[Il 16 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 74. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

«Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al referendum popolare ed alla Corte costituzionale».

Presidente Terracini. A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti. Il primo è dell'onorevole Persico:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Per i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul referendum popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgerlo.

Persico. Il mio emendamento al secondo comma è di forma e non di sostanza, e quindi non mi resta che invitare l'Assemblea ad accettarlo.

Presidente Terracini. Seguono due emendamenti dell'onorevole Codacci Pisanelli:

«Al secondo comma, sopprimere le parole: al referendum popolare ed».

«Aggiungere il seguente comma:

«In casi straordinari di necessità e di urgenza il Capo dello Stato potrà emanare con suo decreto norme aventi forza di legge ordinaria, che dovranno essere presentate al Parlamento per la conversione in legge e perderanno automaticamente efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione, se la legge in cui siano state convertite non venga pubblicata almeno dieci giorni prima dello scadere di tale termine».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di svolgerli.

Codacci Pisanelli. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Quanto al primo emendamento da me proposto a questo articolo, lo ritiro poiché è stato superato dall'approvazione degli articoli precedenti. Per quanto riguarda il secondo emendamento, faccio presente che l'articolo 74 è molto importante sia per quello che dice, sia per quello che non dice.

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, c'è una proposta di articolo 74-bis, al quale può essere forse più direttamente collegato questo suo emendamento. Potremmo quindi esaminare l'articolo 74, e poi, in sede di articolo 74-bis, svolgere il suo e gli altri emendamenti.

Codacci Pisanelli. Non ho difficoltà, in quanto credo che la prima parte non dovrebbe dar luogo a discussioni.

Presidente Terracini. Qual è il pensiero della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento Persico, che è di pura forma.

Sono d'accordo che l'emendamento Codacci Pisanelli sia trattato in connessione alla proposta dell'articolo 74-bis.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 74 nel testo della Commissione:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo dell'emendamento Persico:

«Per i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul referendum popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi».

(È approvato).

L'articolo 74 risulta così approvato.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti