Evoluzione dell'Articolo
Il 4 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione.
In questo caso, su accusa dell'Assemblea Nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sarà giudicato dalla Corte costituzionale».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 85.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio dello sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
In tali casi può essere messo in istato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
ART. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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A cura di Fabrizio Calzaretti