Evoluzione dell'Articolo

Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Camera è sola competente a giudicare della validità delle elezioni dei propri membri»,

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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere al Senato quanto definito per la Camera dei deputati dall'articolo approvato il 19 settembre 1946.

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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva la revisione dell'articolo nel seguente testo:

«Ciascuna Camera è sola competente a giudicare dei titoli di ammissione dei propri Membri».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri.

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Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei proprî membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei proprî membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

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A cura di Fabrizio Calzaretti