Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 74.

L'esercizio della funzione legislativa non puņ essere delegato al Governo se non previa determinazione di principī e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al referendum popolare ed alla Corte costituzionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti