[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]
Conti, Relatore, [(illustrando la sua relazione)...] Il Senato avrebbe, invece, il carattere di una camera rappresentativa della Nazione come si presenta differenziata nelle varie forme di organizzazione e di istituzioni in cui si esplica la vita sociale.
Nel modo di formazione del Senato dovrebbe aversi, anzitutto, uno dei riflessi costituzionali del riconoscimento delle Regioni come enti di diritto pubblico.
Il Senato dovrebbe essere una Camera destinata, in prima linea, a rappresentare l'organo nel quale l'indirizzo dell'attività politica legislativa dello Stato si determina tenendo conto delle diverse esigenze regionali.
Non è però necessario che il criterio regionale sia adottato come criterio unico ed esclusivo per la formazione del Senato. Sarebbe conveniente attribuire l'elezione di una parte dei senatori ad altri enti, nei quali si concreta sotto altri aspetti la differenziazione della società nazionale.
Secondo tali criteri, la Costituzione determinerebbe il numero dei senatori da eleggersi dalle Regioni e quello da eleggersi da altri enti, quali le organizzazioni sindacali nazionali, le università.
Il numero complessivo dei membri del Senato potrebbe essere fissato a 300.
Il numero dei senatori eletti dalle Regioni dovrebbe non essere inferiore ai due terzi. Si può considerare se convenga, come in Svizzera e negli Stati Uniti, attribuire a ciascuna regione l'elezione di un numero eguale di senatori o se, invece, non sia più opportuno che la distribuzione dei seggi senatoriali fra le Regioni sia da farsi tenendo conto delle diversità di estensione geografica e di popolazione delle varie regioni. L'elezione dei senatori di questa categoria sarebbe attribuita all'Assemblea della Regione alla quale prenderebbero parte anche delegati dei consigli comunali della regione.
[...]
[Conti, Relatore, (proposta di articolazione)...]
Art. ...
Le Assemblee Regionali eleggono un Senatore per ogni cinquanta Deputati regionali. Le Assemblee Regionali composte di un numero di Deputati minore dei 50 eleggono anche esse un Senatore.
Le Organizzazioni sindacali, le Università, gli Ordini professionali eleggono ciascuno un numero di Senatori pari a un quarto del numero dei Senatori eleggibili dalle Regioni.
Spetta al Presidente della Repubblica la nomina di dieci senatori nelle seguenti categorie:
a) magistrati;
b) ...
c) ...
A cura di Fabrizio Calzaretti