[Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere esecutivo.]
Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 6:
«Vacanza. — In caso di morte o di dimissioni o di impossibilità fisica del Presidente, l'esercizio delle funzioni presidenziali è assunto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.
Entro trenta giorni, salva l'applicazione del 3° comma dell'articolo 4, ha luogo l'elezione del nuovo Presidente».
Nobile fa osservare che, se venisse accolta la sua proposta di istituire un Consiglio Supremo della Repubblica, la questione della vacanza provvisoria della Presidenza della Repubblica verrebbe risolta automaticamente, perché il Consiglio Supremo stesso o il membro più anziano di esso, potrebbero assumere provvisoriamente le funzioni presidenziali. Sarebbe quindi opportuno rinviare la disposizione in esame a quando si sarà deciso in merito alla costituzione del Consiglio Supremo della Repubblica, oppure affrontare subito questo argomento.
Tosato, Relatore, avverte che la questione viene in considerazione all'articolo 8, in cui si parla della posizione del Capo dello Stato.
Il Presidente Terracini invita a prendere per ora in esame quelle parti dell'articolo 6 che non sono in contrasto con la proposta dell'onorevole Nobile, salvo ad esaminare il resto quando si sarà deciso in merito alla costituzione o meno del Consiglio Supremo della Repubblica.
Domanda quindi se non sia il caso di dare qualche indicazione sul modo di accertare la impossibilità fisica del Presidente.
Tosato, Relatore, fa presente che personalmente aveva proposto un articolo il quale suonava presso a poco così: «In caso di morte o di dimissioni o di impedimento permanente accertati, su richiesta del Governo, dalla Corte Costituzionale...»; sennonché molte considerazioni sono state svolte contro questa sua formulazione, particolarmente da parte dell'onorevole Rossi, il quale lo ha convinto a ritirare la proposta. Questi faceva osservare giustamente che la questione dell'accertamento dell'impedimento permanente è molto delicata, in quanto apre l'adito a discussioni e ad eventualità piuttosto pericolose per la vita dello Stato.
Si è quindi cercato di precisare nei termini più rigorosi possibili i casi che possono dar luogo a vacanza, cioè, morte e dimissioni, sostituendo al concetto di «impedimento permanente», che è sembrato troppo generico e suscettibile di diverse interpretazioni, quello più preciso di «impossibilità fisica». Non si è ritenuto opportuno parlare di un organo di accertamento e della richiesta di accertamento, lasciando impregiudicate queste questioni.
Bordon propone di aggiungere, alle parole «impossibilità fisica», l'altra «permanente».
Tosato, Relatore, si dichiara contrario per le ragioni già esposte.
La Rocca, Relatore, ritiene implicito il carattere della permanenza nella impossibilità fisica per il Presidente di assolvere alle sue funzioni, soprattutto in quanto nell'articolo successivo si disciplina il caso di impedimento temporaneo. Si domanda piuttosto se non sia il caso di affidare ad un medico, ad un collegio o ad un qualsiasi organo l'accertamento di siffatta impossibilità.
Rossi Paolo obietta che, affidandosi ad un organo l'accertamento della impossibilità fisica, si porrebbe il Presidente della Repubblica sotto una specie di tutela preventiva; egli sembrerebbe quasi un uomo minorato, ove si ammettesse l'esistenza di un supremo consesso competente a giudicare della sua capacità fisica.
Il Presidente Terracini pone ai voti il primo comma, fino alle parole «è assunto», lasciando in sospeso l'indicazione dell'organo o della persona che dovrebbe assumere le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di vacanza, con la riserva di completare la disposizione quando si sarà presa una decisione sulla proposta dell'onorevole Nobile di istituire un Consiglio Supremo della Repubblica.
(È approvato).
Pone ai voti il secondo comma.
(È approvato).
Apre la discussione sull'articolo 7:
«Delegazione. — In caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica può delegare l'esercizio delle sue funzioni al Presidente dell'Assemblea Nazionale. Non è ammessa la delega per gli atti previsti dagli articoli 13, 14, 16, 19».
Mortati si dichiara contrario all'attuale formulazione dell'articolo 7, in quanto ritiene che le funzioni del Presidente della Repubblica debbano essere esercitate soltanto da lui e non possano essere delegate. Osserva che, trattandosi di impedimento temporaneo, non si deve ricorrere all'istituto della delega, bensì a quello della supplenza, la quale agisce ope legis ed implica la piena sostituzione del Presidente senza alcuna limitazione di attribuzioni. Tanto più che l'impedimento temporaneo potrebbe protrarsi per un periodo piuttosto lungo. Propone pertanto il seguente emendamento sostitutivo:
«In caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è supplito dal Primo Ministro.
«Ove l'impedimento si prolunghi oltre i quattro mesi e manchi più di un semestre alla fine del periodo di durata in carica, si procederà alla nomina di un supplente con le norme di cui all'articolo 1».
Bozzi, Relatore, informa che della questione si è già discusso in seno al Comitato, ove si è finito con l'approvare il concetto della delega dei poteri, che comporta una determinazione volontaria da parte del Presidente. Dal fatto però che questa manifestazione di volontà del Presidente della Repubblica è limitata dalla norma costituzionale al solo caso di impedimento temporaneo, discende la necessità di controllare se sussista o meno questo impedimento.
Piuttosto, a suo avviso, sarebbe importante stabilire una limitazione nel tempo all'impedimento temporaneo; fissare cioè un termine, superato il quale, si passa dal concetto di impedimento temporaneo a quello dell'impossibilità fisica prevista dall'articolo precedente.
Mortati replica che, a parte il fatto che l'espressione «può delegare» è in contrasto col concetto di impedimento, il Presidente della Repubblica potrebbe giovarsi abusivamente di questa disposizione.
Tosato, Relatore, fa presente che il principio della delegazione è stato scelto dal Comitato per ben precisare la responsabilità del Presidente. Se questi, in determinati casi di impedimento fisico, non sarà in grado di esercitare le sue funzioni, potrà delegarle; ma la facoltà di delega implica sempre una sua responsabilità. Viceversa, con l'istituto della supplenza si introduce nell'ordinamento costituzionale, a fianco della figura del Presidente in carica, quella del supplente, il che potrebbe costituire un fomite di attriti.
Il concetto della delega è più aderente al sistema del Governo parlamentare, in cui il Presidente è un organo monocratico, individuale, con responsabilità proprie. Comunque, il Presidente potrà delegare i suoi poteri quando non gli sia possibile esercitarli, ma non potrà delegarne alcuni soltanto.
Nobile non approva la formula «in caso di impedimento temporaneo», che potrebbe consentire abusi da parte del Presidente, e suggerisce di precisare i casi di impedimento, i quali, a suo avviso, non possono essere che due: una grave malattia che costringa ad una lunga degenza, o un'assenza prolungata dal territorio della Repubblica.
Il Presidente Terracini, riepilogando, nota che la Sezione dovrebbe pronunciarsi su diversi quesiti: 1°) se si debba parlare di supplenza o di delega; 2°) se debba usarsi l'espressione «può delegare», ovvero l'altra «deve delegare»; 3°) se si debba fissare un limite alla temporaneità dell'impedimento; 4°) se indicare specificatamente i casi di impedimento.
Pone anzitutto ai voti la proposta dell'onorevole Mortati di sostituire l'istituto della supplenza a quello della delega.
(Non è approvata).
Circa il secondo quesito — se cioè il Presidente «può» o «deve» delegare — osserva che in fondo esso è connesso alla questione della durata dell'impedimento, in quanto che, in caso di impedimento piuttosto prolungato per quanto temporaneo, potrebbe parlarsi del dovere di procedere alla delegazione; nel caso invece di un impedimento che si prevedesse di breve durata, la decisione potrebbe essere rimessa alla discrezionalità del Presidente.
Comunque, pone ai voti l'espressione «deve delegare...».
(Non è approvata).
Resta pertanto inteso che la delega è nella potestà del Presidente. Pone quindi ai voti la proposta di fissare un termine alla temporaneità dell'impedimento.
(Non è approvata).
Pone in votazione la formula proposta dall'onorevole Nobile:
«In caso di impedimento temporaneo per grave e lunga malattia, il Presidente, ecc.».
(Non è approvata).
Rileva che, non essendosi accolto alcuno degli emendamenti, resta approvata la dizione del Comitato. Quanto alla persona o all'organo al quale possono competere i poteri delegati dal Presidente, avverte che, come già si è fatto per l'articolo precedente, dovrà sospendersi ogni decisione fino a quando la Sezione non si sia pronunciata sulla costituzione di un Consiglio Supremo della Repubblica.
Nobile propone la soppressione della seconda parte dell'articolo 7, per la quale non è ammessa la delega per gli atti previsti dagli articoli 13, 14, 16, 19. Rileva che, durante l'impedimento temporaneo del Presidente, può sorgere la necessità di compiere uno di quegli atti (nominare il Primo Ministro, presiedere il Consiglio supremo di difesa nazionale, ecc.) ed il Presidente può trovarsi nella impossibilità di compierli.
Rossi Paolo fa presente che il Comitato ha avvertito la gravità di questa situazione e ne ha a lungo discusso. Personalmente ritiene che il Presidente dovrebbe, o fare uno sforzo per adempiere a quelle funzioni per il quale è prescritto il suo intervento personale, ovvero dichiarare di non poterle adempiere e chiedere l'applicazione dell'articolo 6.
Lami Starnuti aggiunge che l'impedimento temporaneo sarà tale da non consentire al Presidente l'esercizio delle sue funzioni continuative, ma certamente non tale da impedirgli l'esecuzione di un atto isolato, come potrebbe essere la scelta del Capo del Governo.
La Rocca, Relatore, non consente con l'onorevole Nobile e propone di mantenere l'articolo nella sua dizione attuale.
Bozzi, Relatore, nota che, se si escludono dalla delega gli atti di cui agli articoli 13, 14, 16 e 19, al delegato resterà poco più della firma delle leggi. D'altra parte, anche tale firma potrebbe rinviarsi, dato che l'impedimento è soltanto temporaneo, senza ricorrere alla nomina di un supplente.
Tutto considerato, sarebbe dell'avviso di sopprimere l'articolo 7, posto che il caso di impossibilità fisica è previsto dall'articolo 6.
Lussu si dichiara favorevole alla conservazione dell'articolo.
Mortati rileva l'incongruenza dell'articolo 7, citando il caso in cui per una disgraziata ipotesi il Presidente della Repubblica non sia in grado di fare la delega.
Rossi Paolo fa presente che, non essendosi nell'articolo 6 usata l'espressione. «impossibilità fisica permanente», l'impedimento temporaneo previsto nell'articolo in esame potrebbe ritenersi di brevissima durata.
Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 7.
(Non è approvata).
Pone in votazione la proposta dell'onorevole Nobile di sopprimere la seconda parte dell'articolo.
(Non è approvata).
Mortati osserva che, dal momento che non si è approvata la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, bisogna esaminare attentamente gli atti per i quali non si vuole ammettere la delega.
Tosato, Relatore, in seguito ad un più attento esame, esprime l'avviso che sia opportuno riprendere in considerazione il concetto della supplenza.
Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta dell'onorevole Tosato di riprendere in esame la prima parte dell'articolo 7, per sostituire all'istituto della delega, quello della supplenza.
Nobile dichiara di votare in favore.
(È approvata).
Il Presidente Terracini fa rilevare che nella formula proposta dall'onorevole Mortati si prevedono due ipotesi: che l'impedimento temporaneo si prolunghi oltre i quattro mesi e che manchi più di un semestre alla fine del periodo di durata in carica del Presidente che è stato supplito.
Fuschini nota che praticamente le ipotesi possono ridursi ad una sola perché, se il Presidente viene colpito da una malattia la cui prevedibile durata superi i quattro mesi, darà senza dubbio le dimissioni.
Lussu è contrario a qualunque termine. Parlerebbe perciò soltanto di impedimento temporaneo, in senso generale.
Mortati, nella considerazione che non si può creare un organo di accertamento, dichiara di aderire al criterio dell'onorevole Lussu.
La Rocca, Relatore, è nettamente contrario al concetto della supplenza, in quanto ritiene che possa dar luogo a gravi conflitti per l'eventualità che il supplente, una volta nominato, non intenda più rinunziare all'incarico.
Il Presidente Terracini potrebbe concordare con l'onorevole La Rocca, se il supplente non fosse una persona che ha già un proprio incarico. Sennonché il supplente sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente dell'Assemblea Nazionale il quale evidentemente, per continuare ad esercitare le funzioni di Presidente della Repubblica, dovrebbe abbandonare la carica che ricopriva, per l'incompatibilità prevista nell'articolo 5.
Mortati, contro l'opinione dell'onorevole La Rocca, fa presente che in tutte le Costituzioni è previsto l'istituto della supplenza.
Vanoni aggiunge che, poiché probabilmente il Presidente della Assemblea Nazionale sarà chiamato a supplire il Presidente della Repubblica, sarà difficile che si verifichi la situazione a cui ha accennato l'onorevole La Rocca. Infatti, il Presidente dell'Assemblea Nazionale assumerebbe la supplenza, appunto in quanto tale, e nel caso accennato dall'onorevole La Rocca l'Assemblea potrebbe provocare le dimissioni del suo Presidente, il quale così automaticamente verrebbe a decadere anche dalla carica di Presidente della Repubblica.
Il Presidente Terracini pone ai voti il principio della supplenza.
(È approvato).
Fa rilevare che, accolto l'istituto della supplenza, che implica la sostituzione del Presidente della Repubblica in tutte le sue attribuzioni, non ha più ragion d'essere l'ultimo periodo dell'articolo 7, in cui si prevedevano alcune eccezioni alla delega.
Pertanto l'articolo stesso resta così concepito:
«In caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica è supplito nell'esercizio delle sue funzioni...»
(conformemente a quanto deciso per l'articolo 6, si lascia in sospeso la determinazione dell'organo o della persona che dovrebbe assumere la supplenza).
A cura di Fabrizio Calzaretti