[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 125 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Onorevoli colleghi, essendo, nella seduta di questa mattina, stati svolti tutti gli emendamenti relativi all'articolo 122, invito l'onorevole Ambrosini a esprimere su di essi il parere della Commissione.
Ambrosini. Come è stato rilevato nello scorcio della seduta antimeridiana, la Commissione è divisa su questo, che è uno dei punti fondamentali dell'ordinamento regionale. Mentre alcuni egregi colleghi vorrebbero arrivare alle precisazioni, altri ritengono invece più opportuno, in considerazione specialmente della brevità del tempo che ci resta per i nostri lavori, di fare l'affermazione di principio e di rimandare il resto a quanto vorranno stabilire le future Assemblee legislative quando si occuperanno di tutta la materia riguardante le amministrazioni locali.
Sono state sollevate, con gli appassionati interventi dell'onorevole Lami Starnuti e dell'onorevole Mortati, delle considerazioni di interesse veramente grande. Bisogna tuttavia ricordare che tutte queste considerazioni furono già fatte, per molte sedute consecutive, in seno al Comitato di redazione, su questo Titolo della Costituzione, che furono poi ripetute con maggior passione nella seconda Sottocommissione e ancora una volta davanti alla Commissione dei settantacinque. Ciò dimostra la complessità e la delicatezza della materia, e ciò spiega la perplessità ad arrivare ad una determinazione particolareggiata, avulsa dalla soluzione dei problemi pregiudiziali e correlativi, propri dell'ordinamento amministrativo; problemi che dovranno essere assieme trattati e risolti, specialmente quando sarà elaborata la legge comunale e provinciale.
È per questa ragione che il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, io e altri colleghi riteniamo, data l'urgenza di finire i nostri lavori, di aderire all'emendamento proposto dagli onorevoli Uberti e Moro. Crediamo nel contempo che si possa andare incontro ai desideri e alle esigenze espresse in diversi emendamenti con talune aggiunte come le seguenti. Nella proposta Uberti, là dove si dice: «il controllo sugli atti dell'ente regionale è esercitato dagli organi» ecc., aggiungeremmo: «è esercitato in forma decentrata»; in modo da affermare il principio che gli organi che il futuro legislatore istituirà debbano esercitare il loro compito «in loco», cioè nella Regione.
Ed inoltre cambieremmo una delle parole adoperate nel primo comma dell'emendamento dell'onorevole Uberti. Dove si dice: «è esercitato dagli organi nelle forme e nei modi indicati dalla legge della Repubblica», diremmo: «nelle forme e nei limiti indicati dalla legge della Repubblica», in modo da affermare esplicitamente il principio dei «limiti»; con la quale precisazione riteniamo di dare in certo modo soddisfazione alle esigenze fatte presenti specialmente dall'onorevole Lami Starnuti.
[...]
Riguardo alle Province, ai Comuni e agli altri enti ed istituzioni locali, sembra alla Commissione che il secondo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Uberti sia sufficiente ad acquietare in gran parte le apprensioni da varie parti manifestate, giacché in esso si stabilisce in modo tassativo che gli organi di controllo devono essere organi regionali, e che il controllo sarà sottoposto ai limiti stabiliti dalla legge.
Noi ci rendiamo perfettamente conto delle obiezioni sollevate dall'onorevole Lami Starnuti; sennonché, per la verità, non vediamo la ragione perché debba nutrirsi verso le future Assemblee legislative una diffidenza pregiudiziale, quasi che tali Assemblee non nascano dalle elezioni, alle quali partecipa tutto il corpo elettorale, e quasi che dette Assemblee possano, nel nuovo clima del diritto pubblico italiano e nel sistema della Costituzione rigida, non uniformarsi ai principî fondamentali stabiliti nella Costituzione. Nel campo specifico del quale ci occupiamo, questi principî sono segnati, dal punto di vista generale, da tutto lo spirito della Costituzione e in modo specifico dall'articolo 106, e precisamente dal terzo comma là dove si dice: «Adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Aggiungo che, oltre a questa norma fondamentale, che il futuro legislatore non potrà violare, senza violare la Costituzione e quindi senza rendere annullabile la legge da parte della Corte costituzionale c'è quella del primo comma dell'articolo 120, già approvato, nel quale si fa espressa dichiarazione del carattere autonomo degli enti comunali e provinciali.
A parte l'opportunità di non nutrire pregiudiziale sfiducia verso le future Assemblee legislative, riteniamo che il sistema del limite, che esse incontrano nelle disposizioni della Costituzione e che rende sindacabili le leggi ordinarie, rappresenti un fattore in questo momento sufficiente per rassicurarci ed indurci ad approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Uberti, con le aggiunte suindicate.
Riguardo all'emendamento dell'onorevole Sardiello, fatto proprio dall'onorevole Musolino, osservo che la loro richiesta si trova già consacrata — per quanto non con le stesse parole, ma sicuramente in modo intero nella sostanza — nell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 122 del progetto.
Infatti, dopo essersi detto che «nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica», si aggiunge che «possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».
Indubbiamente questa affermazione espressa fu fatta perché queste sezioni vengano istituite nei capoluoghi di provincia. Quindi, approvando questo terzo comma, credo che gli onorevoli Sardiello e Musolino possano vedere soddisfatta l'esigenza da essi presentata.
Bubbio. Onorevole Presidente, chiedo di parlare contro l'emendamento dell'onorevole Lami Starnuti.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà, per quanto già l'onorevole Ambrosini abbia assolto a questo compito.
Bubbio. L'onorevole Ambrosini ha assolto benissimo questo compito, ma mi si consenta che anch'io mi dichiari contro l'emendamento del collega onorevole Lami Starnuti. Il suo emendamento invero tende a trasformare l'attuale controllo degli enti locali nell'esplicazione di un semplice parere, il che in sostanza è larvatamente derisorio. Si dichiara insomma che rimane una specie di controllo, ma lo si risolve soltanto in un parere, che gli enti sono padronissimi di accettare o di non accettare, senza sanzione alcuna se essi non vorranno seguire il consiglio; e ciò non è un controllo, ma solo la esplicazione di un'opera consultiva ad effetto ritardato, che del controllo ha il colore, ma non la sostanza.
Ora, se tutti siamo autonomisti in teoria, tuttavia dobbiamo onestamente riconoscere che l'abolizione radicale dei controlli non sia ancora matura, specialmente in questo periodo di ricostruzione, in cui tanti enti locali si dibattono in difficoltà funzionali e finanziarie gravissime. Né si dimentichi che se non mancano saggi e competenti amministratori, è generale la lagnanza sulla deficienza dei quadri, giacché si è perduto un po' lo stampo degli antichi amministratori, più o meno togati, ma muniti di lesina e di occhiali, che per preparazione e serietà davano pieno affidamento. Penso quindi che al momento attuale non sia matura questa specie di riforma rivoluzionaria, come l'ha chiamata l'onorevole proponente; ed in base alla modesta esperienza che ho potuto acquisire quale funzionario prima ed amministratore poi, posso dire che, malgrado i controlli attuali di legittimità e di merito sugli enti locali a mezzo della Prefettura e della G.P.A., infiniti errori ancora si commettono da parte degli enti stessi; donde una ragione maggiore per mantenere ancora in vita, almeno in questo periodo, tali controlli. Conseguentemente sono d'accordo con l'onorevole Ambrosini, che in fondo è dello stesso parere dell'onorevole Uberti, di rimandare a leggi speciali questa materia.
Presidente Terracini. Chiederò ora ai presentatori degli emendamenti se intendono mantenerli.
I seguenti emendamenti si intendono decaduti, per assenza dei proponenti:
«Sostituirlo col seguente:
«In ogni Regione è costituita una sezione distaccata della Corte dei conti, cui compete il controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'Amministrazione regionale, e quello successivo sulla gestione del bilancio della Regione.
«Sono inoltre istituiti organi elettivi di giustizia amministrativa di primo grado, i cui membri possono essere scelti soltanto fra cittadini in possesso di determinati requisiti tecnici, secondo le disposizioni che saranno dettate per legge.
«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni è esercitato dalle medesime sezioni regionali della Corte dei conti.
«Codignola».
«Sostituire il secondo e il terzo comma col seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e delle Provincie è esercitato nei modi e nei termini che la legge stabilirà.
«Romano».
«Sostituire il secondo comma col seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti pubblici locali è esercitato da un organo dello Stato con sede nel capoluogo di Provincia. Il controllo di merito è esercitato dalla Giunta provinciale.
«Zotta, Dominedò».
Segue l'emendamento dell'onorevole Rescigno:
«Al secondo comma, dopo le parole: Il controllo di legittimità sugli atti, aggiungere le altre: delle Provincie e».
Onorevole Rescigno, lo mantiene?
Rescigno. Lo mantengo perché mi sembra una conseguenza del fatto che la Provincia è rimasta come ente autonomo.
Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Lami Starnuti, così modificato su proposta dell'onorevole Persico:
«Sostituire il secondo periodo del secondo comma col seguente comma:
«Per le deliberazioni amministrative degli enti locali sottoposte dalla legge a controllo di merito, l'organo di tutela ha soltanto facoltà di chiedere al Consiglio dell'ente deliberante, con provvedimento motivato, il riesame della deliberazione».
Onorevole Lami Starnuti, lo mantiene?
Lami Starnuti. Lo mantengo.
[...]
Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Sardiello:
«Al terzo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:
«Sezioni degli organi di giustizia predetti devono sorgere nel capoluogo di ciascuna Provincia con giurisdizione sulla Provincia stessa».
Questo emendamento è stato fatto proprio dall'onorevole Musolino, al quale chiedo se lo mantiene.
Musolino. Lo trasformo in raccomandazione.
[...]
Presidente Terracini. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Uberti:
«Sostituire i primi due commi coi seguenti:
«Il controllo sugli atti dell'Ente regionale è esercitato dagli organi e nelle forme e modi indicati dalle leggi della Repubblica.
«Sono istituiti, nei modi stabiliti dalla legge, organi regionali di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali».
Onorevole Uberti, lo mantiene?
Uberti. Per venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Mortati sostituisco alla dizione «Il controllo» l'altra «controllo di legittimità», in modo che viene escluso per le Regioni il controllo di merito.
Presidente Terracini. Onorevole Ambrosini, la Commissione è d'accordo con la proposta dell'onorevole Uberti?
Ambrosini. Accettiamo.
Tosato. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tosato. Nel testo dell'onorevole Uberti, modificato e accettato dalla Commissione, alla espressione: «è esercitato in forma decentrata» sostituirei l'altra: «è esercitato da organi decentrati dello Stato».
Presidente Terracini. È necessario che si raggiunga un accordo su questi emendamenti.
Moro. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Moro. Se al signor Presidente non dispiacesse, pregherei di sospendere brevemente la seduta, per tentare di trovare un punto d'incontro fra gli emendamenti che sono in discussione, o quanto meno apportare quelle variazioni di forma che appaiono necessarie dopo le varie osservazioni che sono state fatte.
Credo che questo breve periodo sarebbe facilmente riguadagnato.
Presidente Terracini. Non credo sia il caso di sospendere formalmente la seduta. Invito i colleghi che hanno nuove proposte da fare, ad accordarsi in Aula, su di una formula unica.
(Così rimane stabilito).
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ambrosini ad informare l'Assemblea del risultato dello scambio di idee.
Ambrosini. L'onorevole Mortati pare che sia disposto a ritirare il suo emendamento, in considerazione della difficoltà di trovare una nuova formula di accordo. Comunque penso che l'onorevole Mortati voglia chiarire la sua determinazione.
Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha facoltà di parlare.
Mortati. Tenuto conto delle difficoltà incontrate per giungere ad un accordo più sostanziale, penso che ci si potrebbe limitare ad affermare il principio che le due forme di controllo sugli atti delle Regioni e degli enti minori si effettuino in modo decentrato, rinviando alla legge le ulteriori determinazioni.
Presidente Terracini. Quindi l'onorevole Mortati accetta il testo originario dell'emendamento Uberti, senza l'aggiunta al primo comma delle parole: «di legittimità» e con le modificazioni apportate dalla Commissione.
Comunico che l'onorevole Lami Starnuti ha sostituito il suo precedente emendamento con il seguente, che porta le firme anche degli onorevoli Dozza e Fedeli:
«Il controllo di merito è limitato alle deliberazioni indicate dalla legge e si esplica soltanto promuovendo con richiesta motivata il riesame da parte dell'Ente deliberante».
Passiamo allora alla votazione.
Il testo base accettato dalla Commissione è il seguente:
«Il controllo sugli atti dell'Ente regione è esercitato, in forma decentrata e coordinatamente ai servizi della Corte dei conti, dagli organi, nelle forme e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica.
«Sono istituiti nei modi stabiliti dalla legge organi regionali di controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri Enti locali.
«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».
Al primo comma l'onorevole Rescigno ha proposto che dopo le parole: «atti dell'Ente regione» siano aggiunte le parole: «e delle Provincie».
La Commissione accetta questo emendamento?
Ambrosini. Accettiamo l'emendamento Uberti, in cui si parla solo di Regione.
Presidente Terracini. Procediamo alla votazione per divisione del testo Uberti modificato e accettato dalla Commissione.
Pongo in votazione le parole del primo comma:
«Il controllo sugli atti della Regione».
(Sono approvate).
Pongo in votazione la proposta aggiuntiva dell'onorevole Rescigno:
«e delle Provincie».
(Non è approvata).
[...]
Lami Starnuti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lami Starnuti. Non vorrei che sulla votazione avvenisse un equivoco. Sulla materia che abbiamo ora trattato vi era, nel progetto, un preciso e dettagliato articolo. Il Comitato dei Diciotto, all'ultim'ora propone di abbandonare quel testo per intiero. Ma il nostro emendamento riguarda soltanto l'ultima parte dell'articolo 122 del progetto, perché noi accettiamo la prima parte dell'articolo stesso. Di conseguenza di fronte all'abbandono, da parte del Comitato dei Diciotto, del testo del progetto, dichiariamo di far nostre le prime parti dell'articolo 122 del progetto e di votare contro l'emendamento Uberti, perché questo emendamento Uberti elude il problema dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali che noi abbiamo posto.
Quando l'Assemblea Costituente discusse le modificazioni alla legge comunale e provinciale e noi sollevammo allora il problema del controllo di merito, chiedendo, come aveva già chiesto il Congresso Nazionale dei Sindaci d'Italia, l'abolizione di quel controllo, si rispose da altri banchi che la tenuità delle proposte di legge allora in discussione non consentiva di affrontare questo problema essenziale alla vita dei comuni. Si disse allora che, essendovi nel progetto di Costituzione un articolo 122, che risolveva nelle linee generali il problema, lasciando intatta come deve essere, la tutela di legittimità, ma sopprimendo il controllo di merito, il quale è sempre ingiusto e qualche volta iniquo, noi ritirammo le nostre proposte, abbandonammo la discussione in quella sede ed in quel giorno, per riportare il problema della autonomia della Regione e degli enti locali in sede di discussione della Costituzione. Stamani, l'onorevole Uberti, forse per dare unità negativa alla discordia dei suoi amici politici su questo problema, (Commenti al centro) vuole rinviare alla legge il controllo amministrativo sugli enti locali. Dobbiamo opporci a questo tentativo dilatorio. Chiedendo la soppressione del controllo di merito, noi siamo nella tradizione democratica e socialista d'Italia. Per trent'anni, prima del fascismo, si era combattuto perché i controlli di merito sparissero dalla vita degli enti locali. Ritornati ora ad un regime di democrazia e di libertà, noi riprendiamo quella battaglia per la libertà e l'autonomia degli enti locali. (Interruzioni — Commenti). Forse voi che gridate non sentite l'importanza politica e morale di questa battaglia. Peggio per voi. Noi continuiamo, ripeto, la tradizione democratica e socialista di questa parte della Camera e chiediamo all'Assemblea Costituente di volere oggi sancire in modo definitivo la libertà e l'autonomia degli enti locali.
Quando il relatore onorevole Ambrosini dice che nel progetto di Costituzione c'è già, a garanzia, l'articolo 121, fa un'affermazione che non è del tutto esatta. L'articolo 121 dichiara l'autonomia dei Comuni nell'ambito dei principî fissati dalle leggi generali della Repubblica, il che significa tutto e significa niente, essendo l'articolo 121 un semplice rinvio alla legge ordinaria. Quando l'onorevole Ambrosini ci dice che non dobbiamo essere diffidenti verso le Assemblee legislative future, io rispondo che la questione non si pone in questi termini: non si tratta di essere diffidenti verso le Assemblee legislative; si tratta di chiedere per i Comuni, per le Province, per le Regioni, la garanzia costituzionale di libertà e di autonomia, che anche le persone fisiche ricevono dalla Carta costituzionale repubblicana. Ecco perché noi manteniamo il nostro emendamento; ecco perché noi chiediamo all'Assemblea Costituente di respingere le proposte dell'onorevole Uberti. (Applausi a sinistra).
Presidente Terracini. La questione della procedura mi pare, quindi, che sia stata abbastanza chiarita; c'è il testo dell'onorevole Uberti, che è divenuto testo base della Commissione e c'è il vecchio testo della Commissione che è stato riassunto dall'onorevole Lami Starnuti, come proprio emendamento, salvo la sostituzione del secondo comma con la formula della quale ho dato lettura poco fa. Così si pone la questione attualmente. Possiamo quindi procedere alla votazione.
Lami Starnuti. Noi chiediamo l'appello nominale su questo articolo 122.
Gullo Fausto. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Gullo Fausto. A nome del Gruppo comunista mi associo alle parole dell'onorevole Lami Starnuti. Che cosa significa rinviare alla legge la modalità cui deve informarsi il controllo dell'attività amministrativa della Regione, dei Comuni e delle Province?
Rinviare alla legge il dettaglio può capirsi e si capisce. Ma qui è necessario che la Costituente affermi il principio direttivo. Perciò io ritengo che non si possa né si debba prescindere da questa necessità.
Ho parlato qui contro l'ordinamento regionale dello Stato; ma ora penso che se l'Assemblea ha approvato questo ordinamento, nulla sarebbe di più dannoso per il Paese che non cercare con tutti i mezzi di ricavare dall'ordinamento stesso quanto di vantaggioso e di utile esso può dare. Non ci potrebbe essere nulla di più dannoso che dar luogo, invece, a qualcosa di ibrido e di non ben definito. Aver creato le Regioni, affermare di voler dare ai comuni ed alle Province la loro piena autonomia e, nello stesso tempo, assoggettarli al continuo controllo di merito dell'autorità centrale significa una sola cosa: avere dei due sistemi tutti i danni, senza conseguire nessun vantaggio.
Ma io intendo parlare di ciò anche come meridionale. Sentivo dire poco fa dall'illustre Presidente della Commissione dei Settantacinque: «Ma come si fa a prescindere da un controllo di merito ogni qualvolta lo Stato sovvenzioni una regione, una provincia, un comune?». Lo Stato, così, acquista il diritto — secondo il Presidente della Commissione dei Settantacinque — di esaminare anche nel merito l'attività della Regione...
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, no.
Gullo Fausto. Come meridionale, rispondo: quando avete creato la Regione e avete ad essa demandato un'attività legislativa attraverso la quale la Regione deve provvedere da sola ai propri interessi, soddisfare i propri bisogni, voi sapevate che vi sono regioni dell'Italia meridionale che non possono avere risorse bastevoli a tale bisogna. Una volta che voi le scindevate, sia pure soltanto amministrativamente, dall'unità dello Stato, voi sapevate bene che creavate un ente che non poteva bastare a se stesso. Questo significa senz'altro condannare fin da questo momento tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia a sottostare ad un controllo ancor più penoso, ancor più dannoso di quello finora avuto, perché non vi sarà Regione del Mezzogiorno d'Italia che, avendo assoluto bisogno dell'aiuto dell'autorità centrale, non venga sottoposta in tal guisa al pesante controllo di merito dell'autorità centrale stessa.
Abbiamo creato le Regioni, affermiamo di volere l'autonomia dei comuni e delle province, ebbene diamo a queste regioni, a queste province, a questi comuni la possibilità di esplicare la loro attività in un regime di piena libertà, senza vedersi continuamente ostacolati e controllati da un'invadente autorità centrale. Con ciò non si otterrebbe che questo scopo solo: che noi, nonché risvegliare le attività locali e dare ad esse un impulso maggiore, le aduggeremmo e le mortificheremmo.
Non vi è motivo perché si rinvii alla legge speciale la affermazione del principio generale. Noi siamo qui adunati come Costituente; abbiamo come tale approvato l'ordinamento regionale dello Stato; abbiamo come tale affermato il diritto all'autonomia degli enti locali. Noi dobbiamo oggi affermare che un solo controllo è lecito da parte dell'autorità centrale, ed è il controllo di legittimità.
Ha detto, e ben detto, l'onorevole Lami Starnuti che il diritto alla libertà, così come agli individui deve essere riconosciuto agli enti locali. Solo così noi possiamo fare degli enti locali forze operose ed attive nell'ambito della Patria comune. (Applausi a sinistra).
Uberti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Uberti. Gli onorevoli colleghi Lami Starnuti e Fausto Gullo, nei loro accesi interventi hanno tentato di far apparire che quelli come noi che hanno maggiormente difeso e nelle Commissioni e qui in Assemblea le autonomie regionali e locali, ripieghino oggi. L'onorevole Lami Starnuti, certo conoscendo il mio preciso pensiero, pur usando parole forti, ha detto espressamente che non poteva trattarsi di manovra.
Coloro che sono stati presenti questa mattina quando l'ho illustrato, hanno certo compreso che ben altro è il valore del mio emendamento, cioè come vi siano nel problema dei controlli così vasti e complesse questioni, che non è possibile risolvere in una discussione tanto affrettata come quella che stiamo ora, per forza di cose, conducendo. Si rischierebbe veramente di non risolvere nulla. Una volta deliberata una soluzione, con una norma costituzionale, non potrebbe essere modificata senza una revisione della Costituzione.
Non solo — dissi — vi è distinzione fra controllo di merito e controllo di legittimità, ma anche fra controllo interno e controllo esterno alla Regione; e l'onorevole Lami Starnuti non può non ricordare che, durante i lavori della seconda Sottocommissione, noi abbiamo sostenuto che il controllo debba essere interno, nella Regione.
Consegue da ciò evidentemente che una interpretazione come quella dell'onorevole Gullo è completamente illegittima e arbitraria. Consegue che egli ha falsato completamente tutti i precedenti del mio emendamento, che vuole semplicemente dire che, di fronte alla difficoltà odierna di stabilire i controlli nei confronti dei vari enti, come, per esempio, per quello che riguarda la provincia, che noi abbiamo deciso sia un ente autarchico, ma per la quale non abbiamo stabilito come questo ente autarchico dovrà essere organizzato, se cioè vi dovrà essere ancora il Consiglio provinciale e così via; di fronte, dicevo, a questa estrema difficoltà, a questa assoluta carenza di necessaria determinazione e precisazione, appare assolutamente impossibile pretendere di definire oggi i controlli.
Sarebbe dunque, a mio vedere, fare opera per lo meno pericolosa, se noi persistessimo nell'idea di voler legare le mani al futuro Parlamento su quello che dovrebbe essere domani il controllo degli enti locali.
Perché ho presentato questo emendamento? Perché noi non sappiamo come dovrà funzionare l'ente che dovrebbe esercitarlo. Ho sentito, infatti, formulare la proposta di affidare questo controllo alla Corte dei conti. Ora — io ho detto — potrà anche darsi che la Corte dei conti sia idonea ad assolvere a questo compito, ma è evidente che, prima di decidere intorno a questa questione, dovremo vedere se il nuovo Parlamento manterrà la Corte dei conti così come oggi essa è costituita, o se vorrà invece modificarla.
Non è quindi legandoci le mani attraverso norme improvvisate che noi possiamo pretendere di risolvere questa questione. Noi abbiamo discusso, onorevole Lami Starnuti, in moltissime sedute questo problema dei controlli, ed una cosa sola è certa: che ad una soluzione veramente perfetta, che dia a tutti piena tranquillità, siamo ben lungi dall'essere pervenuti. Non è infatti, come ho già detto, soltanto questione di distinzione o di misura, ma è anche e sopratutto dell'organo adatto ad esercitare il controllo.
Non basta che noi semplicemente indichiamo quest'organo, ma occorrerà che precisiamo come esso debba funzionare.
È dunque per queste ragioni che io mi ribello a che si dia un'interpretazione anti-autonomistica, antiregionalistica al mio emendamento. Voi volete negare ogni controllo o limitarlo al massimo. Non è qui che sta la vera autonomia. Anche lo Stato — che realizza il massimo di autonomia — organizza nel suo interno i controlli con la Corte dei conti e tutta la giurisdizione amministrativa. Forse che un comunello, che può essere amministrato faziosamente, ha meno necessità di controlli che l'ente massimo, lo Stato? Il mio emendamento sta nello spirito della riforma autonomistica che abbiamo votato. Rimandiamo al Parlamento nuovo, dove, con più calma, con più largo esame, invece del poco tempo di cui possiamo ancora disporre in questa Assemblea, si potrà arrivare ad una soluzione concreta, positiva, conforme a quello che è il tenore, lo spirito, l'anima della nuova Costituzione. (Applausi al centro — Commenti a sinistra).
Lussu. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lussu. Impostata la questione così come è stata presentata, e attraverso le proposte del collega Uberti e quelle del collega Lami Starnuti, io, in coscienza, a questo punto non potrei fare altro che votare l'emendamento Lami Starnuti.
Però è indispensabile che io faccia qui alcune dichiarazioni per chiarire, se è possibile, questo punto, che è fondamentale nella vita amministrativa del nostro Paese. Credo che se questo emendamento Lami Starnuti fosse approvato dalla maggioranza di questa Assemblea, farebbe apparire gran parte dei colleghi della Democrazia cristiana oppositori di questo principio, mentre in realtà così non è stato. E che così non sia stato ce lo dice la nostra esperienza nelle discussioni della seconda Sottocommissione. Noi dobbiamo dichiarare, invece, che il collega Uberti principalmente, e non solo il collega Uberti, ma altri colleghi della Democrazia cristiana hanno come noi affermato il principio dell'autonomia, la necessità di sopprimere il controllo di merito, attraverso il quale arbitrariamente poteva esercitarsi il potere esecutivo. Su questo noi eravamo d'accordo. E io credo che il collega Uberti e gli altri colleghi hanno presentato l'ultimo emendamento esclusivamente come un onesto espediente per evitare una lunga discussione e rimandare alla legge; rimandare alla legge non già con uno scopo equivoco e fazioso, ma per non perdere tempo.
Poiché questo effetto non è stato raggiunto — e, infatti, noi in questo momento perdiamo del tempo — io credo che tanto il collega Uberti quanto i suoi colleghi possono rivedere la questione e che possiamo accordarci insieme su questo punto, sul quale tutti ci siamo già trovati d'accordo. Su questo principio fra noi non c'è stata nessuna opposizione. E allora, perché reclamiamo un voto, dal quale non potrebbe nascere che un equivoco?
Conti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Conti. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Lussu.
Dozza. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Dozza. Tutti o quasi tutti i partiti del nostro Paese, dopo la liberazione, si sono affermati fautori dell'autonomia comunale e dell'autonomia degli enti locali. Questa autonomia si esprimeva in modo fondamentale attraverso l'abolizione del controllo di merito e il mantenimento del solo controllo di legittimità.
Se vi è ora qualcuno che abbia cambiato opinione, è bene che questo sia affermato chiaramente e apertamente, in modo che si voti in piena chiarezza. Noi siamo rimasti della stessa opinione. Noi pensiamo che gli organi di controllo debbono esercitare il controllo di legittimità e non il controllo di merito. (Commenti al centro).
Oggi ci si viene a dire che si tratta di stabilire quali sono gli organi che devono esercitare questo controllo. Non mi pare che questo sia il problema in discussione, perché anche attraverso l'emendamento che è stato presentato dall'onorevole Lami Starnuti, e al quale io ho aderito, il problema in dettaglio di quali siano gli organi, di quali siano i modi attraverso i quali questo controllo deve essere esercitato, non è risolto e rimane impregiudicato.
Noi però restiamo fermi sul punto che il controllo deve essere di legittimità e non di merito.
Su questo punto noi restiamo fermi, perché pensiamo che la difesa del solo controllo di legittimità sia la difesa di uno dei postulati della democrazia; di uno dei postulati ai quali l'onorevole Lami Starnuti si è giustamente richiamato e che è stato oggetto di lotte per le conquiste democratiche, non solo prima della liberazione, ma anche per molti decenni, prima che il fascismo abolisse completamente ogni forma di funzionamento autonomo degli enti locali nel nostro Paese. Io credo che queste siano delle resistenze che riproducono o vogliono mantenere qualcosa di quel controllo centralizzato che fu realizzato dal fascismo e che oggi non è ancora completamente abolito.
Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Codacci Pisanelli. Se a questa discussione, che va assumendo carattere politico, si fosse premessa una precisazione di concetti, penso che non avrebbe potuto accalorarsi tanto.
Tutta la questione è se ammettere o non ammettere il controllo di merito, inquantochè è stato detto che il controllo di merito è stato uno strumento della tirannia e che quindi esso va escluso a garanzia della libertà.
Faccio presente ai colleghi che si trattava sopratutto degli uomini che si servivano di quel tipo di controllo, non del controllo in se stesso. (Commenti a sinistra).
E adesso spiego. Se i colleghi hanno tanto timore per il controllo di merito, mentre ammettono il controllo di legittimità, sarà bene considerino che chi abbia veramente intenzione di giungere alla tirannia potrà farlo ugualmente in base al solo controllo di legittimità. Tale controllo, infatti, consentendo anche di sindacare l'eventuale sviamento di potere, cioè l'eventuale uso di un potere per fini diversi da quello per cui è stato attribuito dalla legge, permette di giungere ad un sindacato che quasi equivale a un controllo di merito.
Noi con la nostra formula abbiamo voluto lasciare impregiudicata la questione. Abbiamo parlato di controllo, non perché vogliamo ammettere sempre il controllo di merito, ma perché, in casi particolari, non sia escluso dalla legislazione futura anche questo controllo, che ha pure la sua importanza.
E infine mi permetto di ricordare che, contrariamente a quanto è stato affermato, non c'è un movimento degli esperti contro il controllo di merito, contro questa possibilità di rilevare la invalidità degli atti per vizio di merito, ma anzi si è affermato che le norme in base a cui si procede al controllo di merito devono avere anch'esse una esistenza reale ed oggettiva, cosicché sia consentito agli organi superiori di giustizia amministrativa di intervenire, nel caso in cui si faccia abuso della potestà di controllo.
Per tale ragione abbiamo proposto di porre semplicemente la formula «controllo», lasciando impregiudicata la questione per quanto riguarda la legge futura.
Ma non si tenti di dare significato politico a questa nostra proposta, perché si tratta soltanto di correttezza amministrativa. Non vogliamo assolutamente consentire abusi che, del resto, sarebbero ugualmente possibili — come ho detto — anche attraverso il controllo di legittimità (Interruzione del deputato Gullo Fausto) estensibile fino al sindacato per sviamento di potere.
Perassi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Perassi. Mi pare che la discussione si sia eccessivamente allargata. Intanto richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il primo oggetto su cui si deve deliberare concerne il controllo sugli atti amministrativi della Regione. Ora, su questo punto abbiamo due formule; una è quella del testo del progetto iniziale che dice: «Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica».
Nel testo dell'emendamento Uberti, per quanto concerne questa parte, vi è questa differenza: da un lato non si parla più di controllo di legittimità, ma di controllo in genere, dall'altro però si dice: «il controllo sarà esercitato da organi decentrati dello Stato (o qualcosa di simile) nei modi e forme stabiliti dalla legge».
Ora, a me pare che vi siano due problemi distinti che bisogna tener presenti: da un lato l'estensione del controllo, e dall'altro l'organo che esercita il controllo. Sul primo punto ritengo, personalmente, che per quanto concerne le Regioni (non c'è dubbio per me) il controllo debba limitarsi alla legittimità. Quindi sarei d'avviso di mantenere nel testo quella che era la formula del progetto iniziale, cioè a dire: «Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità». Viceversa, per quanto concerne l'organo che è chiamato ad esercitare questo controllo, mi pare che sia più aderente a un concetto di autonomia e di decentramento la formula che è inserita nell'emendamento dell'onorevole Uberti. Ed era del resto inserita soprattutto nell'emendamento Mortati.
Perciò, in conclusione, per trovare una formula conciliativa, proporrei di dire così, per il primo comma: «Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da organi decentrati dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge della Repubblica».
Corbino. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Corbino. Vorrei, se fosse possibile, pregare i colleghi di estraniare la nostra discussione da ogni presupposto politico desumibile dalle dichiarazioni dell'onorevole Lami Starnuti.
Vorrei richiamare, soprattutto, l'attenzione dei colleghi su un fatto fondamentale: che quando noi parliamo di controllo sugli enti locali, dal Comune alla Provincia, dalla Provincia alla Regione, questo controllo lo vogliamo per una ragione di ordine elementare: per mantenere allo Stato la possibilità di coordinare l'azione di questi enti locali in un quadro armonico che tenga conto di tutte le possibilità economiche. (Commenti a sinistra).
Noi stiamo allargando il concetto dell'autonomia degli enti locali fino al punto che a un certo momento allo Stato resteranno degli obblighi da adempiere senza nessuna possibilità di trovare i mezzi corrispondenti perché lo Stato non ha un patrimonio proprio. Di tutti gli enti locali, di tutte le persone fisiche e giuridiche (scusate se io parlo un momento da finanziere) lo Stato è il più pezzente che esiste perché non ha nulla. Ora, se lasciamo che gli enti locali attingano ad libitum nella materia tributaria e spendano come a loro piaccia i proventi e tributi riscossi, evidentemente togliamo allo Stato la possibilità perfino di compiere quell'azione perequatrice alla quale l'onorevole Gullo molto opportunamente si riferiva (ed io condivido perfettamente il suo punto di vista, perché la spesa media delle province e dei comuni nell'Italia meridionale era di un quarto e talvolta anche al di sotto della spesa media dei comuni e delle province dell'Italia centrale e settentrionale prima della guerra). Ed allora cerchiamo di coordinare un po' gli obiettivi comuni, che sono quelli di accentuare il senso di autonomia degli enti locali, perché si affini negli uomini che li amministrano il senso di responsabilità, ma non facciamo in maniera che lo Stato resti privo della possibilità di adempiere alle sue funzioni. E badate che di funzioni allo Stato nella Costituzione ne abbiamo date tante che se dovesse assolverle tutte, i mezzi di cui dispone non basterebbero. Quindi accedo alla proposta fatta di trovare una formula che possa conciliare le varie tendenze, in maniera da arrivare ad una votazione nella quale tutti si possa essere concordi.
Presidente Terracini. Ritengo che attraverso le discussioni, le posizioni si siano chiarite. Il problema è questo: deve nell'articolo, così come aveva deciso la Commissione dei Settantacinque, parlarsi specificatamente di controllo di merito e di legittimità? Da una parte vi è chi sostiene che non occorra dire nulla a questo proposito, lasciando alla legge futura qualunque determinazione. Secondo altri occorre, invece, che l'Assemblea dica se sussiste il solo controllo di merito o se sussiste anche il controllo di legittimità.
Seconda questione: quale organo deve eventualmente esercitare questi controlli qualora l'Assemblea dichiari che questi controlli debbano sussistere. Vi è una proposta la quale vuole che si affermi che l'organo che dovrà esercitare il controllo di legittimità sia un organo centrale.
Vi è un'altra proposta, quella dell'onorevole Uberti, che sostiene la tesi di un organo decentrato. In questa proposta si parla veramente di «un controllo esercitato in forma decentrata», il che potrebbe lasciare supporre che l'organo potrebbe essere centrale, ma funzionante in forma decentrata.
Vi è poi un terzo punto sul quale l'onorevole Perassi non ha richiamato l'attenzione. Mentre nel testo della Commissione dei Settantacinque si stabilisce che l'organo chiamato ad esercitare funzioni di controllo e di legittimità debba essere in maggioranza formato da elementi elettivi, negli altri testi non c'è alcun accenno in questo senso. Il che potrebbe far supporre che gli organi di controllo potrebbero anche essere di carattere burocratico.
Comunico una nuova formulazione proposta dagli onorevoli Piccioni e Moro:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti con le forme e con i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.
«La legge potrà, in determinati casi, consentire un controllo di merito al solo effetto di richiedere all'ente locale deliberante con istanza motivata il riesame della deliberazione».
Desidererei conoscere il parere dei presentatori di emendamenti su questa formulazione.
Onorevole Lami Starnuti, vi aderisce o insiste nella sua?
Lami Starnuti. Il nuovo emendamento che l'onorevole Presidente ha testé letto ripete in sostanza l'emendamento che noi avevamo presentato. La difformità mi pare sia data da quella parte del primo comma, nella quale il controllo di legittimità sulle Regioni è affidato ad un organo dello Stato.
Nel nostro emendamento, questo concetto di un controllo esterno, proveniente dal centro, era nettamente affermato. Infatti noi dicevamo: «Sugli atti delle Regioni è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale»; e per centrale s'intendeva un organo di Stato. Aggiungevamo soltanto: «composto in maggioranza di elementi elettivi». L'emendamento Piccioni diversifica dal nostro soltanto su questo punto.
Ci parrebbe eccessivo da parte nostra insistere e rendere impossibile una probabile unanimità dei voti dell'Assemblea per questa parte del problema.
Senza dubbio l'onorevole Piccioni nella sua formulazione non intende dire che l'organo dello Stato sia un organo necessariamente composto di elementi non elettivi e penso che egli aderirà al concetto che questa parte della questione sia rimandata alla legge.
Quando la legge comune preciserà nel dettaglio, nelle forme, nelle modalità il controllo di legittimità sulla Regione, stabilirà anche il modo di composizione dell'organo centrale, che questa tutela di legittimità dovrà compiere.
In questo senso e per queste ragioni noi aderiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Piccioni e confidiamo che l'Assemblea vorrà unanimemente accoglierlo.
Moro. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Moro. Ringrazio l'onorevole Lami Starnuti della sua adesione al nostro articolo sostitutivo e confermo che per parte nostra la interpretazione da dare alla formulazione in discussione è esattamente quella data dall'onorevole Lami Starnuti.
Presidente Terracini. L'onorevole Conti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:
«Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da organi decentrati dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.
«Il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato da organi della Regione nei modi e limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.
«Per il merito delle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie e degli altri enti può farsi luogo soltanto a richiesta motivata all'ente deliberante di riesaminare la deliberazione».
Sottolineo che la differenza fra la proposta dell'onorevole Conti e quella dell'onorevole Piccioni consiste in questo: l'onorevole Conti sostiene che sugli atti della Regione non è mai ammesso il controllo di merito.
L'onorevole Conti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
Conti. Questo rilievo del Presidente è molto importante e mi toglie l'obbligo di ripetere ciò che egli ha detto all'Assemblea: quindi nessun controllo di merito sugli atti delle Regioni.
Ma c'è un'altra differenza; io ho tenuto a distinguere i controlli di legittimità, che si possono ammettere per le Regioni, da quelli per i comuni e per le province. La Regione non si deve confondere con le province ed i comuni. Tengo molto a questa distinzione e credo che i colleghi regionalisti saranno d'accordo con me. Infatti la Regione non è un ente amministrativo, come lo sono i comuni e le province; la Regione è l'ente che abbiamo creato con la sua competenza anche legislativa. La differenza è evidente. Chiedo agli onorevoli Piccioni e Moro di consentire che la prima parte del loro emendamento sia formulata così come io l'ho redatta, e cioè si chiuda con un punto fermo. Seguirà la proposizione concernente i comuni e le province. Per il resto insisto perché sia stabilito che il controllo di merito sulle deliberazioni dei comuni, delle province e degli altri enti non può andare al di là del limite proposto e cioè oltre la richiesta motivata di un riesame della deliberazione, perché se si va al di là si viola il principio della autonomia e della libertà comunale. Per queste ragioni ho presentato una formulazione diversa da quella dell'onorevole Piccioni, più precisa e più incisiva, per stabilire i principî che hanno dominato questa Assemblea, quando ha deliberato la istituzione della Regione ed ha affermato la inviolabilità dell'autonomia regionale, provinciale e comunale.
[...]
Perassi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Perassi. L'emendamento che avevo presentato è stato sostanzialmente accolto in quello dell'onorevole Piccioni. Vi è però un'osservazione, che è già stata svolta dall'onorevole Conti, il quale ha pure ripreso il mio emendamento come primo comma del suo. Noi riteniamo opportuno — ed a questo riguardo faccio un appello particolare a tutti coloro che hanno sostenuto il principio dell'autonomia regionale — che le disposizioni concernenti il controllo degli atti delle Regioni siano distinte, anche formalmente, da quelle relative agli altri enti locali, che vanno dalla Provincia fino alle Opere pie. Quindi, il primo comma del testo iniziale della Commissione dovrebbe restare con la formulazione Conti, la quale formulazione implica, come già è stato osservato, che sugli atti amministrativi della Regione non si fa luogo se non al controllo di legittimità.
Moro. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Moro. Mi pareva che intorno al nostro articolo si fosse andata determinando una certa unità di vedute, molto desiderata nel corso di questa agitata discussione. Ora non so, se questa unità di vedute che si era costituita possa essere messa in forse dall'accettazione di alcuni dei punti prospettati dagli onorevoli Conti e Perassi.
Per quanto riguarda la struttura dell'articolo si può rimettere al Comitato di coordinamento la formulazione nel senso richiesto dall'onorevole Conti, una volta fissato il concetto.
Per quanto riguarda poi l'estensione alla Regione del controllo di merito, così come è stato formulato col nostro articolo, poiché non si tratta altro che di un invito ad un riesame per una più matura decisione, io non vedo come questo possa comunque vulnerare l'autonomia regionale.
Quindi pregherei, proprio in vista di questa unità o quasi unità che l'Assemblea potrebbe raggiungere intorno al nostro articolo, di non insistere su questa richiesta, salvo il coordinamento formale dell'articolo in sede di Comitato.
[...]
Dozza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Dozza. Dichiaro che voterò l'emendamento Piccioni-Moro unicamente per il fatto che l'onorevole Moro ha dichiarato di accettare l'interpretazione che dell'emendamento stesso ha dato l'onorevole Lami Starnuti.
Presidente Terracini. Onorevole Conti, lei mantiene la sua formulazione?
Conti. Sì, la mantengo.
Perassi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Perassi. Pregherei l'onorevole Conti di non insistere sul suo emendamento al primo comma. La Commissione, in sede di coordinamento, potrà mettere a posto le cose ed accedere alle richieste di distinguere i controlli concernenti le Regioni da quelli concernenti gli altri enti.
Conti. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento al primo comma e mantengo quello al secondo comma.
Presidente Terracini. Domando ai presentatori della richiesta di votazione per appello nominale, se vi insistano.
Lami Starnuti. Non insistiamo.
Presidente Terracini. Sta bene. Il testo base della votazione è quello degli onorevoli Piccioni e Moro.
Pongo in votazione il primo comma:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti, con le forme e i limiti stabiliti per le leggi della Repubblica».
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Conti, sostitutivo del secondo comma:
«Per il merito delle deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e degli altri enti può farsi luogo soltanto a richiesta motivata all'ente deliberante di riesaminare la deliberazione».
(Non è approvato).
Pongo ora in votazione il secondo comma nel testo Piccioni-Moro:
«La legge potrà in determinati casi consentire un controllo di merito, al solo effetto di richiedere all'ente locale deliberante, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione».
(È approvato).
[...]
L'articolo 122 è stato così approvato nella formulazione degli onorevoli Piccioni e Moro accettata dalla Commissione.
A cura di Fabrizio Calzaretti