[Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente riprende l'esame degli emendamenti ad alcuni articoli precedentemente rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Ricordo che abbiamo già approvato il primo comma dell'articolo 60; resta da approvare il secondo. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Camera dei senatori».

[Presidente Terracini.] L'onorevole Bosco Lucarelli aveva presentato e svolto il seguente emendamento:

«Al secondo comma, alla parola: anno, sostituire la parola: semestre».

L'onorevole Fuschini aveva proposto di sopprimere il comma ma vi ha rinunziato.

L'onorevole Corbino aveva presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

Quando le due Camere siedono congiuntamente l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati».

Ha facoltà di svolgerlo.

Corbino. Onorevole Presidente, il contenuto di questo mio emendamento è così chiaro! Si tratta di integrare l'indicazione del Presidente per il Parlamento, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 52, con il concetto più largo dell'ufficio di Presidenza. Infatti, quando un'Assemblea così numerosa si riunisce, non sorge soltanto il problema della scelta del presidente, ma sorge anche quello dell'indicazione di tutto l'ufficio di presidenza.

A ciò tende quindi il mio emendamento, il quale indica nell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati l'ufficio competente per presiedere le sedute del Parlamento a Camere riunite.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo, salvo il coordinamento dal punto di vista della forma.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Corbino, accettato dalla Commissione:

«Quando le due Camere siedono congiuntamente, l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati».

(È approvato).

L'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli si intende, così, assorbito.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti