[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] L'articolo 6, relativo alla funzione amministrativa della Regione, fu approvato all'unanimitā; ma potrā tuttavia dar luogo a discussioni, in quanto non si limita ad attribuire alla Regione tale funzione per le materie di sua competenza legislativa, ma anche per quelle di competenza dello Stato e che lo Stato affidi ad essa per l'esecuzione, in conformitā ad un principio di largo decentramento che sarā particolarmente determinato dalla legge.

Queste materie, che č opportuno siano dallo Stato devolute alla Regione per decongestionare le amministrazioni centrali ed evitare tutti quegli inconvenienti che da tempo si sono lamentati, non dovranno essere specificate nella Costituzione. Per ora basta affermare il principio. Si potrā dopo procedere, da parte della stessa Assemblea Costituente o del futuro Parlamento, alla trattazione e sistemazione particolareggiata del complesso argomento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti