[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Martino Gaetano. [...] E qui viene in discussione il procedimento di revisione della Costituzione: perché, presupposto per l'efficienza della Corte costituzionale è che non sia possibile approvare leggi costituzionali se non attraverso una procedura complicata. Altrimenti il Parlamento potrebbe superare il contrasto con l'organo giudiziario approvando come legge costituzionale la legge eventualmente dichiarata invalida dalla Corte.

[...]

Io ho già detto, anche troppo a lungo, che il controllo giudiziario delle leggi è una conseguenza necessaria della rigidità della Costituzione. Vorrei ora aggiungere che l'efficacia, l'utilità del controllo giudiziario non può non variare nello stesso senso (per usare una espressione matematica) della rigidità della Costituzione. In altri termini, quanto più una Costituzione è rigida, tanto più efficiente ed utile risulterà il controllo giudiziario delle leggi.

Ed infatti, come poc'anzi accennavo, l'utilità, l'efficacia della Corte costituzionale — del controllo giudiziario, diciamo meglio in senso lato, della costituzionalità delle leggi — sta nella circostanza che per l'approvazione di leggi costituzionali è necessario o l'intervento di un organo straordinario o l'intervento di una procedura straordinaria particolarmente complicata. Ché, altrimenti, se potesse essere con facilità modificata la Costituzione, il Parlamento potrebbe superare facilmente il dissidio con la Corte modificando la parte della Costituzione che è in contrasto con la legge dichiarata incostituzionale. E questo è avvenuto talvolta perfino negli Stati Uniti di America, dove pure il procedimento di revisione della Costituzione è abbastanza complicato.

Se nella Svizzera il controllo giudiziario della legge non ha avuto uno sviluppo sufficiente (in Svizzera possono essere dichiarate invalide soltanto le leggi delle Assemblee cantonali, ma non quelle dell'Assemblea federale) ciò si deve proprio al fatto che quella Costituzione può essere emendata con grande facilità.

Infatti, in circa 50 anni la Costituzione Svizzera fu modificata ben 25 volte.

Di modo che occorre porsi questo quesito: la nostra Costituzione è davvero una Costituzione rigida? Il procedimento di revisione costituzionale è sufficientemente complicato? Ora, io condivido pienamente la preoccupazione dell'onorevole Relatore che un procedimento troppo complicato di revisione costituzionale non abbia «ad ostacolare il cammino ad un completamento dell'edificio costituzionale». Una Costituzione non può essere evidentemente un'arca santa, da fulminare chiunque la tocchi. Una Costituzione deve essere vitale; ma come ogni essere vivente non può non essere, pure, al tempo stesso, mortale. Essa risulterà adeguata alla struttura sociale e politica di un popolo in un determinato momento; può risultare inadeguata in un altro momento. È dunque necessario che essa sia modificabile, se si vuole che col mutare dei tempi non tutto di essa perisca. Ma ciò che altresì mi preoccupa è che un procedimento troppo semplice di revisione costituzionale può frustrare quella garanzia che è offerta dall'esistenza di una Corte costituzionale. Non si potrebbe, ad esempio, far sì che una legge di revisione, la quale sia ispirata o promossa da una dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte, debba essere in ogni caso sottoposta a referendum popolare? Non presento emendamenti: sottopongo questo suggerimento al giudizio del Comitato di coordinamento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti