[Il 15 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: ĢIl Parlamentoģ.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda, per il testo completo della discussione, alla sezione delle appendici che tratta il tema del riesame delle proposte di legge rigettate da una delle Camere o non approvate entro i termini previsti.]

Fuschini. [...] L'altro giorno l'onorevole Bozzi sosteneva che il Presidente della Repubblica doveva anche lui partecipare alla formazione della legge. Credo anch'io che il Presidente della Repubblica non si possa estraniare dalla iniziativa e formazione della legge, e domando: credete che il Governo possa presentare i disegni di legge alla Camera o al Senato senza informarne il Presidente della Repubblica? Nel passato vi era una forma di informazione del Capo dello Stato che consisteva nel sottoporgli la firma di un decreto autorizzante la presentazione di un disegno di legge al Parlamento. Voi potrete eliminare questa formalitā ma non potrete impedire che il Governo informi il Capo dello Stato della presentazione di leggi specialmente se importanti, che costituiranno materia di discussione ed eventualmente di conflitto di carattere politico in seno al Parlamento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti