Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 60.
La Camera dei deputati č eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non puņ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
A cura di Fabrizio Calzaretti