[Il 29 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.]
Il Presidente Tupini fa presente che vi è una proposta aggiuntiva dell'onorevole Togliatti, così formulata:
«I beni della Casa di Savoia sono confiscati a favore dello Stato».
Cevolotto, Relatore, prospetta due dubbi. Il primo è se la Costituzione sia il luogo adatto per includere una disposizione che gli sembrerebbe piuttosto oggetto di una legge speciale. Il secondo dubbio è di natura politica, in quanto mettendo una simile disposizione nella Costituzione, teme che si possa vedere in essa un'apparenza di persecuzione e di accanimento particolari contro la monarchia, dando così esca ad eventuali ed incresciose polemiche e fornendo i mezzi di propaganda all'azione della massa monarchica, di cui non si può disconoscere la notevole entità, come è stato dimostrato dal referendum istituzionale.
Per questi motivi, pur non avendo un pensiero preciso sulla questione, ha l'impressione che il collocamento della disposizione in questa sede non sia politicamente opportuno.
Togliatti spiega che si tratta appunto di una misura di garanzia per eliminare gli strumenti della propaganda monarchica, che sono costituiti oggi dai beni della Corona.
Circa la votazione del 2 giugno, ricorda che essa ebbe luogo in particolari circostanze politiche per cui non può avere un valore assoluto il numero dei voti raggiunto dai monarchici. Ad ogni modo, appunto perché la Repubblica non ha ottenuto una maggioranza assoluta di voti, bisogna che si garantisca contro un ritorno della monarchia.
Ritiene, poi, che l'argomento possa far parte della Costituzione, dal momento che essa è la prima Costituzione repubblicana. Ricorda anche che in quasi tutte le Costituzioni repubblicane, sorte dopo la soppressione della monarchia, vi è un'altra norma, che si propone di presentare all'esame della Sottocommissione, relativa al divieto di residenza nel territorio della Repubblica per i membri della ex casa reale.
Cevolotto, Relatore, è d'avviso che questa seconda norma possa essere accolta senza discussione.
Marchesi rileva che moltissimi italiani, durante gli anni, non dirà della tirannia, ma della malavita fascista, pensavano che il popolo italiano, restituito alla libertà mediante la sua rappresentanza nazionale, non avrebbe esitato a mettere in stato di accusa la monarchia dei Savoia, non per ragioni ideologiche, ma soltanto per un atto di riparazione nazionale, in relazione alla complicità continua e necessaria che essa ha dato per più di 20 anni al fascismo. Probabilmente la nave che portava in Egitto l'ex re d'Italia, portava un uomo che in un Paese non occupato dai vincitori sarebbe stato dichiarato reo di delitto capitale. Ora non si domandano processi, ma crede che non si possa spingere la generosità fino al punto di riconoscere che i Savoia possano conservare i loro beni in una Nazione che hanno portata alla rovina.
Lucifero è contrario alla proposta dell'onorevole Togliatti per diversi motivi, tra i quali, in primo luogo, il fatto che la materia non può formare oggetto di una norma costituzionale, ma di una legge speciale, che sarebbe del resto assai discutibile, in quanto sancirebbe il principio che un cittadino possa essere spogliato dei suoi beni, senza che concorra una sentenza del magistrato. Per questa ragione ritiene che i beni privati di casa Savoia debbano restare di proprietà dei legittimi proprietari.
Senza entrare nella discussione delle osservazioni dell'onorevole Marchesi, non essendo questa la sede adatta, si rende interprete dei sentimenti di affetto e di devozione non solo suoi, ma anche di moltissimi italiani, verso la famiglia Savoia che ha reso innumerevoli servizi al Paese.
Mastrojanni è anch'egli d'avviso che ogni decisione in ordine ai beni di casa Savoia debba formare oggetto di una legge speciale, ritenendo che la Costituzione non sia giuridicamente né politicamente adatta ed opportuna per affermazioni di tal genere.
Mancini è favorevole alla proposta dell'onorevole Togliatti, oltre che per le ragioni addotte dal proponente, anche perché crede che i beni della famiglia dei Savoia siano beni usurpati, da considerarsi come profitti del regime monarchico.
Il Presidente Tupini desidera soltanto fare considerare che con l'articolo proposto dall'onorevole Togliatti si porrebbe in essere una sanzione, la quale si giustificherebbe solo in seguito ad una sentenza. Inoltre non crede che il far deliberare dalla Costituzione una sanzione sia conforme al suo carattere, fondato su enunciazioni di diritto e su affermazioni di principio.
Togliatti tiene a mettere in evidenza che non si è fatto luogo ad un processo e ad una sentenza capitale, unicamente per la preoccupazione di non turbare la pace politica del Paese. Ma non si deve, a suo avviso, da questo fatto trarre ingiustificate conseguenze giuridiche, nel senso che i Savoia, non essendo stati processati, non debbano perdere i loro beni, in relazione anche alle migliaia di cittadini che per loro colpa furono privati dei beni e della Patria.
Il Presidente Tupini osserva che rimane sempre impregiudicata la questione se, cioè, in una Costituzione convenga adottare una sanzione. D'altra parte, per quella nota di umanità che gli è consueta, non crede che sarebbe veramente una cosa umana privare una famiglia di beni che non possono considerarsi usurpati o come profitti di regime. Pertanto, anche per questa ragione, è contrario alla proposta dell'onorevole Togliatti.
La Pira può essere d'accordo con l'onorevole Togliatti nel senso che effettivamente qualche cosa bisogna togliere alla famiglia Savoia, ma gli sembra che vi sia una evidente sproporzione tra l'oggetto proprio della Costituzione e l'oggetto specifico della proposta in discussione. È del parere, quindi, che l'argomento della confisca dei beni di casa Savoia dovrebbe formare piuttosto oggetto di una legge speciale.
Cevolotto, Relatore, insiste perché la materia relativa alla proposta dell'onorevole Togliatti sia rinviata ad una legge speciale.
Togliatti dichiara di non poter accettare la proposta dell'onorevole Cevolotto.
Dossetti, Relatore, condivide il dubbio dell'onorevole La Pira che vi sia una sproporzione tra l'oggetto proprio della Costituzione e l'oggetto specifico della proposta Togliatti. Ad ogni modo, se si giungerà ad una votazione, dichiara che voterà favorevolmente.
Cevolotto, Relatore, propone il seguente ordine del giorno:
«La Sottocommissione ritiene che la questione della confisca dei beni dei Savoia non faccia parte della materia costituzionale, pur affermando che essa dovrà essere risolta in senso positivo per mezzo di una legge speciale».
Gli sembra che tale formula sia chiara, esplicita e non dia luogo a possibilità di dubbi.
Dossetti, Relatore, dichiara di non essere favorevole alla dizione della prima parte dell'ordine del giorno Cevolotto, perché, pur essendo dell'avviso che l'argomento non debba far parte della Carta costituzionale, ritiene che possa rientrare nella competenza di quelle leggi costituzionali le quali dovranno porre in applicazione la Costituzione e che la Costituente dovrà approvare.
Il Presidente Tupini rileva che per eliminare il dubbio dell'onorevole Dossetti sarebbe sufficiente sostituire alle parole: «della materia costituzionale», le altre: «della Carta costituzionale».
Mette ai voti la proposta dell'onorevole Togliatti.
Grassi dichiara di votare contro, in quanto è favorevole all'ordine del giorno Cevolotto.
Moro domanda all'onorevole Togliatti se accetterebbe di sostituire la sua formula con la seguente: «La legge disporrà idonee misure per l'avocazione allo Stato dei beni dei Savoia». Con tale dizione sarebbero superate le difficoltà circa l'asserita incostituzionalità della materia, rinviando l'attuazione del principio alle leggi aggiuntive alla Costituzione.
Togliatti accetterebbe, se la formula fosse più tassativa, vale a dire: «Verrà disposta con legge la confisca dei beni di casa Savoia».
Mastrojanni rileva che evidentemente l'articolo avrebbe sempre sapore e carattere di sanzione. Pone in evidenza, però, che se si esamina la causale di questa sanzione nei confronti dei Savoia, causale che è di una tale vastità da rendere inutile qualsiasi accenno, emerge subito l'assoluta sproporzione tra di essa e l'effetto che si vuole raggiungere e che rimarrebbe limitato nel campo puramente economico. Gli sembra quindi che di fronte alla storia si farebbe una figura poco edificante.
Togliatti risponde all'onorevole Mastrojanni che casa Savoia ha già avuto una prima sanzione del suo operato con il referendum ed una seconda sanzione dalla Costituzione repubblicana con le sue norme antimonarchiche.
Il Presidente Tupini rende noto che l'onorevole Moro propone un articolo così formulato:
«La legge disporrà per l'avocazione allo Stato dei beni di casa Savoia».
Cevolotto, Relatore, dichiara di mantenere il suo ordine del giorno per le ragioni precedentemente svolte.
Togliatti dichiara di essere favorevole alla nuova dizione dell'onorevole Moro.
Mastrojanni fa rilevare che con la formula dell'onorevole Moro si viene a dare un ordine al legislatore, perché metta in pratica un desiderio della Costituente. Il compito del legislatore è invece soltanto quello di tradurre in leggi i principî che saranno affermati nella Costituzione.
Per questa ragione prega il proponente di trovare un'altra formula che sia conforme alle esigenze di carattere costituzionale e giuridico.
Moro è dell'avviso che la legge, a cui ha fatto cenno, debba essere una legge aggiuntiva della Costituzione, quindi fatta dallo stesso organo sovrano, ossia dalla Costituente.
Mastrojanni obietta che la Costituente è delegata a fare la Costituzione e non le leggi costituzionali, che sono di competenza del legislatore.
Grassi dichiara che voterà contro l'articolo dell'onorevole Moro. Non c'è dubbio che la Costituzione possa deferire al legislatore incarichi speciali in determinati limiti, ma nel caso in discussione non si tratterebbe di stabilire i limiti di un principio costituzionale, ma di una questione sostanzialmente specifica. Ritiene perciò preferibile attenersi all'ordine del giorno dell'onorevole Cevolotto.
Caristia si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Grassi e dichiara che anch'egli voterà a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Cevolotto.
Cevolotto, Relatore, dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Moro, in quanto intende mantenere il suo ordine del giorno.
La Pira dichiara che, per coerenza a quanto ha detto precedentemente, voterà contro l'articolo; voterà invece a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Cevolotto.
Il Presidente Tupini dichiara che, per le ragioni già esposte, voterà contro l'articolo.
Mette ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Moro:
«La legge disporrà l'avocazione allo Stato dei beni di casa di Savoia».
(È approvato con 9 voti favorevoli e 8 contrari).
Mette in discussione l'altro articolo proposto dall'onorevole Togliatti, così formulato:
«Ai membri della casa Savoia è proibita la residenza sul territorio della Repubblica».
Lucifero dichiara che voterà contro l'articolo, in quanto lo ritiene inutile, dato che ormai è consuetudine che i membri delle famiglie reali, che hanno perduto il trono, risiedano fuori delle Nazioni sulle quali hanno regnato.
Ciò premesso, voler inserire un provvedimento del genere nella Costituzione, significherebbe dargli un carattere di odiosità che non farebbe altro che urtare la sensibilità di una notevole parte dell'opinione pubblica.
Dossetti, Relatore, dichiara di votare a favore dell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti, in quanto lo ritiene, nella presente situazione storico-politica italiana, un provvedimento di difesa dell'ordine repubblicano.
Il Presidente Tupini mette ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Togliatti.
(È approvato con 14 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti).
A cura di Fabrizio Calzaretti