[Il 20 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti dà lettura dell'articolo 6:

«Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, istituita per mantenere l'unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze»;

e dell'articolo 7:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

[...]

Laconi ritiene che l'articolo 7 sia un corollario dell'articolo 4[i], testé approvato, e che possa essere esaminato prima di passare alle eccezioni.

Ambrosini fa notare che, se fossero soppresse le giurisdizioni speciali comprese nell'articolo 5, non avrebbe più ragion d'essere la disposizione dell'articolo 7.

Ritenendo che la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, le Giunte provinciali amministrative ecc., non si possano sopprimere, in considerazione dei servigi resi fino ad oggi, pensa che tuttavia non si possa precludere al futuro legislatore la facoltà di farlo; l'articolo 7 prevede tale possibilità fissando cinque anni al legislatore per il riesame di tutta la materia e per decidere se sia il caso di mantenere, sopprimere o modificare tali giurisdizioni speciali.

Calamandrei, Relatore, fa osservare che, mentre la disposizione dell'articolo 7 vale per tutte le centinaia di piccole giurisdizioni speciali esistenti, l'articolo 5 riguarda solamente le più importanti, la cui conservazione o soppressione è questione di tale importanza politica da dover essere necessariamente affrontata nella Costituzione.

Uberti chiede se le Giunte provinciali amministrative conserveranno in futuro l'attuale denominazione.

Ambrosini ricorda che il Comitato di redazione dell'ordinamento regionale, dopo aver esaminato lungamente il problema, decise a maggioranza che nella Regione dovesse istituirsi una Corte di giustizia amministrativa con eventuali Sezioni. Quando la questione andò all'esame della seconda Sottocommissione, fu stabilito di conoscere, prima di decidere, la deliberazione della seconda Sezione. Quindi, ove fosse mantenuto il sistema della giustizia amministrativa come giurisdizione speciale, naturalmente alla Giunta provinciale amministrativa sarebbe opportuno sostituire la Corte di giustizia amministrativa.

Targetti nota che in tal caso si darebbe per risolta la questione della giustizia amministrativa della Regione.

Ambrosini risponde che quanto egli ha detto è subordinato all'approvazione del principio.

Bozzi fa presente che la Giunta provinciale amministrativa sarà l'organo di giustizia regionale, sul quale si dovrà decidere.

Il Presidente Conti propone che sia votato innanzi tutto il principio del mantenimento o meno delle giurisdizioni speciali contemplate nell'articolo 5.

Calamandrei, Relatore, dichiara che sarebbe stato suo desiderio, prima di passare alla votazione, di spiegare le ragioni per le quali è contrario al mantenimento delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Dato però che ciò richiederebbe un certo tempo, propone di rinviare ad altra seduta la discussione dell'articolo 5.

(Così rimane stabilito).

[...]

Apre la discussione sull'articolo 7:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

Bulloni propone di dire «maggioranza assoluta».

Calamandrei, Relatore, sarebbe d'avviso di abolire del tutto l'inciso relativo alla maggioranza.

Il Presidente Conti pone ai voti l'articolo 7 così modificato:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

(È approvato).


 

[i] L'articolo 4 di cui parla l'onorevole Laconi è quello relativo al divieto di istituzione di organi speciali di giurisdizione, riportato a commento dell'articolo 102.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti