[L'8 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Damiani. [...] Nell'articolo 131, che è l'ultimo, si dice che: «La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale». Mi pare che questo sia pleonastico; se noi lavoriamo per una repubblica, lavoriamo per una repubblica stabile, non provvisoria. Dicendo che la forma repubblicana è definitiva sembra che si voglia manifestare la preoccupazione che essa possa essere fugace. Noi non dobbiamo vedere questo pericolo. La Repubblica è nata e deve vivere e vivrà per sempre. Questo lo sentiamo e non dobbiamo perciò mettere indubbio che possa avere una vita effimera. Essendo quindi ciò pleonastico, non lo dobbiamo dire. Se per esempio un Tizio è morto, noi non diciamo che è morto definitivamente, perché non c'è niente di più definitivo della morte. (Interruzione dell'onorevole Bellavista).
D'altra parte, da un punto di vista filosofico, nessuna costruzione umana può essere considerata definitiva in senso assoluto. Noi possiamo anche pensare che Iddio che ha creato l'universo, non voglia mantenerlo per tutta l'eternità e potrà un giorno riprecipitarlo nel nulla per creare un nuovo universo. (Commenti).
Non possiamo quindi fare ipoteche sul futuro.
[...]
Benedettini. [...] Proprio perché il popolo è sovrano, l'articolo 131 del progetto di Costituzione, sanzionando che «la forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale», non fa che violare la sovranità del popolo stesso.
L'onorevole Pacciardi ritiene che la Repubblica è ormai permanente e definitiva per gli italiani; ma evidentemente in tutta la sua vita l'onorevole Pacciardi non è riuscito ad apprendere ed a convincersi che non vi è nulla di definitivo e di permanente nella storia dei popoli. Massime per ciò che concerne le forme istituzionali.
Ma, a parte queste opinioni personali, è certo che nessun Governo e nessuna Assemblea può arrogarsi il diritto di ipotecare l'avvenire, e quindi di impedire l'espressione della libera volontà del popolo.
Una voce a sinistra. Ma si è già espressa.
Benedettini. Se il popolo italiano per dei secoli vorrà mantenere un regime repubblicano... «così sia». Ma se questo popolo fra breve tempo vorrà il ritorno della monarchia, nessuna Assemblea e nessuna Costituzione potranno impedirlo. (Commenti).
Ritengo pertanto che l'articolo 131 possa essere così emendato:
«La forma istituzionale dello Stato è subordinata alla volontà della nazione liberamente e democraticamente espressa».
Nessun membro della Costituente veramente democratico e rispettoso della volontà popolare può trovar nulla da opporre a questo emendamento che quella volontà rispetta ed afferma.
Non è la difesa della causa monarchica che io così sostengo, ma i principî democratici, e la libertà di tutti gli italiani. (Applausi a destra).
A cura di Fabrizio Calzaretti