[Il 19 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Tosato osserva che nel progetto sono preveduti due tipi di legislazione regionale e cioè un'attività legislativa primaria, considerata dagli articoli 3 e 12, ed una secondaria, considerata dall'articolo 4.

A suo avviso, l'articolo 3, combinato con l'articolo 12, non prevede una legislazione esclusiva — come è stato affermato da qualcuno — perché la legislazione di cui all'articolo 3 trova un limite non soltanto nei principî fondamentali della Costituzione e nell'ordinamento giuridico dello Stato, ma anche negli interessi nazionali, tanto è vero che l'articolo 12 stabilisce che, quando il Governo centrale ritenga che le norme giuridiche con forza di legge approvate dall'Assemblea regionale contrastino con l'interesse nazionale, può rinviare i provvedimenti con le sue osservazioni all'Assemblea regionale, che potrà, approvandoli nuovamente, farli senz'altro diventare legge. È ben vero che rimane sempre salvo il diritto del Governo centrale di ricorrere alla Corte costituzionale; ma a questo punto sorge il dubbio se tale ricorso possa farsi soltanto per motivi di legittimità — in quanto il Governo ritenga che le norme giuridiche emanate dalla Regione siano contrarie alla Costituzione o ai principî generali dell'ordinamento giuridico — oppure anche per motivi di merito, il che, peraltro, darebbe luogo ad una legislazione del tutto nuova in Italia.

Chiede che su questo punto sia fornito un chiarimento perché, qualora si ammettesse il ricorso anche per motivi di merito, si potrebbe pensare che la legislazione prevista dall'articolo 3 combinato con l'articolo 12, più che una legislazione primaria, sia una vera e propria legislazione esclusiva.

Bozzi. [...] L'articolo 3, proposto dal Comitato, assegna alla Regione una sfera di competenza esclusiva. Ciò significa che lo Stato, nelle materie indicate, non ha potere di legiferare, nemmeno con norme di carattere direttivo o generale, esso può soltanto esaminare i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali e proporne l'annullamento alla Corte costituzionale, qualora ritenga che essi siano contrari alla Costituzione, ai principî fondamentali dell'ordinamento giuridico o agli interessi nazionali. Lo Stato, cioè, interviene successivamente, e deve instaurare un giudizio. Secondo il suo punto di vista, questa forma di non intervento legislativo dello Stato non è ammissibile; incrina l'unità dello Stato, anche sotto il profilo della unitarietà del processo economico-produttivo.

[...]

Rileva poi l'opportunità di completare le ipotesi previste dall'articolo 12 con una norma che stabilisca il diritto, azionabile, della Regione verso lo Stato, nel caso che questo, nell'esplicazione della sua potestà legislativa, ecceda dai limiti della legiferazione semplicemente direttiva o generale nella sfera di materie assegnate.

Infine, quanto al quesito sollevato dall'onorevole Tosato, osserva che è esatto distinguere, in tema di articolo 12, fra violazione di competenza ed esame del merito; sono situazioni giuridiche che comportano valutazioni diverse, e diversi dovrebbero essere gli organi chiamati a compierle. Tuttavia, a volte la questione pregiudiziale è intimamente collegata con la questione di merito. Ad esempio, il limite dell'interesse nazionale posto dall'articolo 3 involge una questione di merito, che si risolve però in una questione di competenza. Se la Corte costituzionale accerta che un disegno di legge regionale ha violato l'interesse nazionale, accerta necessariamente che la Regione ha ecceduto dai limiti della sua competenza normativa.

Propone, comunque, che di questi più particolari problemi si discuta quando verrà in esame l'articolo 12.

Calamandrei, esaminando la materia dei conflitti, osserva che nel progetto non è regolata l'ipotesi di un conflitto negativo, il caso cioè che tanto il Governo centrale quanto l'Assemblea regionale si ritengano incompetenti a deliberare su una determinata materia.

Si domanda poi, esaminando l'ipotesi di conflitto positivo prevista dall'articolo 12, per quale ragione il compilatore del progetto — dovendo scegliere fra l'opinione del Governo centrale e quella dell'Assemblea regionale — abbia dato la prevalenza al punto di vista della seconda. Prospetta l'opportunità che in casi del genere si invochi — per la risoluzione del conflitto — l'intervento di un terzo organo e che, nell'attesa, il progetto di legge in contestazione rimanga in sospeso; e quindi suggerisce che all'articolo 12 si stabilisca che se l'Assemblea regionale, respingendo le osservazioni governative, insiste nel suo punto di vista, si apra il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

[...]

Laconi, a proposito di quanto ha detto l'onorevole Tosato nei riguardi dell'articolo 12, osserva che il ricorso per annullamento alla Corte costituzionale può farsi soltanto per motivi di legittimità e quindi, in caso di dissenso sul merito, la prevalenza dell'Assemblea regionale sarebbe assoluta; donde la conclusione che si rimette alla Regione una legislazione di carattere assolutamente esclusivo.

[...]

Ambrosini, Relatore. [...] Passando ad alcuni punti particolari, risponde affermativamente al dubbio sollevato dall'onorevole Tosato, se cioè il ricorso che il Governo ha facoltà di avanzare avverso le leggi regionali possa investirle anche nel merito. Osserva in proposito che il testo dell'articolo 12 è esplicito, perché esso non parla soltanto dei limiti di competenza, e quindi di legittimità, ma comprende, con la espressione «che contrastino con l'interesse nazionale o di altre Regioni», anche il merito.

Laconi osserva che l'interesse nazionale è richiamato soltanto per quello che riguarda il Governo.

Ambrosini, Relatore, ripete e chiarisce ancora che il Governo potrà interferire sulla legge regionale non solo per questioni di legittimità, ma anche per questioni di merito.

All'onorevole Calamandrei fa notare che il conflitto negativo non è stato regolato dal Comitato, perché difficilmente si verificherà, mentre molto più probabile si presenta l'ipotesi del conflitto positivo.

Quanto all'altra osservazione relativa all'attribuzione al Governo di un intervento soltanto repressivo, anche in riguardo alle leggi regionali che eccedano dai limiti di competenza della Regione, fa osservare che, in una «variante» all'articolo 12, aveva prospettato anche il sistema del veto preventivo; ma che il Comitato ritenne di attenersi al sistema dell'articolo 12 del progetto attuale, per la considerazione che un intervento preventivo avrebbe interferito troppo e troppo diminuito il sistema dell'autonomia.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti