[Il 24 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini. [...] Ritiene che, esaurita la questione relativa alla composizione della prima Camera, prima di iniziare la discussione sulla costituzione della seconda, sia opportuno riprendere in esame il problema dei decreti-catenaccio. Ricorda che la Sottocommissione nella seduta precedente deliberò che fosse esclusa ogni facoltà del potere esecutivo di emanare provvedimenti di legge sotto qualsiasi forma. C'è da domandarsi se in tale deliberazione fossero compresi anche i decreti anzidetti. Personalmente è del parere che la facoltà di emanare questo genere di provvedimenti non possa essere tolta al potere esecutivo. I decreti-catenaccio infatti hanno valore solo in materia fiscale e non consentirne l'emanazione potrebbe essere un errore, perché spesso in materia fiscale si rende necessaria l'adozione di misure particolarmente tempestive.

Fabbri ricorda che egli aveva già proposto che, in materia di imposizioni fiscali, dazi e variazioni delle imposte di fabbricazione, fossero ammessi i decreti-legge. Torna ad insistere su questa proposta.

Nobile, richiamandosi alle osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Einaudi, che ha una particolare esperienza in materia, propone che lo si inviti a formulare precise proposte al riguardo.

Perassi esprime l'avviso che la questione dei decreti catenaccio debba essere rimandata a quando si discuterà della competenza del potere esecutivo.

Il Presidente Terracini ritiene che la maggioranza condivida questo avviso e che il problema debba essere riesaminato con quello generale della competenza del potere esecutivo.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti