[Il 12 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Caccuri. [...] In materia amministrativa il progetto, in contrasto con l'aspirazione dei più insigni giuristi italiani, consacra nella Costituzione una giurisdizione speciale che ha per propri organi non solo il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ma tutti gli altri giudici speciali esistenti e quanti altri il potere legislativo e quello esecutivo per delega volessero creare.

Tale sistema, a parte gli inconvenienti pratici che verrebbe a perpetuare sulla incertezza del diritto, sulla competenza del giudice e sulla imparzialità dei giudici, è in contrasto col concetto stesso di democrazia, secondo cui la legge dev'essere posta nell'interesse generale ed ogni giudizio di legittimità non può che spettare agli organi del potere giudiziario naturalmente preposto all'applicazione della legge in ogni caso di controversia.

Né ad una critica obiettiva può sfuggire lo stesso organo costituzionale a carattere generale, che pur ha raccolto le maggiori benemerenze nel campo della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, le cui funzioni miste politico-giudiziarie ed il cui carattere originario di organo di fiducia delle pubbliche amministrazioni, adombrano le decisioni, anche le più giuste, di sospetto, come quelle che emanano da un giudice di parte.

Ritengo perciò che le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato dovrebbero essere assorbite in una magistratura ordinaria specializzata, col vantaggio così di offrire al cittadino la garanzia del doppio grado di giurisdizione in ogni controversia, oltre al sindacato supremo della Corte di cassazione. Anche la certezza del diritto indubbiamente molto ne guadagnerebbe, poiché sono a tutti note fra l'altro le difficoltà che oggi sorgono per distinguere la giurisdizione su diritti dalla giurisdizione su interessi, la giurisdizione di legittimità dalla giurisdizione di merito.

Tuttavia, però, se per ragioni ambientali o per particolari esigenze di politica legislativa si volesse conservare la giurisdizione speciale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (in ogni caso dovrebbe rigorosamente stabilirsi il divieto di creare nuove giurisdizioni speciali e trasformare quelle esistenti in sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria), tuttavia, dicevo, se per particolari ragioni si vuol conservare la giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è necessario che la materia propria di tali organi costituzionali sia limitata alla tutela degli interessi legittimi. Esclusa perciò la competenza esclusiva e restituite alla giurisdizione ordinaria le controversie di puro diritto oggi attribuite al Consiglio di Stato, va mantenuta integra la distinzione fra giurisdizione di interessi e giurisdizione di diritti, lasciando la prima agli organi giurisdizionali amministrativi e l'altra ai giudici ordinari.

Per quanto poi particolarmente concerne la posizione del Consiglio di Stato, le sezioni giurisdizionali dello stesso dovrebbero comunque staccarsi da quelle consultive e formare un separato tribunale amministrativo i cui membri però non dovrebbero essere nominati ad libitum dal potere esecutivo. Poco opportuna e proficua invece appare la separazione fra le funzioni giurisdizionali ed amministrative della Corte dei conti, se si tiene presente lo stretto collegamento che esiste fra le due funzioni, in quanto la funzione giurisdizionale in materia di responsabilità contabile e civile dei funzionari completa la funzione di controllo sulla gestione finanziaria dello Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti