Evoluzione dell'Articolo
Il 30 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
Art. 11. — «La Deputazione è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.
Il Presidente ed i membri della Deputazione sono responsabili della condotta dell'amministrazione di fronte all'Assemblea.
I casi e le modalità di applicazione del referendum popolare saranno regolati dallo Statuto regionale».
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Il 15 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
Art. 21 — «Lo Statuto di ogni Regione sarà stabilito in armonia ai principî costituzionali, con legge dell'Assemblea regionale deliberata alla presenza di almeno la metà dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti e da approvarsi con legge dello Stato».
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Il 22 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Gli Statuti regionali regoleranno l'esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum in armonia ai principî posti negli articoli precedenti.
Gli Statuti regionali regoleranno altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi».
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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 119.
Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e di referendum popolare in armonia con i principî stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.
Gli statuti regionali regolano altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi.
Art. 124.
Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica.
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Il 22 luglio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è approvato con legge della Repubblica».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 123.
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente delibera di ritornare al testo precedente, approvato il 22 luglio 1947 nella seduta antimeridiana.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 123. (*)
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti