[Il 20 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alla sezione delle appendici contenente le discussioni generali del Titolo quarto della Parte prima per il testo completo della discussione.]

Preziosi. [...] Non creda, onorevole Rodi, che con queste affermazioni io voglia contraddire le sue affermazioni personali. Io contraddico le sue affermazioni in quanto esse sono la espressione del settore che ella rappresenta. Esaminando l'articolo 51, là dove si dice che «il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica», si nota subito quanto sia assurda l'affermazione secondo la quale il giuramento non vale la pena di configurarlo nella Costituzione, poiché esso è una formalità, che non impegna la coscienza del cittadino. Un oratore precedente, per dimostrare l'inutilità del giuramento, ha parlato perfino di superstizioni pagane e, ad un certo momento, ha affermato che basta lasciare il primo comma dell'articolo 50 per dimostrare l'inutilità di tutto il comma dell'articolo 51; basta cioè affermare che ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, e di servire con onore e disciplina le funzioni affidate. Si dimentica che l'articolo 50 parla del dovere di ogni cittadino, mentre l'articolo 51 è una specie di esecutività del dovere di ogni cittadino, è una specie di mandato di esecutività che si vuol dare al dovere che ogni cittadino ha di essere fedele alla Repubblica; ossia ha il dovere di essere fedele così come ha anche il dovere di prestare giuramento quando deve esplicare determinate funzioni quali quelle configurate dall'articolo 50.

Non è vero che, allorché si dice di giurare fedeltà allo Stato, questo rappresenti una coercizione, soprattutto perché quando si chiede di giurare fedeltà allo Stato repubblicano, si intende l'obbligo di giurare per determinate categorie di cittadini. E non doveva sfuggire all'onorevole Rodi che nell'articolo 51 si afferma un principio di libertà nuovo quando si liberano dall'obbligo di prestare giuramento (a differenza di quello che avveniva prima dell'avvento della Repubblica) i deputati alla Camera legislativa. Perché? Perché in questo modo si vuole affermare il diritto alla libertà del cittadino di poter eleggere il proprio rappresentante mettendo lo stesso in condizioni di poter esercitare il proprio mandato anche quando non giura. Si è voluto affermare un principio che prima si è voluto deliberatamente ignorare. È così permesso che un determinato settore di cittadini possa nominare un proprio rappresentante, e questo rappresentante possa venire nella futura Camera legislativa a rappresentare coloro che sono di sua parte, senza che gli siano imposti degli obblighi morali per l'esercizio del suo mandato a pena di decadenza.

Bellavista. L'ha detto Bovio questo.

Preziosi. E allora? Questo significa che invece di parlare si è fatto qualcosa.

Bellavista. No, Bovio ha detto da quella parte della Camera quello che Rodi ha detto da questa parte.

Preziosi. Non è il caso, caro amico, di agitarsi, non ne vale proprio la pena. Dunque, voi vedete che all'articolo 51 si configura un diritto di libertà del pensiero, che non era configurato nel passato regime monarchico; perché quando in regime monarchico un deputato, un rappresentante del popolo veniva in Assemblea, doveva giurare fedeltà, altrimenti non poteva esercitare il suo mandato. E non è vero che c'è stato qualche deputato che disse: giuro e chiedo la parola? Cioè, giurava, altrimenti gli sarebbe stato proibito di esercitare il suo mandato parlamentare, ma naturalmente faceva le cosiddette riserve del caso. Ora, noi vogliamo che i rappresentanti della Nazione non debbano fare nessuna riserva quando vengono in Parlamento. Essi rappresentano una determinata categoria di cittadini, ed hanno il diritto ed il dovere di affermare il pensiero di coloro che li hanno mandati in loro rappresentanza alla Camera. Ed allora, colleghi, come vedete, nessuna paura per quanto riguarda i due articoli 50 e 51; essi sono una affermazione di civiltà del diritto italico, essi sono una magnifica affermazione della libertà del cittadino, per cui vanno votati così come sono configurati rappresentando essi altresì l'espressione del nostro pensiero e rispecchiando la necessità della democrazia del nostro Paese. (Applausi).

[...]

Azzi. [...] Passando poi all'articolo 50, leggo il primo comma:

«Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate».

Non so che valore normativo possa avere questa disposizione: ma non voglio entrare in argomento. A me pare che questa disposizione possa aver valore per chi senta il dovere di essere fedele alla Repubblica ed è evidente che un tale cittadino sarà fedele alla Repubblica anche senza bisogno di sancirlo con una norma costituzionale; ma per chi questo dovere non senta, noi possiamo mettere tutte le disposizioni che vorremo nella Carta costituzionale, ma quel cittadino tale dovere non sentirà mai.

Ma, a parte questo, io ho messo a raffronto questo primo comma dell'articolo 50 con l'articolo 51:

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica».

Mentre l'articolo 50 dice che il cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, qui si parla invece di fedeltà alla Costituzione. Ora io non mi sono reso esatto conto della differenza che ci può essere fra fedeltà alla Repubblica e fedeltà alla Costituzione. Potrebbe anche essere la stessa cosa, ma io troverei giusto adottare una sola delle due forme tanto per i cittadini che per i magistrati e gli altri organi dello Stato.

Proporrei anzi — non ho ancora presentato proposta formale di emendamento in questo senso — che l'articolo 51 venisse a costituire addirittura il secondo comma dell'articolo 50, che verrebbe allora a suonare in questo modo:

«Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i presidenti delle deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni, si impegnano mediante giuramento all'osservanza di questo dovere».

Si tratta cioè dello stesso dovere che hanno i cittadini che viene solennemente assunto dai magistrati e dagli altri poteri pubblici mediante giuramento. Con questo si renderebbe comprensibile l'articolo 51, anche a chi non abbia preparazione di giurista, e ciò è assolutamente necessario perché questa Costituzione deve servire per il popolo e deve essere quindi facilmente comprensibile da parte di tutti.

[...]

Sullo. [...] Io propongo che il secondo comma dell'articolo 50 sia soppresso e che l'articolo 51 formi tutt'uno con l'articolo 50, emendamento che non ho proposto ma che potrò proporre, perché si tratta di elementi che possono essere collegati. Come nel primo vi è un dovere di carattere generico per il cittadino, così nell'articolo 51 vi è l'obbligo più grave di un giuramento, per chi non è un cittadino qualsiasi. Perché altre sono le funzioni che hanno il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, la Magistratura, le Forze armate nello Stato italiano, altro è il dovere del cittadino. Il cittadino ha un solo dovere, quello di difendere la Repubblica ed obbedirle in quanto cittadino.

Il Capo dello Stato, i membri del Governo hanno un doppio dovere, non solo come cittadini, ma anche come strumenti di cui la collettività si serve per l'esercizio delle proprie funzioni.

[...]

Giolitti. [...] Quanto al giuramento, di cui troviamo menzione nell'articolo 51 della Costituzione, anche a questo riguardo sono state fatte delle obiezioni ed alcune osservazioni.

Voglio limitarmi semplicemente a dire che, a nostro avviso, il giuramento di cui all'articolo 51 è perfettamente coerente con lo spirito di tutto questo Titolo, che precisamente (e noi approviamo questa impostazione) colloca nella coscienza del cittadino la base, la garanzia della democrazia. Non è una formalità, come è stato detto; non è una formalità un giuramento quale è quello di cui si parla nell'articolo 51; giacché non è un giuramento che viene fatto a persone, ma è un giuramento a istituzioni democratiche volute dal popolo e quindi legato precisamente alla sovranità popolare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti