[Il 20 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. È in discussione il tema del referendum.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 75 per il testo completo della discussione.]

Lussu ritiene opportuno, per le considerazioni già da lui esposte, proporre la seguente formulazione di principî:

«1°) Il referendum è possibile solo per i Comuni e le Regioni.

«2°) L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 100.000 elettori.

«Tale progetto deve essere subito presentato al Parlamento e per divenire legge segue la procedura normale.

[...]

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta dell'onorevole Lussu, come la più radicale, in quanto mira ad ammettere l'istituto del referendum soltanto nell'ambito dei Comuni e delle Regioni.

Uberti dichiara di votare contro, perché il referendum, anche se debba essere usato con parsimonia, costituisce un mezzo assai utile nei casi in cui sia necessario avere una manifestazione diretta della volontà popolare.

(Non è approvata).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti