[Il 10 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Orlando Vittorio Emanuele. [...] E il Capo dello Stato? Ma, il Capo dello Stato ha veramente la figura di un fainéant, di un fannullone, in questa prossima Costituzione. L'articolo 83 proclama, è vero, che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, onore, funzione, certamente altissima, ma puramente simbolica e, quindi, come azione, soltanto decorativa. Ora, l'autorità bisogna sentirla prima per poi rispettarla; ma rispettarla, senza sentirla efficiente come azione e come potenza, è cosa di una estrema difficoltà, specie presso le masse popolari.
Vediamo ora rapidamente quali ne siano le funzioni. Dice l'articolo 83: «Promulga le leggi (e di ciò abbiamo già parlato); emana i decreti legislativi e i regolamenti: attribuzioni e competenza importanti, ma che appartengono ad un ordine inferiore e subordinato come fonti del diritto; nomina ai gradi indicati dalla legge i funzionari dello Stato: attribuzione di amministrazione ordinaria, senza nessuna possibilità di libertà nella scelta. È bene che sia così; ma è così. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere. Or, io non comprendo bene la portata di una ratifica come prerogativa per sé stante del Capo dello Stato; ma resto nel dubbio di essere io stesso in errore, se considero che nella Commissione era compreso qualche maestro autentico di diritto internazionale. La ratifica, come a me appare, avviene in un secondo momento, di cui anche il primo appartiene d'altronde al Capo dello Stato: la ratifica, per diritto internazionale, è la conclusione del negoziato che si inizia appunto da un plenipotenziario, che riceve le credenziali dal Capo dello Stato. La necessità di un'approvazione della Camera deriva da limiti imposti dal diritto pubblico interno; ma, nei rapporti con l'estero, la rappresentanza spetta, di regola, al Capo dello Stato. Vi sono eccezioni; ma in casi per l'appunto eccezionali.
Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale. Questa sì che è un'attribuzione essenziale e vitale. Il fascismo creò giuridicamente la dittatura e preparò il colpo di Stato (e mi duole che il decreto porti la controfirma di Armando Diaz e di Thaon de Bevel; ma io avvertii subito la rovinosa gravità che entro lo Stato vi potessero essere forze armate che non dipendevano dal Capo di esso: questa fu la distruzione dell'ordinamento costituzionale esistente). Io non vedo oggidì alcun «brave général», alcun Boulanger, che possa aspirare alla Presidenza della Repubblica; però, badate bene, questo potere è tanto più pericoloso in quanto il futuro Capo di Stato, come potere effettivo, non ha altro che questo! La tentazione di abusarne sarebbe forte!
Presiede il Consiglio della Magistratura. Avrei qui qualche dubbio da esprimere sulla compatibilità delle due funzioni; ma questo è un punto particolare e posso non soffermarmi.
Può concedere grazia e commutare le pene, e con questo torna a partecipare al potere legislativo.
[...]
Nenni. [...] Ritengo inoltre che si sia andati oltre nell'attribuzione dei diritti accordati al Presidente della Repubblica, nel che mi stacco dal pensiero espresso poco fa dall'onorevole Orlando. Io credo che nella vita moderna di uno Stato Repubblicano la figura del Presidente potrebbe essere eliminata senza nessun inconveniente. In ogni caso c'è fra i poteri riconosciuti al Presidente quello dello scioglimento delle Camere, ed esso può determinare tali abusi e tali conflitti, come in Francia nei primi venticinque anni di esistenza della Terza Repubblica, per cui sarà prudente esaminare molto attentamente la questione e vedere se il diritto di scioglimento delle Camere non debba essere circondato da garanzie maggiori di quelle contemplate nel progetto.
A cura di Fabrizio Calzaretti