Evoluzione dell'Articolo
Il 15 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, dopo aver deciso che i componenti della Corte costituzionale debbano essere tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, approva i seguenti testi per quanto attiene la composizione della Corte:
«metà magistrati»
«un quarto avvocati e professori universitari»
«e un quarto elettori politici aventi almeno 40 anni»
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Il 21 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«La Corte elegge nel suo seno il Presidente.
Per i giudici della Corte costituzionale non vigono limiti di età.
Il Presidente ed i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili.
I giudici, magistrati e avvocati, non potranno esercitare le loro funzioni durante l'esercizio del loro ufficio presso la Corte di giustizia. Le altre incompatibilità saranno previste dalla legge».
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Il 23 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
«La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di professori universitari di materie giuridiche e di avvocati e per un quarto di cittadini eleggibili politici, tutti aventi almeno 40 anni».
«I giudici della Corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale».
«La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente e i giudici durano in carica 7 anni e sono rieleggibili.
Per i giudici della Corte non vigono limiti di età.
Sono ineleggibili i membri del Governo e dell'Assemblea Nazionale, i Presidenti e i membri delle Assemblee regionali in carica al momento dell'elezione».
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Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
Art. 2. — «La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e professori ordinari universitari, per un quarto di cittadini eleggibili a uffici politici: tutti aventi l'età di almeno 40 anni».
Art. 3. — «I giudici della Corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale».
Art. 4. — «La Corte elegge fra i suoi componenti il Presidente.
Il Presidente e i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Durante la loro appartenenza alla Corte, i magistrati sono collocati fuori ruolo e gli avvocati non possono esercitare la professione.
Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali in carica al momento delle elezioni.
Per i membri della Corte Costituzionale non vigono limiti di età».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 127.
La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.
I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.
La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.
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Il 2 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo.
I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge; durano in carica dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge».
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Il 28 novembre 1947 nella seduta pomeridiana (primo comma) e il 3 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana (commi successivi), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra Stato e Regioni e fra Regioni.
«Giudica il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati a norma della Costituzione.
«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 16 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 135. (*)
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti