[Il 9 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 100 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Conti prega l'onorevole Calamandrei di riferire sulle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Calamandrei, Relatore, aggiungerebbe all'articolo relativo alla revisione, entro 5 anni, degli organi speciali di giurisdizione, il seguente capoverso:

«Nello stesso termine si procederà a trasformare le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte dei conti in funzione giurisdizionale e le Commissioni del contenzioso tributario in sezioni specializzate degli organi ordinari, includendo le norme ad esse relative nella legge sull'ordinamento giudiziario».

[...]

Leone Giovanni, Relatore, propone di aggiungere all'articolo relativo alla revisione, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, le seguenti parole:

«Entro il medesimo tempo si provvederà alla soppressione dei Tribunali militari. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà per legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare ed al conseguente trasferimento del medesimo alla Corte Suprema di cassazione».

Uberti crede eccessivo stabilire l'obbligo della revisione di tutti gli organi di giurisdizione speciale, anche nei casi in cui il Parlamento non lo ritenesse opportuno.

Leone Giovanni, Relatore, ricorda che in un precedente articolo si è stabilito che «non possono essere istituiti organi di giurisdizione speciale, se non per legge votata a maggioranza assoluta dall'Assemblea. In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale». Con l'articolo in discussione si vuole intendere che entro cinque anni il legislatore ordinario deve rivedere le giurisdizioni speciali esistenti, per esaminare l'opportunità delle sopravvivenze che devono essere consacrate con leggi votate a maggioranza assoluta delle due Camere.

Uberti proporrebbe allora la formula:

«Il Parlamento dovrà, entro cinque anni, dichiarare quali sono le giurisdizioni che devono permanere ed eventualmente riformarle».

Leone Giovanni, Relatore, riterrebbe più adatta, salvo modificazioni di forma, la seguente dizione:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, cesseranno le giurisdizioni speciali esistenti, a meno che con la legge di cui all'articolo 6 non siano mantenute in vigore».

Il Presidente Conti fa presente che la prima parte dell'articolo, essendo già stata oggetto di una votazione, non può essere modificata.

Propone di rinviare anche per questo articolo la discussione alla seduta successiva.

(Così rimane stabilito).

Leone Giovanni, Relatore, propone di aggiungere all'articolo, di cui prima ha dato lettura, il seguente comma:

«I Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

Il Presidente Conti pone ai voti l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti