[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Romano. [...] accennerò brevemente, pur non avendo presentato alcun emendamento anche per ragioni di opportunità, alla questione della non iscrizione dei magistrati ai partiti politici.

Ho ascoltato le elevate considerazioni del collega onorevole Ruggiero, dichiaratosi favorevole all'iscrizione, ho sentito anche i rilievi pratici del collega onorevole Musotto, il quale ha il vanto di essere vissuto per vent'anni nella Magistratura; ho udito altri onorevoli colleghi che hanno sostenuto il divieto dell'iscrizione, ma ho pensato che non è l'iscrizione intesa nel senso organizzativo quella che lega l'uomo e ho ricordato un episodio molto simpatico di un filosofo napoletano, che ebbe sequestrata tutta la biblioteca per aver parlato male dei Borboni: portati via tutti i libri su una strada secondaria di Napoli, i ragazzi gironzolando intorno ai carretti, gridavano: «I libri du diavulu!». Uscì il vecchio filosofo con la incolta barba sul balcone e, premendosi la fronte con una mano, rivolgendosi all'usciere procedente disse: «Don Gennarì, e questa non me la sequestrate?».

Onorevoli colleghi, il pensiero non si può vincolare, l'idea rimane al di sopra di tutti i pezzi di carta; quindi lasciate stare, fatene a meno di questa disposizione nella Carta costituzionale. (Approvazioni).

[...]

Salerno. [...] In tutto questo può entrare un atteggiamento politico? Potrei dire di sì, e se è assurdo parlare di una politica giudiziaria, nel senso di un orientamento sistematico della giustizia nella sua esplicazione, è altresì indubitabile che un coefficiente politico entra in quasi tutte le attribuzioni e le esplicazioni dell'attività della giustizia. Oggi la vita moderna ci va insegnando questo: che le controversie demandate al potere giurisdizionale sono sempre più tali da richiedere una larga conoscenza dei bisogni umani. La politica, quindi, è uno di quei fattori che non possono essere nella vita collettiva allontanati e respinti, perché è un po' come l'aria che circonda l'essere umano; politica però della legge, che accompagna la legge stessa, non la politica del giudice, per cui quel termine «coscienza», che si legge nel progetto e che si deve interpretare come criterio di rettitudine e di zelo, va integrato e completato col concetto di coscienza sociale che accompagna la norma; altrimenti, a lasciar arbitra la coscienza subiettiva del giudice, si potrebbe andare incontro a dolorose sorprese ed assistere alle più aperte storpiature della legge, nell'ottimistica presunzione di compiere un sacro dovere.

In conseguenza di questo punto di vista, cioè che un'impronta sociale e politica deve essere anche nella coscienza del giudice e deve corrispondere alla coscienza sociale e politica di chi la legge ha formato, discende che, negare al magistrato la possibilità non di essere politicamente orientato, ma di essere iscritto ad un partito, è una contraddizione evidente. Vero è che il divieto è originato dalla preoccupazione di quel che potrebbe sulla pubblica opinione, di discredito e di sospetto, l'appartenenza del giudice alla milizia di un partito. Ma certamente in quel divieto vi è un'offesa ed un'ingiuria al partito ed al giudice, cosicché quella norma non può non essere cancellata, appunto per affermare vieppiù le necessità dell'aderenza del giudice alla coscienza collettiva.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti