bisognerà pensarci molto e vedere prima il testo complessivo della Costituzione. D'altra parte è evidente che la garanzia, attraverso la quale può esser controllata quella data dichiarazione di stato di pericolo e di stato di guerra da cui dipende la soppressione di libertà, deve essere stabilita dalla Costituzione.
Il Presidente Tupini domanda quale potrebbe essere, al di là del potere legislativo, il potere che meglio garantisca il Paese e la Repubblica circa l'uso di tale diritto di sospensione.
Dossetti fa presente che il potere idoneo è sempre quello legislativo; ma la Costituzione deve stabilire come esso possa arrivare alla sospensione della libertà.
In secondo luogo, anche se ci si volesse fermare a questo testo «allorché la Repubblica è proclamata in pericolo, ecc.» mancherebbe sempre un inciso che egli proporrebbe nei seguenti termini: «tuttavia, allorché la Repubblica è proclamata in pericolo, a tenore delle disposizioni stabilite dalla presente Costituzione». È infatti il processo attraverso il quale si proclama il pericolo che deve essere stabilito dalla Costituzione.
Basso, Relatore, è anch'egli del parere che l'esame dell'articolo debba essere rinviato alla fine dei lavori della Commissione, perché esso potrà essere discusso solo dopo aver esaminato tutta la Costituzione.
Circa la modalità della proclamazione del pericolo, ritiene che occorrerebbe non accontentarsi neppure del potere legislativo nella forma ordinaria, ma chiedere una maggioranza qualificata.
Bisognerebbe inoltre specificare quali diritti possono essere sospesi: la stampa, la corrispondenza ecc.; ed anche per questo bisognerà vedere tutta la Carta costituzionale.
Caristia riconosce che la sospensione delle libertà elementari deve avere carattere eccezionalissimo. Nel caso concreto della dichiarazione dello stato d'assedio, però, ritiene che il potere legislativo possa intervenire soltanto in un secondo momento. I decreti del genere si emanano proprio per motivi di urgenza, e un decreto che proclama lo stato d'assedio non può essere emanato che dal Governo, salvo a discutere poi in sede legislativa.
Lucifero osserva che ciò che si vuole impedire è proprio che lo stato d'assedio sia proclamato dal Governo.
Caristia trattandosi di un provvedimento di urgenza è necessario che sia fatto dal Governo, perché altrimenti si dovrebbe convocare l'Assemblea legislativa.
Cevolotto per le ragioni esposte dall'onorevole Togliatti e da altri, si dichiara contrario all'articolo così com'è ora formulato, rilevando che, naturalmente occorrerà una sospensione di diritti in caso di guerra con ben determinate garanzie della libertà. Si riserva di esprimere in merito il suo parere.
Caristia concorda con l'onorevole Cevolotto circa l'opportunità di tornare sull'argomento.
Mancini si dichiara contrario all'articolo, perché ogni eccezione al principio delle guarentigie costituzionali è sempre un pericolo, anche in caso di guerra.
Il Presidente Tupini propone il rinvio della discussione dell'articolo e invita i Relatori a preparare per la fine dei lavori della Sottocommissione un articolo o più articoli sull'argomento.
(La Sottocommissione approva il rinvio).
A cura di Fabrizio Calzaretti