[Il 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Pecorari.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Gasparotto. [...] Ma il tema che maggiormente mi attrae per l'ufficio che ho recentemente ricoperto, tema che è già stato trattato più o meno ampiamente e nobilmente sia dall'onorevole Bettiol che dall'onorevole Villabruna, è quello che riguarda la proposta soppressione della cosiddetta giustizia militare. La Commissione parte da un principio basilare: l'unicità della funzione giurisdizionale. Essa dice che tutti i giudizi debbono essere sottoposti all'alto esame della Magistratura.

Ora, io faccio un'osservazione preliminare: secondo una notizia anticipatami dal collega onorevole Ghidini, il Capo IV della Costituzione non si intitolerà più «Magistratura», ma «Giustizia». Ottima innovazione, perché il principio supremo è la giustizia, della quale la Magistratura è l'organo: l'organo che l'amministra. Ma questo principio dell'unicità della giurisdizione, che ha trovato una vastissima letteratura, trova già delle eccezioni nel testo stesso della Commissione.

Ci sono infatti delle evidenti evasioni a questo principio, in quanto si permette la sussistenza, a fianco della Magistratura, del Consiglio di Stato, organo di giudizio di legittimità e di merito in materia legislativa, e della Corte dei conti, organo di legittimità nelle questioni di contabilità e di pensioni, al quale è sottoposto lo Stato stesso.

Inoltre, vi è un articolo del progetto di Costituzione che non è stato ancora oggetto di esame: il 102. Esso dispone testualmente che «contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per Cassazione secondo le norme di legge».

Dunque signori della Commissione, voi ammettete la presenza, nella Costituzione, di organi speciali, e così il principio dell'unicità della giurisdizione, che avete così solennemente posto a base del Capo II, viene ad essere da voi stessi profondamente ferito. Tuttavia, in relazione a questo principio base e come sua logica conseguenza, per quanto in contraddizione con gli organi speciali che avete riconosciuto, voi intendete sopprimere quella che si chiama volgarmente la giustizia militare.

A questo proposito dichiaro subito che i tecnici militari si propongono di opporsi virilmente e concordemente a questa proposta, al fine di tener salda la compagine delle Forze armate, non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace.

A tal fine il Ministero della guerra — come ha ricordato, per quanto fuggevolmente, il collega Persico — ha nominato una Commissione che ha studiato con larghezza di indagini il problema dell'ordinamento della giustizia militare. E mentre non si è trovata unanime, per il difforme parere dell'onorevole Palermo, sul principio del riconoscimento esplicito della necessità di mantenere il Magistrato militare, e cioè i Tribunali militari, si è trovata unanime, anche con Palermo, nel riconoscere che questa materia deve essere sottratta alla Costituzione ed essere regolata da norme speciali, perché si tratta di materia in via di successiva elaborazione, che può subire l'influsso del tempo e delle circostanze, e quindi non trova sede opportuna nella Costituzione, che ha e deve avere carattere di stabilità.

Quali sono le ragioni per le quali la Commissione (dissenziente, ma non intervenuto alle sedute, l'onorevole Calamandrei) insiste sulla necessità di mantenere questo organo speciale giurisdizionale?

Lo stesso progetto della Commissione ammette la Magistratura militare, e cioè la giustizia militare, in tempo di guerra; ma questa presuppone un'attrezzatura già in funzione anche in tempo di pace, perché la giustizia militare non è un organo — data la delicatezza del suo congegno e la gravità delle pene alle quali può arrivare (perfino alla sentenza di morte, in tempo di guerra) — che si possa improvvisare al momento dello scoppio spesso fulmineo delle ostilità, perché anche in tempo di guerra la giustizia militare presuppone un vasto concorso di funzioni tecniche e l'organizzazione di complessi uffici e servizi che non possono essere attuati sotto le incalzanti pressioni del momento.

Del resto — onorevole relatore Ghidini, mi segua su questo punto, perché non è più, questa, discussione accademica — il diritto positivo vigente prevede già l'applicazione della legge penale di guerra anche in tempo di pace, ad esempio per i corpi militari di spedizione all'estero, per le operazioni militari (art. 9 del Codice penale militare di guerra). E, ripeto, non faccio dell'accademia, il fatto si è verificato: nel 1900 l'Italia ha onorevolmente partecipato con un Corpo di spedizione, a fianco delle maggiori nazioni civili, alla repressione dei «boxers» in Cina. Eravamo in tempo di pace, ma in quella occasione fu applicata la legge militare in tempo di guerra e furono messi in funzione i tribunali militari.

Del resto, senza ricorrere all'esempio di quello che è avvenuto nella lontana Cina, la nave militare navigante in tempo di pace, quando esce dalle acque territoriali, allontanandosi dal lido della Patria, porta con sé la bandiera della Patria, e con essa le leggi della Patria, e le applica. E nessuno mai proporrebbe ad una nave della marina italiana in crociera nell'alto Oceano di tornare indietro per far giudicare dal magistrato borghese il reato di ammutinamento, che esige una pronta repressione, soprattutto allo scopo di esempio e di ammonimento.

Per modo che avviene che, per amore della teoria, per l'affetto che portate al principio astratto dell'unità giurisdizionale, voi siete costretti a riconoscere che anche in tempo di pace quella Magistratura militare che volete abolire si trova, per necessità di cose, direi comandata a funzionare, a dispetto della vostra tesi.

Del resto, i reati che offendano la fedeltà, la difesa, i piani militari di guerra o di pace, le piante delle fortificazioni, la disciplina e il servizio militare, esigono l'istituzione di un giudice specializzato, tecnicamente preparato all'esatta conoscenza dell'ordinamento delle tre Forze armate, che hanno speciali caratteristiche, speciali esigenze, speciali necessità, alla conoscenza delle quali non è certamente predisposto il magistrato ordinario.

E poiché ovunque e da tutti i banchi di questa Assemblea si parla di democrazia, dirò che chi ha professato avanti i tribunali militari ha sempre riconosciuto che procedimento più democratico in materia di giudizi non vi è, perché si tratta del militare giudicato, a parte la gerarchia, dai suoi compagni, dai suoi simili; si tratta del militare giudicato da militari; e quindi si tratta di una forma di giustizia aderente alla vita e alla classe cui appartiene il giudicando.

Inoltre, per poter applicare con giustizia, con efficacia sopratutto, la giustizia fra i militari, occorre l'immediatezza del giudizio, occorre repressione immediata, non tanto a scopo punitivo, quanto a scopo educativo, come esempio agli altri, tanto più, colleghi, che con le ferme brevi oggi adottate che trattengono i soldati alle armi soltanto per un anno, che spesso si riduce ad otto mesi, se voi affidaste la giustizia militare al magistrato ordinario, già tanto oberato di lavoro e di funzioni, si finirebbe col cadere nel grottesco di veder giudicato un militare quando non è più militare, quando ha ripreso il suo posto di cittadino nella vita civile, e sarebbe allora veramente curioso e inefficace rimandarlo al carcere militare.

Vi ha di più. Si è sparato, e non a salve, contro il Tribunale Supremo militare. Ma bisogna conoscere l'organizzazione di questa giustizia, chiamatela pure straordinaria, per poterla condannare. Il Tribunale militare supremo giudica anche in via amministrativa per quanto riguarda la reintegrazione nel grado militare per condanna, giudica per i provvedimenti disciplinari riguardanti la cancellazione dai ruoli, l'infrazione delle leggi sul matrimonio, tutte cose per le quali occorre una esatta conoscenza della vita militare, che difficilmente può apprendere il magistrato, che, come dico, deve spaziare in campi tanto vasti e diversi, che non ha tempo e modo e — direi quasi — non ha attitudine, per scendere alla particolare visione e conoscenza della vita militare.

Vi è poi, a conforto della nostra proposta, il largo presidio dell'esperienza. Signori, i codici militari italiani sono in vigore dal 1869 e — salva qualche eccezione di cui parlerò subito — essi hanno funzionato con piena soddisfazione di quanti avvocati vi si sono accostati. (Approvazioni).

Fra la Magistratura ordinaria (non se ne offendano i magistrati!) e la Magistratura militare, gli avvocati più volte preferiscono quella militare (Approvazioni), per il senso di indulgenza che vi trovano, per la larga e umana comprensione dei moventi, dei motivi del delinquere. Qualche volta certi moventi, sforzando la legge, portano i giudici militari all'assoluzione, in casi cioè pietosi ai quali non potrebbe arrivare per abito professionale il magistrato comune!

Giustamente perciò un uomo di non dubbia fede democratica, Genunzio Bentini, ha fatto, prima di morire, l'esaltazione della giustizia militare. Non vi è, infatti, avvocato che, uscendo dal tribunale militare dopo la sentenza, abbia avuto una parola di rimprovero verso i giudici.

Cosa è avvenuto, invece, dopo il 1869? Ci fu, è vero, una proposta votata e deliberata dalla Camera nella seduta del 26 novembre del 1900 per la soppressione dei tribunali militari, ma essa obbedì alla passione del tempo: erano avvenuti i fatti clamorosi del 1898, i fatti del maggio di Milano, le repressioni severe di Sicilia, Turati condannato a 12 anni, De Andreis condannato a 14 anni; e c'era ancora nell'aria la risonanza del fatto Dreyfus, per cui allora i tribunali militari furono chiamali «tribunali giberna». Quindi, per reazione contro la giustizia militare, prona allora al Governo e per forzare la mano alla giustizia comune (ma anche la Cassazione allora tenne bordone al Governo!), per reazione politica la Camera votò la proposta di abolizione dei tribunali militari. Ma quella proposta è caduta nel vuoto: ricordate quanti anni sono passati, oggi siamo al 1947, e la proposta è rimasta senza eco. Il che è certamente significativo!

Insomma, io dico che la passione del nuovo non ci deve sedurre. Io, per mio conto, resto fedele alla nostra tradizione, alla sana e salda tradizione italiana; e notate, tradizione italiana che trova la sua origine nientemeno che nelle leggi di Roma, alle quali ancor oggi, nella riforma della giustizia militare che ci proponiamo di fare, si dovrà far capo, perché Roma insegna che il militare, in quanto delinqua uti miles, deve essere giudicato dalla giustizia militare, ma in quanto delinqua uti civis deve essere giudicato dalla giustizia civile.

Perciò, nella prossima riforma della giustizia militare, noi dovremmo separare dai reati essenzialmente militari tutti quei reati nei quali il militare, pur delinquente, pur mancando al rispetto della legge nella sua qualità di soldato, offende non la legge militare, ma la legge civile. Quando, con una legge speciale, sottratta quindi alla Costituzione, noi verremo a riformare il vigente Codice militare, provvederemo certamente ad una sensibile diminuzione delle pene che, ripeto, ebbero la loro vigilia ed ispirazione dalle leggi piemontesi, di rigore eccessivo, tanto eccessivo, per non dire feroce, che il giudice militare fu costretto a ricorrere molto spesso al rimedio della forza irresistibile per non relegare per trent'anni in carcere il militare colpevole di colpe non gravi.

Inoltre, per quanto io non sia schiavo della tirannia degli esempi (la parola è bella, perché viene da Mazzini) per quanto riconosca che occorra svincolarsi una volta tanto dalla tirannia degli esempi, non posso non tenere presente che tutte le legislazioni europee, anche le ultime e più recenti, sono per il mantenimento della giustizia militare. Vi fu un'eccezione soltanto in Germania, dopo la guerra perduta del 1918, ma fu subito ripristinata da Hitler. Ho in mano la pubblicazione nostra, che fu distribuita a tutti i deputati, la quale porta il riferimento di tutte le legislazioni, le quali, eccettuata quella Danese, anche le più recenti, anche le legislazioni di paesi di acceso spirito repubblicano, come la Spagna al tempo della Repubblica, dovendo legiferare in materia di giustizia militare, hanno mantenuto l'ordine speciale, e lo ha mantenuto e lo mantiene, soprattutto, la Russia, che ha applicato al proprio valoroso esercito una disciplina veramente superiore ad ogni nostra aspettativa.

Dunque, riassumendo: necessità di mantenere la giurisdizione militare: 1°) perché si tratta di una giustizia più aderente ai rapporti della vita militare, che non può essere affidata che al giudizio dei militari; 2°) per la natura particolare dei reati militari, la quale esige una speciale sensibilità come, ad esempio, nel caso, non infrequente anche in tempo di pace, delle mutilazioni volontarie per evadere agli obblighi militari; 3°) per la necessità della immediatezza della repressione, date le ferme brevi applicate dall'ordinamento militare odierno. Ché se contro questa nostra proposta si opponesse, come si è opposto da più parti, la possibilità di integrare la Magistratura ordinaria con dei giudici militari, ricorrendo a quelle forme di scabinato che sono state, se non erro, condannate da tutti, vi prevengo che questa forma di ibridismo processuale è condannata da ogni parte e condannata soprattutto dalla unanime dottrina.

Una volta fissato nella Carta costituzionale, come vorrebbe il testo della Commissione, la soppressione della giustizia militare, ed affidata la stessa ai magistrati ordinari, vi domando: se questo vostro esperimento non facesse buona prova, dovremmo modificare la Costituzione per ritornare alla Magistratura militare? Basti questo pericolo, basti questo rischio per fare comprendere quanta responsabilità la Commissione si è assunta e quanta responsabilità si assumerebbe la Camera ove adottasse il principio della Commissione stessa. Perciò, mentre io personalmente, interprete del pensiero dell'ambiente militare (perché non per nulla il mio emendamento è stato firmato dai quattro Sottosegretari di tutti i partiti)...

Ghidini. E in caso di connessione o di concorso?

Gasparotto. Ne parlerà la legge speciale.

Dunque, stavo dicendo, io ho voluto che il mio emendamento soppressivo in questa ultima parte, ultimo capoverso dell'articolo 95, fosse firmato dai quattro Sottosegretari di Stato, un comunista, due democristiani, un socialista, per dimostrare che noi, più che esprimere un pensiero personale, interpretavamo il pensiero degli ambienti militari. E di ciò me ne ha dato autorevole conferma un momento fa l'onorevole Cingolani, mio successore nel Dicastero della difesa.

E non crediate che ciò si faccia per spirito tradizionalistico, perché l'Esercito italiano si è democratizzato di molto. Abbiamo recentemente unificato tre Ministeri, senza incontrare difficoltà. Tutte e tre le forze armate vi hanno lealmente aderito; ma questi tre Ministeri, queste tre forze armate distinte ma non separate, devono costituire un tutto organico, devono costituire un corpo omogeneo, e perché venga mantenuta questa omogeneità non si può toglierle uno dei suoi organi che riteniamo essenziale al mantenimento della disciplina.

L'Esercito, signori, è una cosa seria. Non si può sul suo corpo fare sperimentazioni avventate. L'Esercito vive di fede e di disciplina: la fede innanzitutto, ma fede regolata della disciplina, perché un esercito senza disciplina è un corpo che facilmente si sfalda. E l'esempio di una disciplina che non consente eccezioni, ci viene dalla Russia. La Russia è una organizzazione militare delle più ferree. Ma è stata la ferrea disciplina militare russa quella che è valsa ad infrangere e schiantare il possente urto delle forze germaniche a Stalingrado.

E recentemente, La Flotta Rossa, un giornale sovietico destinato ai soldati, scriveva che pur attraverso l'accorciamento delle distanze fra capi e gregari (il che avviene anche oggi in Italia) la disciplina deve essere rigidamente praticata. «Disciplina basata sull'alta coscienza del dovere militare. Essa non ammette liberalismi verso i violatori di ordini, verso i vacillanti».

Se dalla Russia ci viene questo esempio, proprio da noi si deve praticare qualche cosa di diverso, per non dire di opposto?

Da più parti si sono alzati al cielo accenti di poeti e filosofi. Un nostro speciale gruppo parlamentare aspira all'unità federativa europea, con la costituzione di un nuovo Stato internazionale che allarghi le sue braccia a tutto il mondo.

Pur non correndo dietro a questi sogni troppo alti e troppo lontani, bisogna riconoscere che se questi sogni si propongono di assicurare al mondo la pace, si può salvare la pace solo con la creazione dell'esercito internazionale a garanzia della libertà e dell'ordine fra le nazioni.

Nel 1940 il Partito laburista inglese ha espresso un esplicito voto a questo proposito. L'esperienza, come ho detto, della spedizione internazionale della Cina del 1900 vale ancora oggi, ed è non inutilmente ricordata. Soltanto attraverso la creazione di questa grande gendarmeria internazionale, al servizio di un organo superiore delegato a difendere la pace anche degli Stati minori, soprattutto degli Stati minori, contro il pericolo delle aggressioni, si può raggiungere questo generoso obiettivo. E l'Italia deve contribuire e contribuirà col suo contingente, col suo piccolo esercito. E come già nel lontano 1900 e con pieno onore della sua Marina, dovremo farci onore anche in queste prossime occasioni. Ma per far questo, occorre mantenere all'Esercito salda e omogenea la sua compagine, e tenerlo lontano, per l'amore del nuovo, dal pericolo di avventate improvvisazioni. (Applausi Congratulazioni).

[...]

Castiglia. [...] Unicità della giurisdizione, dicevo. È strano che il progetto di Costituzione, mentre si preoccupa di riaffermare questo principio, con il quarto capoverso dell'articolo 95, viceversa lo vulnera in pieno e si occupa di due questioni che sicuramente, a mio modo di vedere, non influiscono per nulla sul principio dell'unità della giurisdizione e tantomeno lo menomano.

Si parla infatti di soppressione dei tribunali militari e si parla poi di una questione per noi particolarmente grave, quello della Cassazione unica e del conseguente divieto di costituire le Cassazioni regionali. A proposito dei tribunali militari, non potrei aggiungere molto a quello che ha detto così efficacemente poco fa l'onorevole Gasparotto. Egli ha delineato un quadro veramente completo della situazione e ci ha addirittura illuminati su questo problema, che non è un problema di carattere affettivo e sentimentale, come qualcuno può credere. Io non ho ragione di nascondere i miei sentimenti, e se anche il problema ha uno sfondo affettivo, esso è soprattutto di carattere tecnico e giuridico.

Osservo innanzi tutto, per amore della chiarezza, che così come è formulato, ed inquadrato nella materia del progetto di Costituzione, il problema della soppressione dei tribunali militari dà luogo ad equivoci. Invero, l'articolo 95, sesto comma, dice che «i tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra»; l'articolo VII delle disposizioni transitorie afferma che «entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari».

Questo articolo delle disposizioni transitorie, dunque, si occupa della revisione di questi organi speciali di giurisdizione. Capoverso: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione».

Dunque, nello stesso articolo si parla di soppressione del Tribunale Supremo e di devoluzione della sua competenza alla Corte di cassazione; ma a proposito dei tribunali militari di prima istanza non si parla di soppressione e della conseguente devoluzione, che sarebbe automatica, ad altro organo giurisdizionale: si parla unicamente di revisione, che non si sa in che cosa debba poi praticamente ed esattamente consistere.

Signori, la questione, il problema non è però questo. Da tutto lo spirito del progetto di Costituzione si rileva come la direttiva sia la soppressione; anche se quell'articolo VII delle disposizioni transitorie è formulato in maniera così equivoca, come ho esposto all'Assemblea.

Noi conosciamo su per giù gli argomenti che si formulano in favore della tesi della soppressione: non ultimo quello esposto nella relazione di minoranza della Commissione per lo studio dell'ordinamento della giustizia militare, del componente, avvocato Palermo, che dovrebbe essere l'obiezione, vorrei dire, fondamentale, quella cioè che dovrebbe addirittura togliere qualsiasi dubbio in proposito, e cioè che essendo la giustizia militare «alle dirette dipendenze del potere esecutivo, e, più particolarmente, del Ministero della difesa e della autorità militare» offre al potere da cui dipende la possibilità di essere usata come «organo di giustizia politica, come arma liberticida, e strumento di governi autoritari».

È strano che ci si preoccupi che la giustizia militare sia soggetta all'esecutivo, nello stesso momento in cui non ci si preoccupa che la Magistratura ordinaria, la quale giudica dei fatti che possono essere commessi da tutta la collettività, sia soggetta al legislativo, e sia soggetta anche e sopratutto a quelle influenze politiche di cui ho parlato, che potrebbero renderla, più che organo di giustizia politica, organo di protezionismo di una faziosità intollerante.

Ma, signori, se anche questo fosse vero, tutto ciò non inciderebbe sull'opportunità, sulla necessità direi, di conservare i tribunali militari anche in tempo di pace, perché basterebbe riformare questa parte dell'ordinamento della giustizia militare là dove questo inconveniente può essere denunciato.

Unità della giurisdizione offesa dall'istituzione dei tribunali militari? Errore, signori, errore gravissimo, perché prima di tutto noi sappiamo, nella pratica, che tutto questo non è vero e non è esatto.

Ma, d'altra parte, se vogliamo esaminare la questione da un punto di vista strettamente giuridico, possiamo dire che, se riduciamo — questo sì — la competenza dei tribunali militari in tempo di pace alla conoscenza soltanto dei reati oggettivamente militari, senza quei tali casi di connessione che, secondo l'attuale Codice militare, estendono la competenza sino ai reati comuni commessi dai borghesi, possiamo considerare i tribunali militari come una vera e propria giurisdizione parallela a quella ordinaria, dotata di leggi proprie.

Si è detto che il militare, per tale sua qualità transitoria, non perde la qualità di cittadino, e pertanto deve essere giudicato, alla stregua di tutti gli altri cittadini, dal giudice ordinario, con la procedura ordinaria. L'errore di questa teoria consiste in una concezione eccessiva dei diritti del cittadino, concezione che trascura quelle che sono le esigenze preminenti del servizio militare, perfettamente conciliabili coi diritti individuali. La questione del resto non è nuova: fu agitata in Francia, e tenne il cartello per molto tempo. Si tentò la soppressione dei tribunali militari, ma poi si riconobbe la necessità di ricostituirli. Così come l'onorevole Gasparotto ha esposto, in tutti i Paesi esistono i tribunali militari. Né c'è bisogno di ricorrere al solito esempio della Russia, come se fosse quello l'unico Paese da prendere ad esempio. Tutti i Paesi europei hanno i tribunali militari anche in tempo di pace.

Si dice che i tribunali militari avevano la loro ragion d'essere quando l'organizzazione militare era molto più imponente di quella che non sia ora. La risposta è semplice: la disciplina, che viene indiscutibilmente garentita, maggiormente rafforzata e resa valida, dai tribunali militari, è necessaria tanto in un grosso, quanto in un piccolo esercito. Anzi in un periodo come quello dal quale noi usciamo, in cui i vincoli disciplinari e il sentimento di coesione sono notevolmente allentati, considerata la situazione caotica nella quale ci siamo trovati, dobbiamo riconoscere che il problema è addirittura di ricostruzione, e quindi il freno, il vincolo della disciplina dev'essere più efficacemente tenuto. E credo che nessuno possa dissentire da una simile considerazione.

Si dice che la giurisdizione militare è conquista della casta militare di cui costituirebbe quasi un privilegio. Anche questa è una inesattezza, perché se è vero che il servizio militare obbligatorio è un dovere del cittadino verso la società, la giurisdizione penale militare non ha la caratteristica del privilegium fori, e diviene una specialità della giurisdizione penale, giustificata anche dalla specialità della legge da applicare.

Si è lamentata la preponderanza dei giudici di fatto, perché, come sono costituiti oggi i tribunali militari, del collegio giudicante fa parte un solo giudice tecnico, mentre gli altri sono giudici di fatto. Questa osservazione viene proprio da quelli che parlano della ricostituzione della giuria, che deve giudicare in maniera preponderante sul fatto.

Se v'è questo inconveniente, che i giudici di fatto hanno preponderanza sui giudici tecnici, anche questo può essere oggetto di riforma nell'ordinamento della giustizia militare. Anziché un giudice tecnico, si insedieranno due tecnici nel collegio giudicante; ma tutto questo non inficia per nulla l'esigenza del mantenimento della giurisdizione militare.

Altra obiezione: riducendo i quadri si ridurrebbero praticamente i tribunali militari a sei in tutta Italia, con grave danno dell'immediatezza fra le parti e il giudice.

Ma neanche questa è un'obiezione seria e consistente, perché si possono istituire, come sono stati istituiti durante il periodo testé trascorso, delle sezioni distaccate di tribunali militari che adempiano perfettamente alla loro funzione e alla loro missione.

Per converso, vi sono delle esigenze etiche per la conservazione, e sono quelle inerenti alla coesione della compagine militare, alla saldezza dei principî di gerarchia e di disciplina, alla esigenza della immediatezza della repressione che sono sempre valevoli sotto qualsiasi regime o spirito politico che possa dominare il Paese.

Avete sentito l'inconveniente denunciato dall'onorevole Gasparotto nel caso in cui la competenza del reato militare fosse sottratta al giudice militare per essere affidata al giudice ordinario, oberato già di lavoro, col risultato di giudicare il militare colpevole quando sarà tornato alla vita civile. E v'è anche la giusta osservazione che chi non vive nell'ambiente militare e chi è lontano dalla mentalità militare non può avere una esatta conoscenza delle cose militari, e pertanto non è in grado di valutare convenientemente i fatti, riportandoli all'ambiente nel quale sono avvenuti e alla mentalità di chi ha commesso il reato. Questo riporto può farlo molto meglio il magistrato militare — che vive nell'ambiente e che partecipa della mentalità militare — che non il magistrato civile.

Altri colleghi hanno portato la voce della loro esperienza e dei loro ricordi professionali. Io non ne porto. Ma, come giustamente è stato osservato, è molto difficile che noi avvocati ci siamo qualche volta lamentati di una sentenza del tribunale militare, perché, ad onor del vero, devo dire che quasi sempre (salvo eccezioni trascurabili che non possono che confermare la regola) i tribunali militari hanno adempiuto veramente e con senso di consapevolezza a questa missione di giustizia che è stata loro affidata.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti