Evoluzione dell'Articolo

Il 14 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'organo di vigilanza ha facoltà di chiedere all'autorità deliberante, con istanza motivata, il riesame nel merito della deliberazione.

I controlli sugli atti dei Comuni e degli enti locali sono espletati da un organo regionale in maggioranza elettivo nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato».

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Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente testo:

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalla Regione per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei limiti e modi stabiliti con leggi della Repubblica».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 122.

Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.

Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

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Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti, con le forme e i limiti stabiliti per le leggi della Repubblica.

La legge potrà in determinati casi consentire un controllo di merito, al solo effetto di richiedere all'ente locale deliberante, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, in forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 130. (*)

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

 

[(*) Articolo abrogato da una successiva legge costituzionale.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti