[Il 1 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili, avviata dalle relazioni degli onorevoli La Pira e Basso.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 21 per il testo completo della discussione.]

Lucifero fa osservare che in tempo di guerra si è sempre resa necessaria la censura, almeno per le notizie militari. Domanda perciò se non si debba porre questa unica eccezione in sede di Costituzione, anche perché così si potrà segnare il limite al legislatore. Propone si dica: «salvo che in casi di guerra, per le sole notizie militari». Dichiara che farà una proposta formale solo dopo aver sentito l'opinione degli altri Commissari.

Dossetti esprime il parere che, anche per altre liberà che sono state affermate, si renderà necessaria una configurazione relativa all'ipotesi della guerra, e quindi probabilmente nel complesso degli articoli dovrà essere previsto questo caso. Una disposizione del genere è stata posta anche nel progetto di Costituzione francese.

Cevolotto osserva che, quando si formulerà l'articolo relativo alla censura in caso di guerra, non bisognerà limitarlo alle notizie di carattere militare. Anche le notizie di carattere economico, in guerra, possono e debbono essere vietate.

Il Presidente Tupini fa presente che è stato opportuno aver sollevato il problema ed invita i relatori a prenderne nota.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti