Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 69.
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.
Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera puņ deliberare che l'esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discutere, salve le dichiarazioni di voto.
Tale procedimento non č applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
A cura di Fabrizio Calzaretti