[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]
Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.
Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:
[...]
«Art. 9. — Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».
(Variante proposta: Sopprimere l'articolo).
«Art. 10. — Contro le sentenze o le decisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso alla Cassazione, secondo legge».
A cura di Fabrizio Calzaretti