[Il 22 luglio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]

Presidente Terracini. [...] Si passa all'articolo 124, che nel progetto è del seguente tenore:

«Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica».

Il Comitato ha proposto la seguente nuova formulazione, comprensiva anche dell'articolo 119, che fu rinviato appunto per la sua connessione con l'articolo 124:

«Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

«Lo Statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è approvato con leggi della Repubblica».

Ricordo che l'articolo 119 era nel progetto così formulato:

«Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e del referendum popolare in armonia con i principî stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

«Gli statuti regionali regolano altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi».

Sull'articolo 119 l'onorevole Codignola aveva presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e di referendum popolare nei limiti delle attribuzioni deferite dalla presente Costituzione alla Regione».

L'onorevole Codignola, vi insiste?

Codignola. Rinunzio, perché la nuova formulazione proposta dalla Commissione mi soddisfa.

Presidente Terracini. Sempre sull'articolo 119 l'onorevole Perassi aveva presentato il seguente emendamento:

«Fondere gli articoli 119 e 124 nel seguente:

«Ogni Regione ha uno Statuto, il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

«Lo Statuto è adottato con legge deliberata del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'emendamento Perassi è stato sostanzialmente accolto dalla Commissione. La differenza sola è questa: la Commissione ha ritenuto di aggiungere che lo Statuto, pur essendo adottato con legge della Regione, deve essere approvato con legge della Repubblica, perché riguarda materia di grande importanza e non deve mancare il coordinamento fra i criteri vigenti per le varie Regioni.

Presidente Terracini. Poiché l'Assemblea decise di esaminare contemporaneamente i due articoli, esaminiamo subito anche gli emendamenti presentati sull'articolo 124.

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Lo Statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali con legge deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri, e deve essere approvato con legge della Repubblica».

L'onorevole Codignola insiste?

Codignola. Rinunzio.

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente, che risulta dalla fusione e coordinazione del primo, secondo e terzo alinea dell'articolo 109, dell'articolo 119, del secondo comma dell'articolo 121 e dell'articolo 124 del progetto:

«Lo Statuto di ogni Regione è stabilito, in armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica, mediante legge deliberata dal Consiglio regionale, alla presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

«Esso conterrà le norme per l'organizzazione interna della Regione, per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali, per l'ordinamento della polizia locale urbana e rurale, per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e di referendum, e per quanto altro occorra all'adempimento dei compiti affidati all'ente».

Poiché l'onorevole Mortati è assente, l'emendamento si intende decaduto.

L'onorevole Camposarcuno ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere:

«Ogni Statuto regionale deve contenere le norme per la propria revisione».

L'onorevole Camposarcuno vi insiste?

Camposarcuno. Insisto.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non ritiene di potere accettare l'emendamento Camposarcuno, redatto poco felicemente e tale da far pensare che la revisione possa esser fatta soltanto dalla Regione.

Presidente Terracini. Onorevole Camposarcuno, conserva il suo emendamento?

Camposarcuno. Il mio emendamento non ha bisogno di giustificazione, in quanto ogni statuto regionale deve contenere le disposizioni che possono dare la possibilità di modificarlo, quando le condizioni locali ed ambientali lo rendano necessario. È una norma che io penso sia utile inserire nella Costituzione, perché lo statuto regionale possa, a suo tempo, essere modificato, se le circostanze rendono ciò necessario. Perciò lo mantengo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ripeto, per l'emendamento Camposarcuno, che la Commissione non lo ritiene opportuno.

Presidente Terracini. Vi è ora un emendamento dell'onorevole Persico al nuovo testo, così formulato:

«Al secondo comma, alle parole: con legge della Repubblica, sostituire le altre: dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

Onorevole Persico, lo mantiene?

Persico. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato ha considerato che gli statuti regionali conterranno norme in materia molto delicata, ad esempio, per il regolamento e le funzioni dell'Assemblea, che la Costituzione, come vi ricordate, non ha creduto di disciplinare direttamente, ma di rinviare agli statuti. Sembra al Comitato necessario che, all'approvazione degli statuti, occorra una legge dello Stato.

Presidente Terracini. Passiamo ora alla votazione.

Sul primo comma non vi sono emendamenti; esso sarà quindi votato nel testo proposto dalla Commissione, che è del seguente tenore:

«Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

Nobile. Chiedo di parlare, per una dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Voterò contro questa dizione, perché ritengo che lo Statuto dovrebbe essere uguale per tutte le Regioni.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 124, nel testo proposto dalla Commissione, testé letto.

(È approvato).

Sul secondo comma di questo articolo 124 vi è l'emendamento dell'onorevole Persico:

«Al secondo comma, alle parole: con legge della Repubblica, sostituire le altre: dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

Pongo pertanto in votazione la prima parte del testo della Commissione, così formulata:

«Lo statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri».

(È approvata).

Dovrò ora porre ai voti l'emendamento Persico, sostitutivo della seconda parte del comma.

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Persico. La preoccupazione per la quale ho proposto l'emendamento è questa: lo statuto della Regione viene già approvato con una legge regionale e con una maggioranza qualificata, cioè assoluta. Poi, secondo il testo concordato dal Comitato di coordinamento, questo statuto regionale, già approvato con questa maggioranza...

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non approvato, ma adottato.

Persico. In sostanza dovrebbe essere approvato con una legge dello Stato, cioè dalla Camera e dal Senato, attraverso un curriculum legislativo che può durare comodamente qualche anno; per cui tale statuto resterebbe in sospeso per un tempo indeterminato, con danno di quelle che debbono essere le funzioni della Regione. Io ho proposto di abbreviare questo curriculum, che non serve a nulla, perché noi abbiamo già la legge regionale, poi avremo la legge della Camera e del Senato, ecc., e si verrebbe a creare una superfetazione inutile.

Occorre che ci sia invece un organo amministrativo che esamini lo statuto regionale sotto il profilo formale e sostanziale, e questo organo è il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, il quale darà un parere, dopo di che lo statuto regionale verrebbe approvato dal Presidente della Repubblica. Vi sarebbe così un parere interno, espresso in adunanza generale dal Consiglio di Stato, sotto il profilo della legalità formale e sostanziale e poi l'approvazione da parte del Presidente della Repubblica. Con questo sistema si risparmierà tempo, e si arriverà ad avere, con una certa rapidità, la serie degli statuti regionali.

Forse l'onorevole Nobile è nel vero quando vorrebbe uno statuto standardizzato per tutte le Regioni; ma, siccome ogni Regione ha le sue caratteristiche peculiari, non è inopportuno che ogni Regione abbia uno statuto diverso; è opportuno però che tali statuti entrino in vigore con una certa rapidità e non siano soggetti a lungaggini di approvazioni.

Noi sappiamo per esperienza che molte volte una legge, attraverso il palleggiamento che viene a determinarsi tra Camera e Senato, può rimanere per tre o quattro anni non approvata, così da andare addirittura sommersa per la chiusura della legislatura. Questo è avvenuto per molte leggi, e noi lo ricordiamo anche come esperienza personale.

Dichiaro perciò di mantenere l'emendamento da me proposto.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non è favorevole all'emendamento dell'onorevole Persico, per le ragioni già dette. A me personalmente, l'intervento del Consiglio di Stato sarebbe gradito: e si potrà sempre sentirne il parere; ma non sembra che il Capo dello Stato, cui spetta promulgare ogni legge dello Stato, sia il più adatto ad approvare una legge regionale; è per lo meno una cosa un po' strana.

L'onorevole Persico si preoccupa giustamente che non vi sieno delle lungaggini; ma, se noi deferiamo il potere di approvazione di questi statuti al potere esecutivo, esponiamo le Regioni a pericoli e lentezze maggiori, perché, evidentemente, il potere esecutivo può non approvare, e quindi ritardare finché vuole. Mentre che, se noi deferiamo al Parlamento questo compito, vi saranno le varie correnti politiche che stimoleranno l'approvazione, specialmente nel Senato a base regionale. Si potranno adottare procedure ben rapide, e ricorrere a deleghe del Parlamento al potere esecutivo, restando però fermo che il potere di approvazione è del Parlamento.

Io credo che il testo della Commissione tuteli gli interessi della Regione più di quello che non avverrebbe con la formulazione proposta dall'onorevole Persico.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Persico del seguente tenore:

«ed è approvato dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

(Non è approvato).

Pongo ai voti la formulazione della Commissione:

«ed è approvato con legge della Repubblica».

(È approvato).

L'articolo risulta pertanto approvato nel testo proposto dalla Commissione.

Vi è ora l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Camposarcuno:

«Ogni statuto regionale deve contenere le norme per la propria revisione».

La Commissione ha dichiarato di non essere favorevole a questo emendamento aggiuntivo.

Camposarcuno. Domando se lo statuto regionale deve contenere o meno le norme per la sua eventuale revisione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nulla lo vieta.

Camposarcuno. Questo non può essere inserito?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato si è opposto.

Presidente Terracini. Il Comitato ha fatto una dichiarazione esplicita a questo proposito. Onorevole Camposarcuno, mantiene il suo emendamento?

Camposarcuno. Sì

Presidente Terracini. Pongo allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Camposarcuno.

(Non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti