[Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 60 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 58. Se ne dia lettura.
De Vita, Segretario, legge:
«Le due Camere sono elette per cinque anni.
«I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.
«La legislatura può essere prorogata solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.
«Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».
[Presidente Terracini.] A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.
[...]
Presidente Terracini. L'onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:
«Al quarto comma, sostituire le parole: Il provvedimento, con le seguenti: Il decreto del Presidente della Repubblica».
L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.
Perassi. Il mio emendamento presenta un carattere meramente formale, esclusivamente tecnico. Anziché dire cioè «il provvedimento che indice le elezioni», propongo che si dica «il decreto del Presidente della Repubblica», perché in effetti l'atto con cui si indicono le elezioni è un atto di competenza del Presidente della Repubblica, come risulta dalla legge elettorale in corso di approvazione.
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini a pronunziarsi su questi emendamenti a nome della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevoli colleghi! Debbo esporre le ragioni che determinarono in origine la Commissione; né credo che alcunché sia mutato nell'indirizzo da essa seguito.
[...]
Quanto all'emendamento Perassi, non abbiamo difficoltà ad accettarlo.
[...]
Presidente Terracini. [...] Passiamo all'ultimo comma.
[...]
Presidente Terracini. [...] Ricordo che al secondo periodo di questo comma: «Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni» è stato proposto dall'onorevole Perassi un emendamento inteso a sostituire le parole: «Il provvedimento» con le seguenti: «Il decreto del Presidente della Repubblica».
[...]
Presidente Terracini. [...] Pongo in votazione il secondo periodo dell'ultimo comma con l'emendamento proposto dall'onorevole Perassi e accettato dalla Commissione:
«Il decreto del Presidente della Repubblica che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».
(È approvato).
Abbiamo così esaurito l'articolo 58. Ne do lettura nel testo approvato, salvo il coordinamento:
«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni; il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.
«I loro poteri sono tuttavia prorogati fino alla riunione delle nuove Camere.
«La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso.
«Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, tranne che sia dichiarato lo stato di guerra. Il decreto del Presidente della Repubblica che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».
A cura di Fabrizio Calzaretti