[Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».]
Presidente Terracini. [...] Dobbiamo ora passare all'articolo 84.
Dominedò. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Dominedò. Poiché è stato presentato da altri colleghi un emendamento nella forma dell'articolo aggiuntivo 85-bis, relativamente all'obbligo del giuramento del Presidente della Repubblica, mi parrebbe che questo tema abbia carattere preliminare rispetto alla materia contemplata dagli articoli 84 e seguenti, in quanto integra la figura del Presidente e la sua disciplina, anche in relazione a questo aspetto formale, che è stato ora sottoposto al nostro esame e sul quale dovrà deliberare l'Assemblea.
Se, quindi, l'onorevole Presidente convenisse nell'ordine di graduazione che io sottopongo, il tema del giuramento dovrebbe precedere quello dello scioglimento delle Camere.
Presidente Terracini. Onorevole Dominedò, abbiamo la consuetudine di esaminare gli articoli aggiuntivi sempre in fine del Titolo, salvo a dar loro una collocazione opportuna. Non vedo in che cosa la facoltà da concedersi al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere stabilita nell'articolo 84, possa essere subordinata al fatto che egli presti o meno il giuramento. Non vedo il nesso logico.
Dominedò. Non c'è nessuna subordinazione, lo riconosco io per il primo, ma mi parrebbe che risolvere il problema del giuramento attenga alla definizione preliminare e compiuta della figura del Presidente. È una questione d'ordine formale, non logico.
Presidente Terracini. Non ho nulla in contrario, salvo la osservazione che la proposta di emendamento da parte dell'onorevole Perassi e dell'onorevole Mortati, alla quale lei evidentemente si riferiva è recentissima, ed i colleghi quindi non ne hanno avuto conoscenza. Se la mettessi in discussione ora, giustamente qualcuno potrebbe chiedere la sospensione della seduta per poter esaminare l'emendamento, mentre ciò che attiene all'articolo 84 è da lungo tempo noto ed è stato quindi certamente esaminato dai deputati.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Molto probabilmente la questione del giuramento solleverà meno difficoltà e, quindi, non ho ragione di oppormi alla richiesta dell'onorevole Dominedò.
Presidente Terracini. Se nessuno si oppone alla proposta dell'onorevole Dominedò do lettura dell'articolo 85-bis presentato dagli onorevoli Perassi e Mortati:
«Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite».
Sullo stesso argomento è stato presentato un altro articolo aggiuntivo a firma degli onorevoli: Clerici, Bozzi, Uberti, Fuschini, Avanzini, Micheli, Malvestiti, Cremaschi Carlo, Ferrari, Alberti, Ambrosini, Titomanlio Vittoria, Firrao, Colombo Emilio, Salizzoni, Marconi, Coppi, Cappelletti, Guerrieri Emanuele, De Caro Gerardo, Chatrian, Benvenuti, Zuccarini, Nenni, Rossi Paolo, Treves, Preti, Crispo, Persico, Costantini, Tonello, Corbino, Carpano Maglioli, Gasparotto, Maffi, Laconi, Gullo Fausto, Vernocchi, Della Seta, Azzi, Perrone Capano e Reale Vito:
«Il Presidente della Repubblica, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti alle Camere riunite».
L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.
Perassi. Com'è noto, la questione del giuramento è rimasta riservata, nel senso che l'Assemblea Costituente avrebbe esaminato caso per caso quali sono gli organi per i quali il giuramento è prescritto.
Si pone ora il problema per il Presidente della Repubblica. Le formule proposte in parte coincidono; vi è però una differenza nella formulazione. Nel testo presentato dal collega Mortati e da me si dice che: «il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione», anziché limitarsi a dire: «giura fedeltà alla Costituzione». Ci sembra che la formula da noi proposta sia preferibile.
Presidente Terracini. L'onorevole Clerici, che è il primo firmatario del secondo articolo testé letto, ha facoltà di svolgerlo.
Clerici. È questione di forma. Mi associo a quello dell'onorevole Perassi, e ritiro il mio.
Presidente Terracini. Onorevole Ruini, qual è l'avviso della Commissione?
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione accetta il testo Perassi-Mortati.
Nitti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Nitti. Questa proposta, che non è stata pubblicata e che è stata presentata all'ultima ora, mi ha sorpreso. Vi è proprio bisogno di mettere l'obbligo del giuramento nella Costituzione?
Io sono venuto qui, in questa Assemblea, con l'idea che le vecchie formule fossero in gran parte abolite. Trovo che aumentano ogni giorno. Nessuna monarchia ne ha abusato da noi, come se ne incomincia ad abusare oggi. Vi sono già tante cose che abbiamo ammesso; abbiamo ammesso anche che il Presidente della Repubblica può accordare decorazioni, che non esistono, nella previsione che si creino in avvenire. Abbiamo tanto desiderio di fare decorazioni? Ed allora, perché avete ammesso questa cosa inutile ed assurda? Se si dovranno concedere delle decorazioni, sarà la Camera che deciderà se il Presidente può accordarle, ed in quale forma. (Commenti).
Adesso, si propone l'inutile aggiunta del giuramento del Presidente della Repubblica. Quanto tempo abbiamo perduto in quest'Aula per parlare dei vari giuramenti da istituire per il Capo provvisorio dello Stato! Non ho mai sentito tanti discorsi sul giuramento. Sentite proprio il bisogno di determinare questa materia? Sentite proprio il bisogno di stabilire se e come deve giurare il Presidente della Repubblica?
Non lo avete sentito questo bisogno, tanto è vero che ve ne venite all'ultima ora con questa proposta.
Io vi prego di sopprimere questa parte e di rinunciare al giuramento.
Rossi Paolo. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Rossi Paolo. Mi duole di non poter condividere il parere espresso dall'illustre Presidente Nitti, ma ormai abbiamo messo il giuramento nella Costituzione, e non so perché il Capo dello Stato, che dovrebbe ricevere il giuramento dei Ministri, non dovrebbe a sua volta prestarlo!
Il messaggio cristiano: «Nolite jurare, sia la vostra parola: sì, sì; no, no» è un alto messaggio e ne sentiamo il valore, ma indubbiamente non si può concepire che proprio il Capo dello Stato, il quale riceve il giuramento altrui, sia esonerato dal prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione.
Abbiamo certamente abusato, per il passato, del giuramento. Per esempio, il giuramento dei professori universitari, che è rimasto adesso soltanto per i professori delle scuole medie, era una cosa assurda. Pretendere il giuramento di fedeltà da parte di un professore per consentirgli il diritto di insegnare greco, o astronomia, o anatomia comparata, è una cosa assurda. Ma non è assurdo affatto che giuri, nella forma più solenne, fedeltà alla Costituzione, il Capo dello Stato.
Se escludessimo il giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alla Repubblica del Capo dello Stato, faremmo una Costituzione anomala. Non ci sono, ch'io mi sappia, né Costituzioni monarchiche, né Costituzioni repubblicane, né Costituzioni moderne, né Costituzioni antiche, che non prevedano questo atto formale e solenne di dichiarazione di fedeltà del Capo dello Stato alla Repubblica, o alla monarchia se c'è la monarchia, e comunque alla Costituzione ed alle leggi fondamentali che reggono lo Stato.
Per queste ragioni, io e il mio Gruppo voteremo a favore del giuramento.
Gullo Fausto. Non dimenticate che è il Capo supremo delle Forze armate!
Presidente Terracini. Pongo in votazione la formula proposta dall'onorevole Perassi:
«Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti