Evoluzione dell'Articolo
Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi.
L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.
A tali impieghi si accede mediante concorso.
Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».
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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:
Art. 7.
Attività professionale.
«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale.
L'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti di diritto pubblico è libera ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.
A tali impieghi si accede mediante concorso.
Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».
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Il 14 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Ai pubblici impieghi si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 91.
I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
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Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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A cura di Fabrizio Calzaretti