Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puņ essere delegato al Governo se non con determinazione di principī e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
A cura di Fabrizio Calzaretti