[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo. Dopo l'approvazione relativo al regolamento delle Camere (vedi commento all'articolo 64)...]
Il Presidente Terracini. [...] Comunica che a questo articolo è stato proposto un emendamento aggiuntivo:
«Nel regolamento sarà prevista la possibilità di procedimenti abbreviati per l'esame e la deliberazione di leggi alle quali sia riconosciuto il carattere d'urgenza».
Fabbri fa notare che con questo emendamento si propone in sostanza una modificazione dell'articolo 29.
Mortati, Relatore, ricorda che in sede di articolo 29 si discusse lungamente, e si finì per essere d'accordo che si trattava di una procedura diversa, che si potrebbe chiamare decentrata piuttosto che abbreviata, perché, venendo essa trasferita dall'Assemblea plenaria ad una Commissione, potrebbe durare anche un tempo più lungo di quello che sarebbe durata se ne fosse rimasta investita l'Assemblea. Nell'articolo 18 si tratta, invece, di procedura abbreviata, perché, secondo il regolamento, i Relatori potrebbero essere tenuti a riferire in termine brevissimo e soltanto un rappresentante per ogni gruppo parlamentare potrebbe essere ammesso a prendere la parola.
Aggiunge che si è ritenuto opportuno mettere questa disposizione nella Costituzione, appunto per limitare la discrezionalità del regolamento della Camera, nello stabilire tale procedura abbreviata, soltanto ai casi di riconosciuta urgenza. Pertanto, ritiene che questa disposizione non possa essere confusa con quella dell'articolo 29, che costituisce un caso completamente diverso.
Fabbri non è convinto dall'obiezione dell'onorevole Mortati; tuttavia, se la Commissione desidera adottare questa disposizione, non vi si oppone.
Il Presidente Terracini chiarisce che la seconda parte dell'articolo 29 permette appunto l'adozione dell'emendamento in esame, in quanto esclude la possibilità del procedimento previsto nel 1° comma dello stesso articolo 29 per i casi di approvazione dei bilanci e di ratifica dei trattati internazionali.
Bozzi concorda con l'opinione espressa dall'onorevole Mortati. In realtà nell'articolo 29 si prevede una procedura di decentramento, che può pure considerarsi abbreviata, in quanto il Parlamento si spoglia delle sue attribuzioni normali affidandole ad una Commissione, e con ciò praticamente abbrevia anche la procedura. Quello che invece prevede l'articolo 18 è un'altra cosa, in quanto non vi è delega ad alcuna Commissione: è il Parlamento stesso che esamina certi provvedimenti, ma questo esame dev'essere compiuto in termini abbreviati. L'emendamento in parola prevede perciò una vera e propria procedura abbreviata per l'Assemblea, indipendentemente dal decentramento previsto nell'articolo 29. Nell'ipotesi che questo emendamento sia approvato, ritiene che la sua collocazione più opportuna potrebbe essere alla fine dell'articolo 29.
Nobile ritiene indispensabile l'emendamento proposto dall'onorevole Mortati: crede però che alle parole «alle quali sia riconosciuto carattere d'urgenza» debbano essere sostituite le altre: «per le quali si sia dichiarato il carattere di urgenza». In questo modo sarebbe il Governo ad indicare il carattere d'urgenza di certi provvedimenti.
Fabbri osserva che l'articolo 28 stabilisce una norma di carattere generale, cioè che ogni disegno di legge deve essere preventivamente esaminato da una commissione di ciascuna Camera, secondo le norme del regolamento: a questo seguiva l'articolo 29 che indicava una procedura, a suo parere, abbreviata. Ora che è stato proposto questo emendamento, teme si possa creare confusione, perché non si sa se la procedura da esso prevista debba prescindere da quella stabilita dagli articoli 28 e 29. Pensa che questo emendamento debba essere collocato in luogo diverso dall'articolo 18.
Mortati, Relatore, ritiene che l'emendamento in esame non prescinda dalla procedura prevista in altri articoli.
Lussu propone che, invece di dire: «sarà previsto la possibilità di procedimenti abbreviati», si dica: «saranno previsti procedimenti abbreviati».
Il Presidente Terracini pone ai voti l'emendamento aggiuntivo, così modificato secondo la proposta dell'onorevole Lussu:
«Nel regolamento saranno previsti procedimenti abbreviati per l'esame e la deliberazioni di leggi alle quali sia riconosciuto carattere d'urgenza».
(È approvato).
[...]
Pone in votazione l'articolo 21:
«Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, per scrutinio segreto e per appello nominale».
(È approvato).
[...]
Pone in discussione l'articolo 28:
«Ogni disegno o proposta di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera, secondo le norme del regolamento».
Laconi ricorda di aver sostenuto che i progetti debbono sempre essere presentati alla prima Camera. Ma, indipendentemente dall'accoglimento di tale proposta, pensa che l'atto della presentazione debba essere previsto, altrimenti potrebbe sembrare che le Commissioni, tanto della prima quanto della seconda Camera, debbano preventivamente esaminare il progetto di legge.
Bozzi fa presente che la dizione dell'articolo 27 scioglie il dubbio: esso infatti dice che «i disegni e le proposte di legge approvati da una Camera saranno trasmessi all'altra...».
Fuschini osserva che, in tal caso, occorrerà trasportare l'articolo 28 al posto dell'articolo 27 e viceversa. Comunque, crede che non possa sorgere dubbio sul fatto che le proposte di legge vengano presentate ad una sola Camera e che, affinché possa esserne investita la seconda, è necessario che le abbia già approvate la prima.
Mortati, Relatore, ricorda l'articolo 55 dello Statuto Albertino, secondo il quale appunto una proposta, discussa ed approvata da una Camera, deve essere trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione. Non vede come possa sorgere il dubbio di cui ha parlato l'onorevole Laconi, dal momento che è noto il principio secondo il quale il disegno di legge deve presentarsi prima ad una Camera e poi all'altra e non mai contemporaneamente alle due Camere.
Fabbri osserva che, per aderire a quanto ha detto l'onorevole Laconi, l'articolo 26 potrebbe essere preceduto da un inciso il quale dicesse che le proposte di legge sono presentate indifferentemente all'una o all'altra Camera.
Il Presidente Terracini fa presente che si potrebbe adottare una dizione come la seguente: «Ogni disegno o proposta di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione secondo le norme del Regolamento di ciascuna Camera»; con l'intesa che il dubbio sollevato dall'onorevole Laconi si può risolvere con la proposta aggiuntiva all'articolo 26 fatta dall'onorevole Fabbri.
Fuschini è favorevole al mantenimento del testo del progetto, con la sola aggiunta, in fine, della parola «proprio» prima dell'altra «Regolamento».
Il Presidente Terracini pone ai voti l'articolo 28 nel testo del progetto con la modificazione ora proposta dall'onorevole Fuschini.
(È approvato).
[...]
Fa notare che l'articolo 28 prenderà il posto dell'articolo 27 e viceversa[i].
[...]
Pone in discussione l'articolo 29:
«Su richiesta motivata del proponente, ciascuna delle Camere può deliberare che l'esame e la formulazione del testo di una proposta di legge siano deferite ad una Commissione su relazione della quale si procederà al voto senza discussione, salvo le dichiarazioni di voto.
Il procedimento previsto dal precedente comma non è applicabile alle proposte concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali».
Uberti, posto che in questo caso si danno alla Commissione i poteri dell'Assemblea (al che si dichiara contrario), proporrebbe che la Commissione stessa fosse eletta sulla base della proporzionalità: poiché in Assemblea plenaria non si possono fare altro che dichiarazioni di voto, vorrebbe che alla discussione del disegno di legge potessero almeno partecipare tutti i gruppi politici.
Nobile, nel 1° comma, dopo le parole «deferiti ad una Commissione», propone di aggiungere le altre: «che rispecchi la proporzione dei gruppi politici della Camera».
Il Presidente Terracini pone ai voti il 1° comma dell'articolo 29 con l'emendamento proposto dall'onorevole Nobile.
(È approvato).
Bozzi nel 2° comma propone di sostituire, alle parole «alle proposte», le altre «ai disegni».
Il Presidente Terracini pone ai voti il 2° comma dell'articolo 29 con l'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi.
(È approvato).
Pone in votazione l'articolo 30:
«I disegni e le proposte di legge sono votati articolo per articolo. Il voto finale ha luogo per scrutinio segreto».
(È approvato).
[i] L'articolo 27 è quello relativo alle tempistiche del passaggio dei disegni di legge da una Camera all'altra (articolo non entrato nella Costituzione).
A cura di Fabrizio Calzaretti