[Il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 134 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Vi è ora l'emendamento presentato dall'onorevole Mortati, che la Commissione ha dichiarato di accettare e che deve considerarsi come emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:
«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 15 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Forse occorrerebbe elevare il numero a sedici, perché conviene conservare anche complessivamente un numero dispari.
Presidente Terracini. Onorevole Mortati, aderisce alla proposta di elevare a sedici questo numero?
Mortati. Vi aderisco.
Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Mortati, testé letto, con questa modificazione.
(È approvato).
L'articolo 126 risulta nel suo complesso così approvato:
«La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra Stato e Regioni e fra Regioni.
«Giudica il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati a norma della Costituzione.
«Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 16 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato».
A cura di Fabrizio Calzaretti