[Il 20 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.

È in discussione l'ipotesi di istituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Nobile premette che la sua proposta — che ora sottopone ai colleghi sotto forma di questione di principio, approvata la quale si potrà redigere l'esatta formulazione — ha i suoi precedenti soltanto nell'ordinamento inglese ed in quello sovietico, i quali, però, hanno istituti dotati di attribuzioni più larghe di quelle che, secondo la sua idea, dovrebbero essere conferite al Consiglio Supremo della Repubblica. Fa presente che la questione di principio è appunto quella di decidere sull'opportunità o meno che il Capo dello Stato, il quale rappresenta la personalità stessa dello Stato ed è l'anello di congiunzione fra i tre poteri, venga assistito nell'esercizio delle sue funzioni da questo Consiglio. Aggiunge che la decisione in senso affermativo renderebbe possibile, sia il conferimento al Capo dello Stato di poteri più ampi con l'intesa che su determinate questioni la decisione debba essere subordinata al parere concorde del Consiglio, sia il superamento di molte difficoltà, a proposito dell'assunzione dei poteri del Presidente della Repubblica — nel caso di sua impossibilità fisica, di morte, di grave e prolungata infermità — da parte di altra persona; perché si potrebbe stabilire di affidare le funzioni di Presidente al componente del Consiglio più anziano di età o di carica politica.

[...]

Dà poi lettura del seguente questionario, nel quale sono fissati i punti che potrebbero divenire oggetto di discussione:

[...]

5°) nel caso di morte o di impedimento temporaneo del Capo dello Stato, per cui occorresse sostituirlo, quale dei membri del Consiglio dovrebbe prenderne le funzioni? il più anziano di età? o quegli che ha ricoperto la carica più elevata?

[...]

La Rocca, Relatore, è favorevole all'istituzione del Consiglio Supremo della Repubblica, al quale dovrebbe essere attribuito il compito di assistere il Capo dello Stato nella decisione delle questioni attribuite alla sua competenza ed alla sua responsabilità.

[...]

Aggiunge che tale Consiglio Supremo potrebbe all'occorrenza sostituirsi al Presidente, essendo composto di uomini elevati a tale carica dalla fiducia del popolo.

Grieco. [...] Quanto alla facoltà, che l'onorevole Nobile vorrebbe affidargli, di assumere, in caso di vacanza, i poteri del Capo dello Stato, pensa che tale questione dovrebbe essere considerata in rapporto a quella sulla nomina di un Vicepresidente. Personalmente si dichiara favorevole all'assunzione, in caso di vacanza, delle funzioni presidenziali da parte di colui che in quel momento sarà il Presidente dell'Assemblea Nazionale (dal momento che si è parlato di un avvicendamento della carica), il quale sarà egualmente assistito dal Consiglio della Presidenza.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Mette ai voti il principio che si debba costituire a fianco del Capo dello Stato un Consiglio della Repubblica, salvo a definirne in seguito il modo di costituzione ed i compiti specifici.

Rossi Paolo, anche a nome dei colleghi del suo gruppo, dichiara di astenersi.

La Rocca, Relatore, è favorevole, perché ritiene che l'istituzione del Consiglio della Repubblica non alteri né deformi in alcun modo il sistema parlamentare, ma costituisca anzi una garanzia per il buon funzionamento del sistema stesso.

(Non è approvato).

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Fa presente ora l'opportunità di risolvere la questione, rimasta in sospeso, a proposito degli articoli 6 e 7; cioè se, in caso di vacanza o di temporaneo impedimento, l'esercizio delle funzioni presidenziali debba essere esercitata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o, come propone l'onorevole Mortati, dal primo Ministro.

Pone ai voti la proposta di demandare le funzioni del Presidente della Repubblica al Primo Ministro.

(Non è approvata).

Mette in votazione la proposta di affidare le funzioni del Presidente della Repubblica al Presidente dell'Assemblea Nazionale.

(È approvata).

Fa presente che, di conseguenza, la formulazione dell'articolo 6 rimarrà invariata, mentre quella dell'articolo 7 sarà così modificata:

«In caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica è supplito nell'esercizio delle sue funzioni dal Presidente dell'Assemblea Nazionale».

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti