[Il 9 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 100 per il testo completo della seduta.]

Ambrosini. [...] Circa l'inconveniente a cui ha accennato l'onorevole Calamandrei, della possibilità che una stessa questione possa prospettarsi, a seconda dei diversi punti di vista, avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, o avanti alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con la conseguenza di una eventuale disformità di decisioni, ritiene che vi si possa porre rimedio ammettendo che tutte le sentenze, anche se pronunciate da giurisdizioni speciali, possano essere impugnabili con ricorso avanti alla Suprema Corte di cassazione. In tal modo, non soltanto si eviterebbe l'inconveniente, ma si affermerebbe ancor più il principio dell'unità della giurisdizione, in quanto la Suprema Corte di cassazione costituirebbe l'organo unico e supremo per l'interpretazione del diritto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti