[Il 10 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Concluso lo svolgimento degli ordini del giorno relativi al titolo V del progetto di Costituzione, ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Ambrosini.
[...]
Ambrosini, Relatore. [...] E che dire della critica fatta all'ultimo capoverso dell'articolo 113, nel quale si stabilisce che sono proibiti i dazi di importazione, di esportazione o di transito fra una Regione e l'altra, e che non possono prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione da una Regione all'altra delle persone e delle cose? Qui si è evitata la stessa possibilità di costituzione di una circoscrizione economica chiusa. Sennonché, da coloro che criticano il sistema della Commissione, ci è stato detto: «Ma il fatto che avete nell'ultimo capoverso dell'articolo 113 previsto un eventuale pericolo, significa che il pericolo può esserci».
No, rispondiamo, giacché con l'articolo 113 noi abbiamo appunto dettato una norma che toglie alla Regione la possibilità e la tentazione di trascendere.
A cura di Fabrizio Calzaretti