[Il 12 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la votazione degli ordini del giorno presentati sul Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Come è noto, dobbiamo affrontare la votazione dei numerosi ordini del giorno che sono stati presentati in relazione al Titolo V: «Le Regioni e i Comuni».
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Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Debbo riferire brevemente sopra i lavori del Comitato dei diciotto portati a termine nelle quarantott'ore che gli erano state concesse per poter giungere a qualche accordo. Debbo ricordare i precedenti, che stamane il Comitato ha riassunti per cercare di avviarli ad una concorde soluzione.
Messa ai voti in seno alla seconda Sottocommissione, la proposta di istituire l'ente Regione ebbe l'unanimità meno il solo voto dell'onorevole Nobile. L'unanimità vi fu da parte dei rappresentanti di tutti i partiti: dei democristiani, dei repubblicani e degli azionisti, che erano i più accesi nell'idea della Regione, ma anche dei comunisti, socialisti, liberali, demolaburisti, qualunquisti e di tutti gli altri Gruppi. Il voto avvenne sopra un ordine del giorno Piccioni, che, naturalmente, vincola oggi quelle che devono essere le conclusioni del Comitato.
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La questione però non è così semplice. Vi sono state delle complicazioni che il Comitato ha dovuto prendere in esame. La prima complicazione — sopra cui sembra delinearsi l'unanimità dell'Assemblea — è di conservare l'ente Provincia. Questo concetto, di cui era tenace sostenitore l'onorevole Targetti, ha guadagnato il consenso generale, ed è ormai accettato da tutte le tendenze. Tale orientamento fa sorgere altri problemi; bisogna evitare che si formi una terza pesantissima ruota o gradino burocratico. Saranno questioni da esaminare a suo tempo. Resta intanto fermo che l'ente Provincia rimane.
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Arata. [...] Per quanto riguarda in concreto l'ordine del giorno Abozzi, appunto perché sono favorevole completamente allo spirito che informa quest'ordine del giorno, appunto perché penso che l'ordinamento futuro amministrativo dovrà basarsi in modo essenziale sulla Provincia, ritengo che la Costituente dovrà affrontare in pieno questo problema e regolare l'istituzione dell'ente autarchico provinciale, e pertanto in relazione alla domanda dell'onorevole Abozzi di rinviare al Parlamento la regolamentazione dell'autonomia provinciale, voterò contro.
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Fabbri. Sono perfettamente d'accordo con il collega onorevole Piccioni che il sistema regionale, quale è contenuto nel progetto di Costituzione, a parte i consensi e i dissensi sui quali non mi soffermo in alcun modo, è veramente una vertebra fondamentale, come egli l'ha chiamata, della Costituzione.
Trovo però che, se la Regione non è stata ferita a morte, ha certo ricevuto un grosso pallino nell'ala dalla deliberazione che è in pectore, nel sentimento cioè di questa Assemblea, quale è affiorato dalla discussione, di mantenere la Provincia. L'aggiunta dell'ente autarchico Provincia all'ente autarchico Regione complica infatti straordinariamente le cose e, in sostanza, rivoluziona tutto quello che era il contenuto del progetto di Costituzione. (Commenti).
Può darsi che dipenda da mio difetto di comprensione, ma io non capirò mai l'ente autarchico, ad esempio, della Provincia di Campobasso, accanto all'ente autarchico della Regione del Molise, e con una certa difficoltà riuscirò a comprendere l'ente autarchico della Provincia di Roma, accanto all'ente autarchico della Regione del Lazio. Ritengo pertanto che sia una materia che vada riveduta ab imis.
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Presidente Terracini. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:
«L'Assemblea Costituente riconosce la necessità:
a) che sia effettuato un ampio decentramento amministrativo democratico dello Stato, anche a mezzo dell'ente Regione;
b) che la Regione debba essere dotata di potestà normativa nei limiti della attuazione e della integrazione delle direttive e dei principî fissati dalle leggi della Repubblica;
c) che siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, adottate mediante leggi costituzionali, alle Regioni indicate nel secondo comma dell'articolo 108 del Progetto
e delibera
che nella Carta costituzionale debba trovare sede l'affermazione della esistenza della Regione, accanto ai Comuni ed alle Provincie, con l'indicazione dei poteri e degli organi del nuovo ente e di quanto altro sia necessario alla sua essenziale definizione costituzionale.
«Bonomi Ivanoe, Bozzi, Togliatti, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, Molè».
A cura di Fabrizio Calzaretti