Evoluzione dell'Articolo

Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i magistrati, le Forze armate e quelle assimilate prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione».

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Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Giuramento. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere l'esercizio del suo ufficio presta dinanzi l'Assemblea che lo ha eletto giuramento di essere fedele alla Costituzione e alle leggi della Repubblica e di esercitare le sue funzioni col solo scopo del bene della Nazione».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 51.

Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.

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Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in sedata comune.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

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A cura di Fabrizio Calzaretti