[Il 28 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini ricorda che nella riunione antecedente era stata iniziata la discussione sull'articolo 6 del progetto sull'autonomia regionale, nel quale si stabilisce che spetta alla Regione l'amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa e in quelle altre, di competenza dello Stato, che questi le affidi per l'esecuzione, in conformità a un principio di largo decentramento che sarà particolarmente determinato dalla legge. Era stato accennato da alcuni all'opportunità di attribuire alla Regione l'amministrazione soltanto nelle materie di cui agli articoli 3 e 4, mentre altri volevano esteso tale potere amministrativo anche alle materie previste negli articoli 4-bis e 4-ter. A quest'ultimo criterio appunto s'informa il seguente emendamento proposto dall'onorevole Fabbri:

«Spetta alla Regione nelle varie materie ogni potere di amministrazione nella sfera della sua propria competenza legislativa nonché nei limiti delle delegazioni ricevute in proposito dallo Stato».

Mortati osserva che la questione della determinazione della potestà amministrativa della Regione ha un aspetto pratico di notevole importanza, perché ai fini del controllo interessa sapere quali atti siano propri della Regione e quali siano da considerare delegati, essendo su questi consentito un intervento diverso dello Stato. È da domandarsi se convenga determinare con esattezza quale debba essere la sfera di attività obbligatoria per la Regione nella organizzazione degli uffici amministrativi e quale quella lasciata alla discrezionalità della Regione stessa, sempre nell'ambito delle sue competenze generali. A suo avviso sarebbe meglio limitare la potestà amministrativa della Regione alla materia di cui agli articoli 3 e 4: ma, se dovesse essere estesa alla Regione anche la competenza amministrativa in riferimento agli articoli 4-bis e 4-ter, occorrerebbe decidere se quest'altra competenza amministrativa debba considerarsi delegata o propria.

Zuccarini ricorda che nella riunione antecedente venne prospettata l'ipotesi di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 6 e precisamente quella in cui si afferma la necessità di attribuire alla Regione una potestà amministrativa «in conformità a un principio di largo decentramento che sarà particolarmente determinato dalla legge». La soppressione di quest'ultima parte dell'articolo in esame sarebbe, a suo avviso, cosa assai grave. La esigenza che l'attuazione della Regione si compia con una immediata trasformazione, in senso antiburocratico e semplificatore, dell'attuale amministrazione statale, dovrebbe invece essere espressamente affermata. Con il progetto proposto dal Comitato e soprattutto con l'attribuzione alla Regione di quattro differenti potestà normative, si viene a creare un sistema abbastanza complesso per cui lo Stato, se permanesse l'attuale organizzazione burocratica, con le sue interferenze, verrebbe praticamente ad esercitare, in ultima analisi, una influenza diretta, anzi preponderante, sui compiti affidati alle Regioni. Avendo, tra l'altro, prevista l'istituzione di un Commissario del Governo nel capoluogo di ogni Regione, si potrebbe correre il rischio che venissero a costituirsi, accanto agli uffici della Regione, altri uffici dello Stato e si avesse così un appesantimento anziché una semplificazione dell'organizzazione amministrativa. Occorre quindi affermare espressamente il principio che l'istituzione dell'ente Regione deve coincidere con un largo e immediato decentramento amministrativo. Solo così si avrebbe una riduzione anziché una moltiplicazione degli uffici, moltiplicazione da deprecare per gli inevitabili danni per uno spedito e ordinato funzionamento dell'amministrazione regionale. Occorre assolutamente impedire che la riforma regionale possa fallire: ciò sarebbe imperdonabile.

Per tali considerazioni propone di sostituire al testo dell'articolo 6 un altro così concepito:

«La Regione organizza la propria amministrazione in modo da provvedere, oltre che per le materie di propria competenza, anche per quelle di competenza dello Stato e che da questo verranno ad essa delegate in conformità ad un principio di largo decentramento, che con la creazione della Regione deve trovare una immediata e pratica attuazione».

Tosato propone, anche a nome dell'onorevole Fuschini, di sostituire al testo dell'articolo 6 un altro del seguente tenore:

«Spetta alla Regione l'amministrazione nelle materie previste dagli articoli 3 e 4 e in quelle altre materie che lo Stato delegherà ad essa per attuare un effettivo decentramento amministrativo».

Mortati ritiene che l'accenno all'attuazione di un effettivo decentramento amministrativo dovrebbe formare oggetto di un apposito articolo, da comprendersi fra le disposizioni transitorie. Dichiara quindi che, se l'emendamento dell'onorevole Tosato fosse accolto con tale riserva, egli sarebbe disposto ad associarvisi.

Perassi ritiene, come del resto ha già rilevato l'onorevole Mortati, che l'ultima parte dell'articolo 6, in cui si afferma la necessità di un largo decentramento amministrativo, dovrebbe formare oggetto di una disposizione a sé stante da includersi fra le norme transitorie.

Tosato dichiara, anche a nome dell'onorevole Fuschini, di essere disposto a sopprimere nel suo emendamento le parole «per attuare un effettivo decentramento amministrativo», purché sia accolta la riserva che il concetto espresso nelle parole suddette formi oggetto di un altro articolo da comprendersi fra le disposizioni transitorie.

Ambrosini, Relatore, ritiene che sia logico, una volta attribuita alla Regione la potestà legislativa su determinate materie, di affidarle per esse anche la potestà amministrativa. Per quanto poi si riferisce al conferimento della stessa potestà, riguardo a materie che sono di competenza dello Stato e che dallo Stato siano ad essa affidate per l'esecuzione, non varrebbe obiettare che l'organo esecutivo della Regione può usare male di tale potestà con atti contrari all'interesse nazionale o alle direttive della politica generale dello Stato. Il progetto dà il modo di ovviare a questo inconveniente con la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 14, che dà al Commissario del Governo il compito di coordinare, per tali materie, l'opera degli organi regionali in corrispondenza alle direttive generali che in proposito il Governo creda di emanare.

Riconosce che questa disposizione può non incontrare il consenso dell'onorevole Zuccarini, il quale propugna un sistema più spinto di autonomia; ma il Comitato non condivise il suo punto di vista, ritenendo che fosse opportuno dare al Governo la facoltà suaccennata.

Si rende conto, poi, del punto di vista espresso da alcuni colleghi sull'opportunità di formulare ed enunciare con un articolo autonomo il principio del decentramento contenuto nell'ultima parte dell'articolo 6; ciononostante ritiene che possa accettarsi questo testo, essendo la sua dizione abbastanza chiara ed esplicita per mostrare quale è il principio che il Costituente vuole affermare.

Bozzi propone di sostituire, nel testo dell'emendamento presentato dall'onorevole Tosato, alle parole: «Spetta alla Regione la amministrazione», le seguenti:

«La Regione provvede all'amministrazione»,

fermo restando il seguito dell'emendamento.

La formula ch'egli propone gli sembra che metta meglio in evidenza il concetto, essenziale, che la Regione non ha facoltà di procedere o no ad organizzare l'amministrazione, ma ne ha obbligo; senza duplicazioni con gli organi amministrativi dello Stato.

Tosato dichiara, anche a nome degli onorevoli Fuschini e Mortati, di accettare la modificazione al suo emendamento proposta dall'onorevole Bozzi.

Il Presidente Terracini mette in votazione l'emendamento dell'onorevole Zuccarini, con cui si estende la potestà amministrativa della Regione anche alle materie di competenza dello Stato, indipendentemente da una delega specifica che lo Stato possa fare alla Regione stessa.

Nobile, pur essendo favorevole al decentramento di taluni servizi dello Stato, dichiara che non può ammettere il principio che lo Stato possa rinunciare alla sua opera di coordinamento e di controllo dei servizi decentrati e che quindi voterà contro l'emendamento dell'onorevole Zuccarini.

Codacci Pisanelli dichiara di astenersi dal votare.

(Non è approvato).

Il Presidente Terracini mette in votazione l'emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati con la modificazione proposta dall'onorevole Bozzi.

(Non è approvato).

Domanda all'onorevole Fabbri se è disposto a sostituire, nel testo del suo emendamento, alle parole «Spetta alla Regione nelle varie materie ogni potere di amministrazione», le seguenti, che erano state proposte dall'onorevole Bozzi per l'emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati:

«La Regione provvede all'amministrazione».

Fabbri risponde affermativamente.

Il Presidente Terracini mette in votazione l'emendamento dell'onorevole Fabbri con la modificazione or ora indicata.

(Non è approvato).

Propone di sostituire, nel testo dell'articolo 6 presentato dal Comitato, alle parole: «Spetta alla Regione l'amministrazione» le seguenti, già suggerite dall'onorevole Bozzi come modificazione dell'emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati: «La Regione provvede all'amministrazione», e mette in votazione la prima parte dell'articolo in esame così formulata:

«La Regione provvede all'amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa».

Grieco e Di Giovanni dichiarano di astenersi dalla votazione.

(È approvata).

Il Presidente Terracini propone di sostituire, nel testo dell'articolo 6 presentato dal Comitato, alle parole «ed in quelle altre materie che sono di competenza dello Stato, e che lo Stato affidi ad essa per l'esecuzione», le seguenti, che già facevano parte dell'emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati:

«e in quelle altre materie che lo Stato delegherà ad essa».

Mette in votazione le parole anzidette.

(Sono approvate).

Ricorda che, quanto all'ultima parte dell'articolo 6, e precisamente quella in cui si fa riferimento al principio di un largo decentramento amministrativo, è stata fatta la proposta di sopprimerla, con la riserva che il concetto in essa espresso venga a formare oggetto di una disposizione a sé stante. Con tale intesa, mette in votazione la soppressione della parte anzidetta.

(È approvata).

Avverte che l'articolo 6 resta così definitivamente formulato:

«La Regione provvede all'amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa ed in quelle altre materie che lo Stato delegherà ad essa».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti