[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

«Art. 9. — Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

(Variante proposta: Sopprimere l'articolo).

«Art. 10. — Contro le sentenze o le decisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso alla Cassazione, secondo legge».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti