Evoluzione dell'Articolo
Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«La Camera è sola competente a giudicare della validità delle elezioni dei propri membri»,
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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere al Senato quanto definito per la Camera dei deputati dall'articolo approvato il 19 settembre 1946.
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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva la revisione dell'articolo nel seguente testo:
«Ciascuna Camera è sola competente a giudicare dei titoli di ammissione dei propri Membri».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 63.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri.
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Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei proprî membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei proprî membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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A cura di Fabrizio Calzaretti