Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 60.

La Camera dei deputati č eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non puņ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti