[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 32:

«L'esercizio del potere legislativo non può essere delegato al Governo se non per tempo limitato e per oggetti determinati, e sempreché tali oggetti non attengano all'esercizio delle libertà personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione ed all'approvazione dei bilanci».

Avverte che a tale articolo viene proposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

«L'emissione di norme giuridiche non può essere delegata al Governo, se non per un tempo limitato e per oggetti determinati, e previa l'indicazione, da parte del Parlamento, dei principî cui l'organo delegato dovrà attenersi».

Tosato propone di sostituire, nell'emendamento, alla parola «emissione» l'altra «emanazione».

Mannironi nota nell'emendamento un criterio restrittivo, in quanto vi si parla di potestà di emanare norme giuridiche.

Tosato ritiene che in tal modo viene meno la necessità di precisare che non è ammessa la delegazione in materia di bilanci, in quanto questi non sono norme giuridiche.

Mortati, Relatore, osserva che la discussione verte su questo: se la delega debba essere contenuta nei limiti stabiliti dall'originario articolo 32, oppure in quelli della nuova formulazione la quale, in un certo senso, è analoga alla precedente; in quanto che, parlando di norme giuridiche, rende inutile l'esclusione della delega per altre norme, come per esempio, le leggi di approvazione che non lo sono. Di diverso v'è questo: che, mentre l'articolo 32 cercava di fare una determinazione dei casi di esclusione della delega, l'emendamento prescinde da questa elencazione e riduce in sostanza il limite di questa delega al concetto di norme giuridiche e alla indicazione dei principî direttivi che il Parlamento dovrebbe emanare all'atto della concessione della delega stessa.

Fabbri vorrebbe, a maggior garanzia, mantenuta la formula originaria, perché teme che altrimenti la delega del Governo possa estrinsecarsi in norme giuridiche che non dovrebbero incidere, ma che in pratica possono incidere sulle libertà personali e politiche, per le quali si faceva eccezione in modo ben chiaro nella formulazione originaria.

Tosato fa notare che alla giusta preoccupazione dell'onorevole Fabbri già soddisfa la Costituzione, perché le libertà personali e politiche sono garantite dalla Costituzione stessa e non possono essere violate da decreti legislativi o da leggi.

Il Presidente Terracini rammenta a questo proposito di aver già sostenuto in una lunghissima discussione, e nonostante le obiezioni sollevate, la necessità di questa elencazione di oggetti per i quali non può ammettersi delega, e che parte della Sottocommissione era dello stesso avviso. Per questa ragione voterà per la conservazione del testo originario dell'articolo 32.

Fa presente che al testo stesso l'onorevole Bulloni propone di dare la seguente formulazione:

«L'esercizio del potere legislativo non può essere delegato al Governo, se non per tempo limitato e per oggetti determinati che non attengano all'esercizio delle libertà personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione e all'approvazione dei bilanci».

Lussu trova che sarebbe più opportuno, invece che la forma negativa, («non può essere delegato») di usare quella positiva, nel senso di dire che il potere legislativo può essere delegato al Governo soltanto per tempo limitato, ecc.

Il Presidente Terracini è d'opinione che sia più opportuno stabilire prima che non è ammessa la delega e quindi parlare delle eccezioni.

Uberti fa osservare che con l'emendamento si vengono a stabilire anche i principî a cui si deve attenere il Governo nella emanazione dei provvedimenti in seguito a delega, mentre con il testo originano non si ammette la determinazione di principî direttivi, ma si parla semplicemente di tempo limitato e di oggetti determinati. Personalmente preferirebbe la formula dell'emendamento.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'articolo 32 nel testo originario.

(È approvato).

Uberti propone di aggiungervi l'ultima parte dell'emendamento e precisamente le parole

«previa indicazione da parte del Parlamento dei principî cui l'organo delegato dovrà attenersi».

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta dell'onorevole Uberti.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti